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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/06750 presentata da TASSONE MARIO (MISTO) in data 20010109

Al Ministro per la funzione pubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: il Ministero della pubblica istruzione, attraverso le proprie articolazioni territoriali dei provveditorati agli studi, sta organizzando corsi di qualificazione per il personale amministrativo degli uffici scolastici periferici, conformemente al decreto del direttore generale del personale e degli affari generali ed amministrativi n. 9912 datato 24 novembre 1999; destinatario di questi corsi e' il personale non dirigenziale inquadrato nelle aree professionali "B" e "C" -: per quale motivo il ministero della pubblica istruzione e le sue diramazioni territoriali abbiano ritenuto, nell'ambito dei destinatari d'area "C", di far confluire insieme personale (non laureato) proveniente dall'ex-carriera di concetto e personale (laureato) gia' inquadrato nella pregressa nona qualifica funzionale appartenente all'ex-carriera direttiva, in considerazione della specifica preparazione professionale e delle corrispondenti responsabilita' (di coordinamento gestionale delle rispettive unita' amministrative, d'igiene e sicurezza della sede lavorativa quando cio' risulti dalla situazione di merito, eccetera) rivestite da questi ultimi nell'organizzazione amministrativa centrale e periferica del ministero in parola; se non risulti invece opportuno organizzare per il personale ex-direttivo corsi specifici, magari articolati su una base territoriale piu' concentrata e con un calendario diversamente definito, allo scopo di rendere piu' agile e puntuale l'aggiornamento tecnico-scientifico nei confronti dei destinatari che veramente assumono ed assumeranno la responsabilita' delle decisioni che costellano e costelleranno la quotidiana vita amministrativa; se peraltro, sul piano generale dell'ordinamento amministrativo italiano, non sia il caso d'effettuare - nel Ministero della pubblica istruzione, come in tutti gli altri ministeri - una nuova ricognizione piu' precisa ed analitica in ordine alle professionalita' esistenti ed al loro corrispondente inquadramento, considerando che spessissimo (soprattutto negli uffici territoriali) si riscontra una pletora di ex-qualifiche funzionali dispari (terza, quinta, settima d'estrazione direttiva e non) a fronte d'una penuria d'organico nelle ex-qualifiche pari (quarta, sesta - la quale nei fatti registra la presenza anche di personale laureato, che nell'attuale mercato del lavoro non ha trovato sbocchi professionali piu' consoni alla propria preparazione culturale -, un po' anche ottava d'estrazione direttiva e non), e se i concorsi per l'accesso all'ex-settima qualifica nel comparto dei ministeri siano proporzionalmente assai rari rispetto a quelli indetti per le ex-qualifiche sesta ed ottava; se la delibera della commissione paritetica sulle corrispondenze tra le mansioni vecchie (previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) e le nuove (previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219), allegata alla circolare del Ministro per la funzione pubblica n. 23900 del 14 ottobre 1988, abbia veramente corrisposto ad oculatezza nel primo inquadramento del personale interessato (in applicazione dell'articolo 4 - quarto comma - della legge 11 luglio 1980, n. 312) e nella definizione della corrispondenza tra qualifiche (articolo 4 - ottavo comma - della medesima legge); se peraltro gli effetti complessivi e finali della legge n. 312 del 1980 e dei relativi atti d'applicazione siano stati - in ordine a quanto sopra - il reinquadramento "in massa" del personale della cosiddetta carriera di concetto nelle qualifiche corrispondenti alla cosiddetta carriera direttiva (estendendo a dismisura il fenomeno, inaugurato con la legge 1o giugno 1972, n. 319, in favore del personale di "carriera speciale" non laureato), e se quindi la legge 312 abbia sostanzialmente attribuito in massa mansioni superiori senza alcuna prova selettiva di concorso che accertasse il possesso, da parte del personale "promosso", delle capacita' professionali adeguate a svolgere le mansioni della qualifica superiore; se invece cio' si sia ritorto e si ritorca tuttora contro personale laureato giovane che, trovandosi per questioni di mercato del lavoro nell'ex-sesta qualifica funzionale (attualmente: area professionale "B3") ed avendo il titolo di studio per accedere potenzialmente all'ex settima qualifica (attualmente: area "C1"), si sia imbattuto nell'occupazione totale dei posti in organico di settima qualifica (addirittura in soprannumero!) e per lunghissimi anni da parte di diplomati provenienti dalla sesta e reinquadrati nella settima attraverso un meccanismo che ingenererebbe forti dubbi d'incostituzionalita' (oggi d'altro canto risulterebbero una sparuta minoranza i direttivi "doc", che hanno fatto ingresso nelle amministrazioni statali attraverso concorsi pubblici per esami richiedenti esplicitamente il possesso di laurea, e tuttora frammisti ai diplomati "ricompattati"); se si possa percio' considerare gravissimo il danno certamente operato dalla legge n. 312 del 1980 nei confronti delle nuove generazioni di laureati, che si vedono spesso costretti ad accedere all'impiego statale attraverso l'area "B" in assenza di posti disponibili nell'area "C", in piena violazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, e se tale situazione si sia ulteriormente aggravata con la firma del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato per il personale non dirigenziale del comparto dei ministeri e dei conseguenti contratti integrativi di ministero; se il predetto contratto favorisca smaccatamente quei "ricompattati" senza concorso pubblico, destinati quindi ad ottenere piu' o meno nella medesima maniera anche l'area "C2" (ex-ottava qualifica), ampiamente scoperta di posti, e se un analogo meccanismo contrattuale favorisca anche le "quinte qualifiche" (anch'esse reinquadrate dalla quarta) per l'ottenimento dell'area "B2" (ex-sesta qualifica), anch'essa ampiamente scoperta; se cio' sia dovuto all'enorme potere sindacale e quindi contrattuale che avrebbero le "quinte qualifiche" e le "settime", essendo la grande maggioranza del personale; se dunque, al danno ormai tradizionalmente prodotto contro i funzionari direttivi "doc", s'aggiunga rilevante il danno contro le "seste qualifiche", che non godranno di nessun avanzamento di carriera, anche se spesso sono laureate e nei fatti esercitano funzioni non certo di sesta qualifica (ad esempio: difendere l'amministrazione in giudizio), se in vari prospetti (allegati ai rispettivi contratti integrativi), che indichino i posti vacanti da ricoprire con i "concorsi interni" per i passaggi d'area o i "percorsi di qualificazione" per i passaggi all'interno di un'area, non figurino affatto posti disponibili nell'ex-settima qualifica e neppure nell'ex-quinta, e se oltretutto dal testo del contratto collettivo sottoscritto nel 1999 sia scomparsa perfino la possibilita', originariamente prevista, per i "sesti laureati" di passare tramite concorso interno all'ottava qualifica; se - considerando che il predetto "reinquadramento in massa" ha tolto di mezzo l'interesse ad agire per qualsiasi controinteressato - le nuove generazioni di dipendenti statali si stiano accorgendo solo adesso dell'entita' del danno che subirebbero - soprattutto ora che il sistema delle qualifiche funzionali e' stato accantonato ed e' stata reintrodotta la progressione di carriera (infatti, ai "blocchi di partenza" nel sistema, i "sesti" si troverebbero in una posizione svantaggiata rispetto ai "settimi" ingiustificatamente avvantaggiati dalla legge 312 del 1980) -, e se anche nel nuovo contratto collettivo possano riscontrarsi in materia rilevanti profili d'incostituzionalita'; se d'altronde sia prevedibile una forte avversione contro eventuali iniziative volte a far dichiarare l'illegittimita' costituzionale della predetta legge 312 del 1980, dato che un'eventuale pronunzia d'incostituzionalita' della legge 312 del 1980 provocherebbe lo "sfollamento" dell'ex-settima qualifica funzionale la retrocessione nell'ex-sesta qualifica di gran parte dei "settimi" provenienti dall'ex-carriera di concetto; se, infine, per contro - ed in relazione innanzitutto ad una fondamentale esigenza di certezza del diritto -, risulti indispensabile porre il problema della costituzionalita' della citata legge 312 del 1980 in relazione alla violazione del diritto alla progressione della camera la cui reviviscenza (avvenuta attraverso la stipula del contratto-ministeri) fornirebbe ai predetti danneggiati un interesse attuale alla menzionata dichiarazione d'incostituzionalita' (3-06750)

 
Cronologia
venerdì 5 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Cesare Ruperto è eletto Presidente della Corte costituzionale.

sabato 20 gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Si insedia alla Casa Bianca il 43° Presidente degli Stati Uniti, George W. Bush.