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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/04845 presentata da COLA SERGIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 20000104

Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: il comune di Terzigno (Napoli) con deliberazione di giunta n. 64 del 28 ottobre 1999, dichiarata immediatamente eseguibile, ha conferito incarico dirigenziale fuori dotazione organica all'ingegner Nunzio Boccia; l'atto e' stato adottato in conformita' con le vigenti norme di legge in materia di collaborazioni esterne delle quali l'amministrazione puo' avvalersi; l'incarico in questione attiene alla fattispecie prevista dall'articolo 51, comma 5-bis, della legge n. 142 1990; ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 127 del 1997, ed in attuazione del citato articolo 51 della legge n. 142 del 1990, il conferimento di incarichi esterni e' disciplinato dall'articolo 11 e seguenti del regolamento Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla commissione straordinaria con atto n. 45 del 22 febbraio 1999; la deliberazione che conferisce l'incarico all'ingegner Nunzio Boccia e' stata trasmessa al Co.Re.Co. di Napoli, per il controllo di legittimita', a seguito della richiesta di sei consiglieri comunali (protocollo 15102 del 5 novembre 1999) per presunte illegittimita'. L'organo di controllo, acquisiti gli atti, con provvedimento n. 200882 del 15 novembre 1999, verbale 86, ha rinviato l'atto al consiglio comunale per la procedura di cui all'articolo 17, comma 39, della legge n. 127 del 1997 (eliminazione dei vizi riscontrati o, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, piena efficacia della delibera se confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio); il provvedimento di rinvio non conteneva alcuna indicazione riguardo agli estremi di illegittimita' rilevati, nonostante presupposto del rinvio sia esclusivamente il fatto che chi esercita il controllo "ritiene che la deliberazione sia illegittima" (articolo 17, comma 39, legge n. 127 del 1997); solo il 24 novembre 1999, il Co.Re.Co. ha fatto conoscere gli estremi di illegittimita' rilevati, alla base del rinvio della delibera al consiglio comunale; il Co.Re.Co. di Napoli ha cosi' riassunto i motivi del rinvio: "Esaminata la delibera in oggetto si osserva quanto segue: il Comune di Terzigno, per la sua classe demografica, non puo' avere personale dipendente della qualifica dirigenziale, a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli enti locali, bensi' la sola qualifica apicale corrispondente all'ex 8^ livello, attualmente categoria D/3; vero e' che il regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici all'articolo 11, prevede tale figura, ma tale norma, non sottoposta all'esame di questo Comitato contrasta con la disposizione di legge, per cui tra una disposizione regolamentare comunale ed una contraria di legge, prevale la norma legislativa; inoltre, vi e' contrasto tra l'atto deliberativo, che parla di funzioni dirigenziali ed il contratto stipulato con il professionista, che parla di incarico dirigenziale; Rilevato, pertanto, l'inosservanza ed il contrasto con le norme del vigente C.C.N.L. per la categoria e con l'articolo 51, commi 3 e 3-ter della legge 8 giugno 1990 n. 142 decide di comunicare quanto sopra al comune interessato e di rinviare all'amministrazione comunale di Terzigno la delibera n. 64 del 28 ottobre 1999 per i provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 39, della legge 15 maggio 1997, n. 127"; la legge n. 142 del 1990, come modificata dalle leggi n. 127 del 1997 e n. 191 del 1998, prevede un'ampia gamma di incarichi esterni, che le pubbliche amministrazioni possono conferire per qualsiasi evenienza o necessita'. Le modifiche alla legge n. 142 del 1990 hanno rimosso la limitazione degli enti che, per tipologia, non potevano avere nell'organico figure dirigenziali ed hanno consentito il conferimento di incarichi di collaborazione esterna per una pluralita' di funzioni, finalita' e circostanze, dando particolare rilievo all'elemento fiduciario; il riferimento del Co.Re.Co. alla limitazione delle posizioni apicali, non superiori, nel caso di specie, all'ex 8^ livello, stabilita a norma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, non sussiste in quanto tale articolo e' stato abrogato dall'articolo 13 della legge n. 265 del 1999; il rimando del Co.Re.Co. al contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli enti locali e' palesemente infondato in quanto, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 593 del 30 dicembre 1993 (determinazione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993), la dirigenza costituisce una separata area di contrattazione. Peraltro, l'organizzazione e, in tale ambito, la previsione di figure dirigenziali non e' demandata ai contratti di lavoro, bensi' alla legge ed alle norme, statutarie e regolamentari, mentre ai contratti e' demandata la disciplina dei rapporti di lavoro; l'eccezione mossa dal Co.Re.Co. in ordine alla nullita' del regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, per omesso controllo preventivo di legittimita' presso l'organo di controllo, puo' essere, nella piu' benevola interpretazione, solo il frutto di una madornale svista, in quanto la legge n. 127 del 1997 prevede all'articolo 17, comma 33, che "il controllo preventivo di legittimita' sugli atti degli enti locali,..., si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della gestione,..." Da cio' deriva che non sono soggetti a controllo i regolamenti di competenza della giunta; l'ulteriore rilievo del Co.Re.Co. riguardante il contrasto tra funzioni dirigenziali e incarico dirigenziale e' quantomeno ambiguo. Infatti, non si riesce a capire quale sia la divergenza, atteso che un incarico dirigenziale comporta l'espletamento di funzioni dirigenziali e che queste possono essere esercitate solo da chi abbia un incarico di tale natura; la procedura ex articolo 17, comma 39, della legge n. 127 del 1997, imposta dal Co.Re.Co. in ordine a presunte illegittimita', sembra essere stata assunta quantomeno in modo affrettato. L'organo di controllo, infatti, ha fatto proprie, sic et simpliciter, le eccezioni sollevate dai sei consiglieri comunali ed ha rinviato al consiglio comunale, a scapito dell'economia dell'azione amministrativa e con l'inutile allungamento dei tempi per la conclusione di un procedimento -: se quanto esposto in premessa corrisponda al vero; in caso affermativo, quali misure si intendano adottare affinche', al di la' del caso concreto, non si abbiano piu' a verificare simili situazioni, nelle quali le tanto auspicate procedure amministrative di snellimento sono frenate da sviste o da anomale interpretazioni da parte di chi e' preposto al controllo delle stesse, a volte solo per motivi di incomprensibile cautela che inducono ad una fideistica adesione ad osservazioni manifestamente di parte ed infondate; se non sia il caso di dare precise direttive ad un organo cosi' importante, quale il Co.Re.Co., affinche' la legge n. 127 del 1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) sia applicata in maniera univoca e senza ambiguita' interpretative, che mortificano lo spirito stesso della legge. (3-04845)

 
Cronologia
venerdì 31 dicembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Boris Eltsin si dimette dalla presidenza della Russia. Prima di allontanarsi dal potere ha nominato Primo Ministro Vladimir Vladimirovič Putin, al quale lascia la guida del paese.

mercoledì 19 gennaio
  • Politica, cultura e società
    Muore ad Hammamet, in Tunisia, l'ex leader del Psi, Bettino Craxi, già Presidente del Consiglio dei ministri.