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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/06749 presentata da TASSONE MARIO (MISTO) in data 20010109

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro dell'interno, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. - Per sapere - premesso che: l'amministrazione dell'interno ha recentemente divulgato la bozza d'un decreto ministeriale sulle incompatibilita' lavorative del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco -: se, nel merito del testo in questione, sia plausibile considerare che in genere l'attivita' esterna e libero-professionale, opportunamente e correttamente regolamentata, rappresenterebbe occasione d'esercizio, aggiornamento professionale, crescita, scambio d'esperienze con altre persone in tutte le discipline scientifiche, approfondimento ed acquisizione di conoscenze tecniche destinato a rimanere patrimonio culturale del personale tecnico appartenente al Corpo, anche a beneficio delle funzioni di Istituto, e se un disegno di legge sull'argomento sia stato varato lo scorso 18 ottobre dal Consiglio dei ministri; se la regolamentazione prevista nella bozza di decreto ministeriale possa invece esser considerata coercitiva ed esasperata, in quanto si configurerebbe come repressione intellettuale e limiterebbe la possibilita' delle suaccennate esperienze professionali (peraltro da svolgere sempre fuori da ogni orario di lavoro, con regolare autorizzazione e conseguente onere fiscale); se un regime di cosi' spinta limitazione possa indurre taluno a ricorrere a forme di lavoro o collaborazione occulta, che non recherebbe beneficio a nessuno; se in materia d'incompatibilita' lavorative il testo vigente del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, enunci quattro principi fondamentali: a) gli incarichi in merito individuati sarebbero quelli cui corrisponderebbe un compenso (articolo 58, sesto comma); b) in tale individuazione sussisterebbero incarichi che comporterebbero compenso, ma sarebbero logicamente esclusi dal "problema" (articolo 58, sesto comma, lettere da a ad f); c) gli altri incarichi ammessi andrebbero autorizzati (articolo 58, settimo comma); d) alcuni incarichi od attivita' sarebbero comunque incompatibili (articolo 58, primo comma); se dunque l'obbligo di previa comunicazione, introdotto dall'articolo 5 dello schema di decreto per le attivita' in ordine alle quali non sarebbe prevista autorizzazione (i punti da 1 a 6 dell'articolo coinciderebbero con le lettere da a ad f del sesto comma del predetto articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993, salva qualche "fioritura" come la specificazione sui convegni e seminari) trovi riscontro effettivo nella lettera e nello spirito del citato decreto legislativo, a maggior ragiono in rapporto al nono comma dell'articolo 9 dello schema provvedimentale in esame, che prevede un preavviso d'almeno 20 giorni, onde in tutti i casi di collaborazioni, che siano richieste "all'ultimo momento" o comunque con minor preavviso, il dipendente sarebbe indetto anche se si tratti d'incarichi che la legge escluda da limitazioni od obblighi; se, inoltre, nell'articolo 6 dello schema risulti fondato il riferimento all'assoggettabilita' all'imposta sul valore aggiunto (IVA), data la natura esclusivamente fiscale della questione che pertanto non atterrebbe al problema in esame (in primo luogo i dipendenti pubblici non possono avere partita IVA e, pertanto, non possono comunque svolgere prestazioni soggette ad IVA - sarebbe, nel caso di specie, come prescrivere che i compensi vengano inseriti nella dichiarazione dei redditi -; in ogni caso esiste una legge specifica in materia. In secondo luogo il limite massimo di quattro incarichi annui non obbedirebbe ad alcun criterio logico, ma risulterebbe una specie di "buono" che permetterebbe di far valere paritariamente attivita' d'impegno eterogeneo come lezioni, consulenze o progettazioni); se quindi il testo in esame sia in grado di consentire valutazioni adeguate della consistenza dei predetti incarichi sotto il pronto dell'impegno temporale, e se in particolare sia giustificabile limitare il numero delle docenze che dovrebbero costituire invece attivita' da incentivare grandemente in quanto occasioni per l'approfondimento d'argomenti specifici ad integrale beneficio dell'attivita' ordinaria ed istituzionale del vigile del fuoco; se peraltro nel predetto articolo 6 non sia il caso d'eliminare il punto 2 (collaborazioni familiari) in quanto, ove si tratti di prestazioni gratuite, questa non darebbero luogo a compenso e quindi sarebbero espressamente escluse dal regime d'incompatibilita' ai sensi del sesto comma dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e se cio' valga pure per le cariche in societa' cooperative qualora non retribuite; se l'articolo 8 dello schema in esame vieti immotivatamente l'effettuazione d'opere dell'ingegno come incarichi di progettazione (ad esempio: per strutture in cemento armato), collaudi statici e simili, che non riguardino attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' altri atti di libera professione; se nella maggior parte delle fattispecie concrete il preavviso di 45 giorni, previsto dall'articolo 9 (che pure riprende il decimo comma dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993), non risulti effettivamente incongruo (ad esempio: non si comprenderebbe con quale preavviso verrebbero affidate docenze ai funzionari del Corpo e delle altre amministrazioni per l'effettuazione di corsi o seminari o convegni organizzati dall'amministrazione dell'interno), se inoltre il "silenzio-diniego" ivi contemplato costituisca in effetti un premio all'inefficienza dell'amministrazione nonche' un danno per il dipendente interessato, e se invece non risulti obiettivamente opportuno che le autorizzazioni in tal senso siano emanate dal dirigente dell'unita' operativa (in quanto solamente tale dirigente potrebbe effettuare della fattispecie una valutazione completa nonche' tecnicamente esatta) e, per quest'ultimo, dall'ispettore generale capo; se in ordine alla diffusione di tale schema di decreto ministeriale l'amministrazione dell'interno abbia integralmente osservato il diritto d'informazione nei confronti di tutti i sindacati, o se invece alcuni di essi (tra cui la DIV-DIRSTAT/CONFEDIR, che rappresenta gli ingegneri dirigenti e direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) siano stati ingiustamente discriminati rispetto a CGIL-CISL-UIL, e se infine in bozza di decreto sia stata ai sindacati discriminati trasmessa in date successive; se tale mancata trasparenza comportamentale sia stata concretata dall'amministrazione dell'interno anche per le informazioni (da diffondere presso i sindacati) in ordine a nuove procedure di scrutinio a posti di dirigente del Corpo, da avviare entro breve termine; se in ordine al punto precedente, sia stato reso agevole conoscere quali atti verranno effettivamente conteggiati ai fini dello scrutinio nonche' come e quanto potranno essere rispettivamente valutati i singoli e vari documenti presentati dagli interessati; se infine risulti veritiero che l'amministrazione dell'interno consegni questo documento agli interessati in ragione di lire italiane 2.500 (duemilacinquecento), se solamente talune organizzazioni sindacali l'abbiano ricevuto gratuitamente e se invece il predetto onere economico riguardi anche i rappresentanti dei sindacati che non avrebbero ricevuto dall'amministrazione dell'interno il medesimo documento. (3-06749) Per sapere - premesso che: l'amministrazione dell'interno ha recentemente divulgato la bozza d'un decreto ministeriale sulle incompatibilita' lavorative del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco -: se, nel merito del testo in questione, sia plausibile considerare che in genere l'attivita' esterna e libero-professionale, opportunamente e correttamente regolamentata, rappresenterebbe occasione d'esercizio, aggiornamento professionale, crescita, scambio d'esperienze con altre persone in tutte le discipline scientifiche, approfondimento ed acquisizione di conoscenze tecniche destinato a rimanere patrimonio culturale del personale tecnico appartenente al Corpo, anche a beneficio delle funzioni di Istituto, e se un disegno di legge sull'argomento sia stato varato lo scorso 18 ottobre dal Consiglio dei ministri; se la regolamentazione prevista nella bozza di decreto ministeriale possa invece esser considerata coercitiva ed esasperata, in quanto si configurerebbe come repressione intellettuale e limiterebbe la possibilita' delle suaccennate esperienze professionali (peraltro da svolgere sempre fuori da ogni orario di lavoro, con regolare autorizzazione e conseguente onere fiscale); se un regime di cosi' spinta limitazione possa indurre taluno a ricorrere a forme di lavoro o collaborazione occulta, che non recherebbe beneficio a nessuno; se in materia d'incompatibilita' lavorative il testo vigente del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, enunci quattro principi fondamentali: a) gli incarichi in merito individuati sarebbero quelli cui corrisponderebbe un compenso (articolo 58, sesto comma); b) in tale individuazione sussisterebbero incarichi che comporterebbero compenso, ma sarebbero logicamente esclusi dal "problema" (articolo 58, sesto comma, lettere da a ad f); c) gli altri incarichi ammessi andrebbero autorizzati (articolo 58, settimo comma); d) alcuni incarichi od attivita' sarebbero comunque incompatibili (articolo 58, primo comma); se dunque l'obbligo di previa comunicazione, introdotto dall'articolo 5 dello schema di decreto per le attivita' in ordine alle quali non sarebbe prevista autorizzazione (i punti da 1 a 6 dell'articolo coinciderebbero con le lettere da a ad f del sesto comma del predetto articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993, salva qualche "fioritura" come la specificazione sui convegni e seminari) trovi riscontro effettivo nella lettera e nello spirito del citato decreto legislativo, a maggior ragiono in rapporto al nono comma dell'articolo 9 dello schema provvedimentale in esame, che prevede un preavviso d'almeno 20 giorni, onde in tutti i casi di collaborazioni, che siano richieste "all'ultimo momento" o comunque con minor preavviso, il dipendente sarebbe indetto anche se si tratti d'incarichi che la legge escluda da limitazioni od obblighi; se, inoltre, nell'articolo 6 dello schema risulti fondato il riferimento all'assoggettabilita' all'imposta sul valore aggiunto (IVA), data la natura esclusivamente fiscale della questione che pertanto non atterrebbe al problema in esame (in primo luogo i dipendenti pubblici non possono avere partita IVA e, pertanto, non possono comunque svolgere prestazioni soggette ad IVA - sarebbe, nel caso di specie, come prescrivere che i compensi vengano inseriti nella dichiarazione dei redditi -; in ogni caso esiste una legge specifica in materia. In secondo luogo il limite massimo di quattro incarichi annui non obbedirebbe ad alcun criterio logico, ma risulterebbe una specie di "buono" che permetterebbe di far valere paritariamente attivita' d'impegno eterogeneo come lezioni, consulenze o progettazioni); se quindi il testo in esame sia in grado di consentire valutazioni adeguate della consistenza dei predetti incarichi sotto il pronto dell'impegno temporale, e se in particolare sia giustificabile limitare il numero delle docenze che dovrebbero costituire invece attivita' da incentivare grandemente in quanto occasioni per l'approfondimento d'argomenti specifici ad integrale beneficio dell'attivita' ordinaria ed istituzionale del vigile del fuoco; se peraltro nel predetto articolo 6 non sia il caso d'eliminare il punto 2 (collaborazioni familiari) in quanto, ove si tratti di prestazioni gratuite, questa non darebbero luogo a compenso e quindi sarebbero espressamente escluse dal regime d'incompatibilita' ai sensi del sesto comma dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993, e se cio' valga pure per le cariche in societa' cooperative qualora non retribuite; se l'articolo 8 dello schema in esame vieti immotivatamente l'effettuazione d'opere dell'ingegno come incarichi di progettazione (ad esempio: per strutture in cemento armato), collaudi statici e simili, che non riguardino attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' altri atti di libera professione; se nella maggior parte delle fattispecie concrete il preavviso di 45 giorni, previsto dall'articolo 9 (che pure riprende il decimo comma dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993), non risulti effettivamente incongruo (ad esempio: non si comprenderebbe con quale preavviso verrebbero affidate docenze ai funzionari del Corpo e delle altre amministrazioni per l'effettuazione di corsi o seminari o convegni organizzati dall'amministrazione dell'interno), se inoltre il "silenzio-diniego" ivi contemplato costituisca in effetti un premio all'inefficienza dell'amministrazione nonche' un danno per il dipendente interessato, e se invece non risulti obiettivamente opportuno che le autorizzazioni in tal senso siano emanate dal dirigente dell'unita' operativa (in quanto solamente tale dirigente potrebbe effettuare della fattispecie una valutazione completa nonche' tecnicamente esatta) e, per quest'ultimo, dall'ispettore generale capo; se in ordine alla diffusione di tale schema di decreto ministeriale l'amministrazione dell'interno abbia integralmente osservato il diritto d'informazione nei confronti di tutti i sindacati, o se invece alcuni di essi (tra cui la DIV-DIRSTAT/CONFEDIR, che rappresenta gli ingegneri dirigenti e direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) siano stati ingiustamente discriminati rispetto a CGIL-CISL-UIL, e se infine in bozza di decreto sia stata ai sindacati discriminati trasmessa in date successive; se tale mancata trasparenza comportamentale sia stata concretata dall'amministrazione dell'interno anche per le informazioni (da diffondere presso i sindacati) in ordine a nuove procedure di scrutinio a posti di dirigente del Corpo, da avviare entro breve termine; se in ordine al punto precedente, sia stato reso agevole conoscere quali atti verranno effettivamente conteggiati ai fini dello scrutinio nonche' come e quanto potranno essere rispettivamente valutati i singoli e vari documenti presentati dagli interessati; se infine risulti veritiero che l'amministrazione dell'interno consegni questo documento agli interessati in ragione di lire italiane 2.500 (duemilacinquecento), se solamente talune organizzazioni sindacali l'abbiano ricevuto gratuitamente e se invece il predetto onere economico riguardi anche i rappresentanti dei sindacati che non avrebbero ricevuto dall'amministrazione dell'interno il medesimo documento. (3-06749)

 
Cronologia
venerdì 5 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Cesare Ruperto è eletto Presidente della Corte costituzionale.

sabato 20 gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si insedia alla Casa Bianca il 43° Presidente degli Stati Uniti, George W. Bush.