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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/21385 presentata da PECORARO SCANIO ALFONSO (MISTO) in data 19990111

Ai Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che: da una recente indagine condotta dall'associazione per il diritto degli utenti del settore finanziario, (Adusbef), risulterebbe che la tenuta di un normale conto corrente costerebbe ai cittadini non meno di 330 Euro all'anno, una cifra certamente consistente e forse anche troppo rilevante se si tiene conto che la stessa farebbe riferimento a situazioni contabili di gestione di conto che sembra richiedano il minimo delle operazioni bancarie tra quelle che gli istituti sono solite effettuare nell'arco di un anno; nel denunciare l'eccessivo costo di tenuta dei conti correnti richiesto dai relativi istituti, la stessa associazione di tutela degli utenti Adusbef, ha fermamente biasimato il sistema bancario per questa situazione, provocando la reazione dell'ABI, che senza smentire quanto rilevato, avrebbe solo invitato l'autore dell'inchiesta a valutare piu' dettagliatamente i dati e le situazioni esaminati perche' in certe circostanze non sempre la tenuta di un conto corrente comporta costi amministrativi rilevanti; sempre la stessa Adusbef, da molto tempo, continua a denunciare il pericoloso espandersi del fenomeno dell'indebitamento dei correntisti verso i propri istituti a causa della temporanea inattivita' di movimentazioni finanziarie tramite conto corrente, una singolare situazione in cui i cittadini che hanno un conto corrente attivo, non movimentandolo per un certo periodo, a causa dei costi di gestione, finiscono in brevissimo tempo nel trovarsi con forti passivi verso le banche, rossi di conto che una volta apertisi diventano mensilmente sempre piu' ampi e rispetto ai quali e' pressoche' impossibile fare opposizione per evitare di saldare dei debiti non voluti, e' questa una ingiusta situazione che reca danni rilevantissimi ai cittadini sia in ordine economico che sociale e giurisdizionale -: se non ritenga doveroso avviare una propria inchiesta per accertare quanto mediamente costi tenere un conto corrente presso gli istituti italiani; se, una volta effettuata l'inchiesta e confermati i dati accertati dalla Adusbef, non ritenga necessario attivarsi per ricercare misure di contenimento adeguate che permettano un consistente taglio di tali costi; quale sia la reale situazione relativamente alla vicenda dei correntisti debitori verso i propri istituti per debiti che sono stati determinati esclusivamente da costi di gestione che hanno eroso resti attivi fino a provocare passivi esponenziali, se, relativamente a questa ultima problematica non ritenga di elaborare un'accurata relazione da inviare al Parlamento, anche con suggerimenti di carattere legislativo che sarebbe necessario approvare al fine di eliminare questa profonda ingiustizia che penalizza oltremodo e sempre in modo maggiore migliaia di innocenti cittadini; se sia possibile attuare mirate campagne di informazione che rendano pienamente edotti i cittadini riguardo alle situazioni trattate nel presente atto ispettivo. (4-21385)

Si risponde all'interrogazione indicata, concernente un'indagine condotta dall'Adusbef (Associazione degli utenti dei servizi bancari e finanziari) in ordine al costo per la tenuta dei conti correnti bancari. Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che la determinazione delle condizioni economiche praticate alla clientela e' rimessa alle autonome scelte aziendali, che devono essere assunte dalle banche nel rispetto degli obblighi di trasparenza delle condizioni contrattuali fissati dalle norme vigenti e, relativamente ai rapporti di finanziamento, delle prescrizioni dettate dalla legge antiusura (legge n. 108 del 1996). L'ordinamento, infatti, non attribuisce alle Autorita' Creditizie la facolta' di stabilire il prezzo dei servizi bancari resi alla clientela. Inoltre, le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari raccomandano un comportamento informato al rispetto delle regole deontologiche fondate su criteri di buona fede e correttezza nelle relazioni di affari. La Banca d'Italia, nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza, verifica il corretto adempimento delle norme in materia di trasparenza da parte delle banche, nonche' l'idoneita' dei supporti organizzativi predisposti per il rispetto della citata normativa. In tale ottica si inquadrano le iniziative adottate, nel corso del tempo, dalla Banca d'Italia in collaborazione con l'Associazione bancaria italiana. Per quanto concerne, infine, la tutela del correntista, la legislazione vigente consente, attraverso un attento monitoraggio dei saldi contabili, di evitare l'inconsapevole accumularsi in addebito, sul proprio conto corrente, di interessi per scoperto bancario. Ai sensi dell'articolo 117, comma 4, del D.lgs 1^ settembre 1993, n. 385 i contratti di conto corrente devono indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizioni praticate, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora; ai sensi dell'articolo 119, commi 2 e 3 del citato decreto, l'estratto conto e' inviato al cliente con periodicita' annuale o, a scelta del cliente, con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile; in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.



 
Cronologia
venerdì 1° gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna adottano l'euro come moneta ufficiale. 

mercoledì 20 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva il disegno di legge Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998 (AC 5403), che sarà approvato dal Senato il 24 febbraio 1999 (legge 8 marzo 1999, n. 50 - Bassanini quater).