Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/02805 presentata da GARRA GIACOMO (FORZA ITALIA) in data 20010109

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che: nel novembre 1997 venne eletta sindaco di Caltagirone la diessina avvocato Maria Samperi, che nella primavera 1998 ha altresi' acquisito l'ufficio di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Sviluppo Integrato spa, societa' a compartecipazione del predetto Comune; nei mesi scorsi e' stato presentato da 13 consiglieri comunali sui trenta che compongono il Consiglio comunale di Caltagirone documento apposito da portare all'esame del civico consesso e volto ad assegnare al sindaco Samperi il termine entro il quale lo stesso amministratore comunale avrebbe dovuto optare o per la carica di sindaco o per quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta Spa, nella quale il comune di Caltagirone, ripeto, dispone di una partecipazione azionaria, trattandosi di societa' a partecipazione pubblico-privata; nel corso della seduta consiliare del 15 dicembre 2000 e per come risulta dal verbale n. 142, il segretario generale ha espresso l'avviso che competente a valutare eventuali cause di ineleggibilita' e/o incompatibilita' dei sindaci eletti ai sensi della legge siciliana 27 agosto del 1992 n. 7 e' il Co.re.co Sezione di Catania, dopodiche' l'esame della mozione (per volonta' della maggioranza consiliare) non ha avuto ulteriore corso; in precedenza, a firma dei tredici consiglieri comunali e dei Segretari comunali di Alleanza nazionale Napolitano Salvatore, del CCD Navanzino Francesco, del CDU Pedi Antonio e di Forza Italia Vita Rosario, erano stati inviati al Prefetto di Catania (come da raccomandata ar n. 4265 del 22 novembre 2000) ed al Presidente del Co.re.co sezione di Catania (come da raccomandata ar n. 4266 del 22 novembre 2000) distinti documenti con i quali e' stata segnalata la posizione irregolare nella quale si e' venuta a trovare il sindaco di Caltagirone avvocato Maria Samperi in costanza del suo mandato elettivo ed e' stata chiesta l'adozione dei provvedimenti di rispettiva eventuale competenza sia al Prefetto dal quale i sindaci della provincia di Catania dipendono nella loro qualita' di ufficiali di Governo, sia al Co.re.co Sezione provinciale di Catania, la cui competenza e' stata chiarita dalla circolare n. 11 in data 27 novembre 1997 dell'assessorato regionale enti locali; non risulta che il prefetto di Catania e/o il Co.re.co della stessa provincia abbiano dato comunicazione alcuna ai firmatari dei rispettivi esposti, il che, in uno Stato di diritto, non dovrebbe mai accadere, specie in una materia come quella elettorale che costituisce il tessuto connettivo del vivere democratico; da ultimo e con lettera pubblicata dal quotidiano La Sicilia del 6 gennaio 2001, il Sindaco Samperi ha svolto un'ampia autodifesa nella quale la stessa invoca, per confutare i documenti dell'opposizione, l'articolo 145, comma 82, della legge finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000; al riguardo, mentre per un verso va evidenziato il carattere "spurio" di una disposizione di natura elettorale inserita in una finanziaria, va escluso che la disposizione recata dall'articolo 145, comma 82, possa operare retroattivamente non trattandosi di norma interpretativa e la cui incostituzionalita' e' assai sospetta, essendo eversiva del quadro del regime dell'ineleggibilita' previste dall'articolo 63 del recentissimo Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267; con lettera autodifesa il sindaco Samperi non solo afferma la natura interpretativa del comma 82, ma sostiene altresi' che detto comma sia applicabile in Sicilia ed addirittura afferma (in una visione centralista ed agli antipodi con il federalismo) che quanti, come l'interpellante, difendono la specialita' dell'assetto statutario siciliano avrebbero un ruolo "arretrato e nostalgico"; l'interpellante, nel chiedere al ministro interpellato notizie sugli interventi urgenti da attivare, si limita ad affermare al riguardo che, fino a quando la regione Siciliana non avra' disposto, con eventuale ed emananda legge regionale, l'abrogazione delle disposizioni del vigente ordinamento per gli Enti Locali, che hanno stabilito, per i comuni Siciliani, le cause di ineleggibilita' e/o incompatibilita' richiamate espressamente (anche nei confronti dei sindaci eletti direttamente dal corpo elettorale) dall'articolo 3, comma 2 della legge regionale n. 7/1992, l'articolo 145, comma 2, della recente finanziaria non potra' trovare applicazione in Sicilia; l'incompatibilita' in argomento rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2000 nell'ordinamento statale (vedasi l'articolo 63 del testo unico 18 agosto 2000 n. 267), lo e' stata ed e' rimasta in vigore in Sicilia anche dopo il 1o gennaio 2001, data di entrata in vigore della legge finanziaria 2001, che all'articolo 158, comma 2, espressamente salve le prerogative statutarie di rango costituzionale delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, non escluse ovviamente quelle che competono alla regione Siciliana nelle materie di legislazione esclusiva (in tema di ineleggibilita' sono, pertanto, ancora in vigore le disposizioni dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 31 del 1986 e successive modificazioni); avendo la regione Siciliana potesta' legislativa esclusiva in materia di assetto comunale e provinciale, come in materia di legislazione elettorale per il rinnovo degli organi elettivi degli enti territoriali, l'articolo 145, comma 82, non potra' trovare applicazione in Sicilia, ne' nelle altre regioni a statuto speciale ed in Sicilia continueranno a trovare applicazione le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1986 e successive modifiche; tenuto presente, infine, che le cause di ineleggibilita' non rimosse ed ove, come nella fattispecie, sopravvenute operano come cause di decadenza, non vi e' chi non veda come nella fattispecie del sindaco di Caltagirone avvocato Maria Samperi, il prefetto ed il Co.re.co sezione di Catania debbano attivarsi per il rispetto della legalita' con conseguenziale e connessa pronuncia di decadenza da parte dello stesso Co.re.co del predetto sindaco in esito agli esposti inviati il 22 novembre 2000 ed in premessa meglio specificati: 1) se i fatti suesposti siano a conoscenza del signor ministro; 2) se non ritenga di allertare gli organi amministrativi competenti per il sollecito esame degli esposti in data 22 novembre 2000, con conseguenziale presa d'atto e/o pronuncia di decadenza dell'avvocato Maria Samperi dalla carica di sindaco del comune di Caltagirone. (2-02805)





 
Cronologia
venerdì 5 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Cesare Ruperto è eletto Presidente della Corte costituzionale.

sabato 20 gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si insedia alla Casa Bianca il 43° Presidente degli Stati Uniti, George W. Bush.