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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00709 presentata da ABBATE MICHELE (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19990406

La II Commissione, considerato che: la certezza del diritto e la garanzia di una adeguata tutela dei diritti dei contribuenti costituiscono elementi imprescindibili ai fini della correttezza dei rapporti tra i medesimi contribuenti e il fisco, e che a tal fine risulta necessario assumere tutte le iniziative idonee a dotare l'amministrazione finanziaria di strumenti, professionalita' e metodologie adeguati a realizzare l'obiettivo di un miglioramento del livello qualitativo degli accertamenti effettuati; tenuto conto che le carenze che hanno tradizionalmente contraddistinto l'attivita' di accertamento, cosi' come il mancato esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria, in tutti i casi in cui sarebbe stato possibile e opportuno, dell'istituto dell'autotutela, hanno senza dubbio contribuito a determinare la crescita costante del contenzioso; rilevato che un proficuo contributo alla riduzione del contenzioso in materia tributaria potra' essere fornito dal piu' intenso utilizzo delle procedure dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale, recentemente riformate; tenuto conto che appare ormai largamente riconosciuta l'esigenza di mantenere una giurisdizione tributaria, anziche' procedere all'unificazione di tutte le giurisdizioni, non soltanto in considerazione dei noti problemi che affliggono la giurisdizione ordinaria, ma anche alla luce delle peculiarita' che caratterizzano la materia fiscale e delle competenze specialistiche che la sua trattazione richiede; rilevato che la disciplina del contenzioso tributario ha subito nel corso degli ultimi anni significative modifiche, a partire dalle riforme introdotte con i decreti legislativi nn. 545 e 546 del 1992, e che l'esperienza sin qui registrata evidenzia l'opportunita' di provvedere ad un riassetto organico che affronti in termini coerenti e sulla base di una logica sistematica i diversi aspetti sui quali, in sede di prima attuazione, il nuovo sistema del contenzioso tributario ha evidenziato carenze ovvero la necessita' di ulteriori correzioni; tenuto conto delle indicazioni contenute dall'ordine del giorno approvato presso la Camera dei deputati nella seduta del 15 ottobre 1996, con il quale si sollecitava il Governo a presentare al Parlamento in tempi rapidi un apposito provvedimento che, tra le altre cose, provvedesse alla revisione della disciplina dell'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie con l'inserimento di nuove categorie dei soggetti abilitati, all'ampliamento dell'ambito di competenza delle medesime commissioni, includendovi in primo luogo i tributi regionali e all'introduzione di una nuova disciplina dei criteri di composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria; considerato che recentemente, con l'articolo 35 della legge n. 28/1999, si e' provveduto a stabilire la istituzione, nei comuni sede di Corti di appello o di sezioni staccate di Corte di appello ovvero di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali o comunque capoluoghi di provincia con oltre 120 mila abitanti, di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali, che potranno svolgere un proficuo lavoro ai fini della riduzione del contenzioso attualmente pendente; considerato che assai opportunamente l'articolo 36 della medesima legge ha attribuito autonomia contabile al consiglio di presidenza dell'autonomia tributaria; impegna il Governo: a provvedere allo scopo di promuovere l'immediata attuazione delle disposizioni introdotte con gli articoli 35 e 36 della legge n. 28/1999, cui si e' fatto riferimento in precedenza; a presentare quanto prima in Parlamento il testo del provvedimento recante la revisione organica del contenzioso tributario per la cui stesura era stata costituita apposita commissione, i cui lavori da tempo risultano conclusi, e a garantire che nell'ambito di tale provvedimento siano affrontate, in particolare, le questioni di seguito elencate: a) l'estensione dell'ambito della competenza della giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali e locali, con la previsione della facolta' dei giudici tributari di pronunciarsi, in via incidentale, anche su tutte le questioni pregiudiziali alla decisione. Contestualmente, relativamente al periodo transitorio, si dovra' disporre il trasferimento alle commissioni tributarie provinciali territorialmente competenti di tutte le controversie attualmente pendenti davanti alle autorita' amministrative; b) la previsione dell'applicazione generalizzata del principio di soccombenza, circoscrivendo a pochi casi la possibilita' di disporre la compensazione delle spese; cio' in primo luogo allo scopo di indurre l'amministrazione finanziaria ad effettuare accertamenti piu' accurati di quelli che in passato sono stati svolti e che per i gravi errori compiuti costringevano i contribuenti interessati a sostenere l'onere di promuovere i ricorsi presso gli organi giurisdizionali; c) l'adozione, per quanto concerne l'annoso problema delle incompatibilita' dei giudici tributari, di criteri ispirati alla necessita' di conciliare l'obiettivo prioritario di garantire l'indipendenza e l'imparzialita' dei giudici con l'esigenza di non pregiudicare l'operativita' delle commissioni tributarie. A tal fine, si dovra' stabilire, per quanto concerne in particolare gli iscritti agli albi professionali, il requisito del carattere abituale e della continuita' nello svolgimento delle attivita' di consulenza, ai fini della previsione della incompatibilita' con l'incarico di giudice tributario. Analogamente, per quanto concerne i dipendenti del Ministero delle finanze gia' nominati giudici tributari, si dovra' provvedere alla sospensione dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilita' e, successivamente a tale data, alla riassunzione delle rispettive funzioni presso l'organo di giurisdizione tributaria di appartenenza; d) la previsione della facolta' dei giudici tributari di disporre, in ogni stato e grado del processo, la comparizione delle parti al fine di interrogarle liberamente sui fatti di causa, oltre che di ordinare ad esse il deposito di documenti considerati necessari per la decisione della controversia; e) previsione di modalita' agevolate per quanto concerne la costituzione delle parti, nei casi di controversie minori, con particolare riferimento alle modalita' di deposito di atti e documenti; f) l'inclusione dei consulenti del lavoro tra le categorie dei soggetti abilitati a difendere, senza alcuna limitazione, le parti nel processo tributario, stante il fatto che i medesimi consulenti, che fino al 1992 erano legittimati a svolgere tali funzioni, posseggono senza alcun dubbio i requisiti necessari allo scopo. (7-00709)

 
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