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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/27716 presentata da DELFINO TERESIO (MISTO) in data 20000111

Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: da tre anni e' "allo studio" presso il comune di Cuneo, competente sulla decisione, il riconoscimento della cittadinanza italiana a Paulo do Amaral Machado Neto, da 11 anni residente in Italia, laureato a pieni voti in economia e commercio all'Universita' di Torino, assunto in regione Piemonte come autista da cinque anni: il riconoscimento - la nonna di Paulo era cittadina italiana - dovrebbe avvenire "juris sanguinis" per derivazione materna; il comune di Cuneo non ha fino ad oggi riconosciuto la cittadinanza appellandosi ad una circolare del ministero dell'interno interpretativa della legge 91 del 1992 che autorizza le cittadinanze da discendenti femmine solo se nate dopo il 1948 (la cittadinanza da discendenti maschi si trasmette invece sempre), anno in cui la Costituzione ha sancito il principio di uguaglianza tra uomo e donna. Essendo la mamma di Paulo nata prima del 1948 non avrebbe diritto alla cittadinanza italiana e dunque non avrebbero questo diritto neanche i suoi discendenti; l'interpretazione del ministero dell'interno ha la paradossale conseguenza di sancire l'esistenza nell'ordinamento italiano, di una chiara disuguaglianza tra sessi e risulta, dunque, anticostituzionale; prima della promulgazione della legge 91/92, una sentenza della Corte costituzionale (n. 30 del 28 gennaio 1983) aveva sancito l'illegittimita' dell'articolo 1 della legge 13 giugno 1912 n. 555 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina; il riconoscimento della cittadinanza riveste oggi carattere di estrema urgenza per Paulo do Amaral Machado Neto perche' gli consentirebbe la frequenza gratuita a un dottorato di ricerca presso l'universita' del Surrey, in Inghilterra -: se risponda al vero la situazione sopra denunciata; se non ritenga opportuno rivedere la predetta circolare esplicativa che, per i motivi addotti in premessa, non ha alcun valore legislativo e risulta estremamente discriminante. (4-27716)

L'articolo 1, comma 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, recante disposizioni in materia di cittadinanza italiana, statuiva che e' cittadino 'per nascita' il figlio di padre cittadino. Con sentenza n. 30 del 28 gennaio-9 febbraio 1983, la Corte Costituzionale, fra l'altro, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, comma 1, e 29, comma 2, Cost., dell'articolo 1, comma 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 'nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina'. Quanto sancito dal giudice delle leggi e' stato successivamente confermato dalla nuova disciplina sulla cittadinanza: infatti l'articolo 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dispone che e' cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadina. Con circolare n. K.60.1 del novembre 1992 il Ministero dell'Interno, preso atto del definitivo accoglimento nella legislazione italiana del principio di parita' tra uomo e donna per quanto attiene la trasmissione, per discendenza, dello status civitatis, afferma tuttavia che '..e' possibile attribuire dalla nascita la cittadinanza italiana solo a quelle persone nate dopo il 1^ gennaio 1948 da donna che a tale momento era in possesso dello status civitatis italiano. Come, infatti, chiarito dal Consiglio di Stato, l'efficacia del giudicato costituzionale non puo' in ogni caso retroagire oltre il momento in cui si e' verificato il contrasto tra la norma di legge o di atto avente forza di legge - anteriore all'entrata in vigore della Costituzione - dichiarata illegittima e la norma o il principio costituzionale'. Tale orientamento e' stato recentemente confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale con la sentenza n. 12061/98 del 28 giugno 1998 ha ribadito che l'efficacia retroattiva di una sentenza declaratoria di illegittimita' costituzionale di una norma emanata anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione trova il suo limite alla data di entrata in vigore della Costituzione stessa. La Suprema Corte ha pertanto concluso che i rapporti e le situazioni sorti in data anteriore al 1^ gennaio 1948 rimangono assoggettati alla disciplina previgente all'emanazione della Carta Costituzionale. Il signor Paulo Amaral Machado Neto ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sul presupposto di essere nato da madre cittadina. In realta', la signora Cremonini Carvalho Maria de Lourdes, madre dell'istante, nata nel 1937 da madre cittadina, ma straniera per discendenza paterna, non risulta, per quanto nella premessa illustrato, aver mai acquistato la cittadinanza italiana. Ed infatti al momento della nascita della signora Cremonini Carvalho era in vigore la norma di cui all'articolo 1, comma 1, n. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555 che riconosceva lo status di cittadino italiano 'iure sanguinis' in ragione della discendenza paterna. Peraltro il signor Amaral Machado, residente legalmente in Italia da piu' di tre anni, potrebbe immediatamente presentare istanza per ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, n. 1, lett. a) della legge 5 febbraio 1992, n.91 in quanto discendente da nonna cittadina per nascita. Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ombretta Fumagalli Carulli.



 
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