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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00082 presentata da CARDIELLO FRANCO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 21/06/2001

Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00082 presentata da FRANCO CARDIELLO giovedì 21 giugno 2001 nella seduta n. 006 CARDIELLO e FASANO. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: l'INPS ha proceduto a cedere tutti i crediti contributivi maturati al 31 dicembre 1999, per un importo complessivo di 94.000 miliardi di lire, di cui 5.000 miliardi relativi al settore agricolo, ad un'apposita società di cessione di crediti, in ossequio alla legge n. 448 del 1998; la riscossione delle somme, salvo poche eccezioni, deve avvenire mediante cartelle esattoriali immediatamente esecutive e senza preavviso di mora, ai sensi del decreto legislativo n. 46 del 1999; a fronte della suddetta cessione dei crediti per 94.000 miliardi, la società di cartolarizzazione ha già corrisposto all'INPS un'anticipazione sugli incassi di circa 8.000 miliardi; l'INPS ha provveduto ad iscrivere a ruolo dapprima i crediti contributivi dei settori diversi dall'agricoltura come industria, commercio, artigianato e servizi, i quali sono già posti in riscossione, ed in seguito quelli relativi al settore agricolo, completando l'operazione il 31 ottobre 2000, ed iscrivendo al ruolo circa 90.000 datori di lavoro e circa 130.000 lavoratori autonomi, per un importo complessivo di 4.500 miliardi; da oltre un anno la Confindustria ha espresso preoccupazioni circa il rischio che un numero imprecisato di imprenditori agricoli possa ricevere cartelle esattoriali parzialmente o totalmente erronee, a seguito della cessione dei crediti INPS di cui alla legge n. 448 del 1998; la preoccupazione, rivelatasi poi legittima, è dovuta al fatto che l'INPS, nel procedere alla compilazione dell'elenco delle aziende debitrici da iscrivere al ruolo, non ha provveduto ad effettuare preliminarmente, come era tenuta a fare, un attento, analitico ed accurato aggiornamento degli estratti conto relativi alle aziende agricole; per tali ragioni, è stato richiesto lo stralcio e la sospensione dei crediti dell'area agricola dall'operazione di cessione e cartolarizzazione, cosi da consentire all'Ente di procedere ad una approfondita e definitiva sistemazione degli estratti conto delle aziende agricole; paradossalmente l'INPS, non solo non ha provveduto a disporre la sospensione richiesta, ma ha addirittura accelerato i tempi di completamento dell'operazione, procedendo all'iscrizione al ruolo, entro il 31 ottobre 2000, dei crediti contributivi agricoli, soprassedendo a tutti i controlli rigorosi; da dati recenti risulta che un numero elevato di aziende agricole in regola con il pagamento dei contributi, è rimasto coinvolto nell'operazione di riscossione esattoriale -: se il Governo intenda, in via d'urgenza, disporre la sospensione o lo stralcio dei crediti dell'area agricola dall'operazione di cessione e cartolarizzazione, per le ragioni esposte in premessa, venendo in tal modo incontro alle richieste legittime sollevate dagli agricoltori.(4-00082)

Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 28 gennaio 2002 nell'allegato B della seduta n. 087 all'Interrogazione 4-00082 presentata da CARDIELLO Risposta. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha fatto presente quanto segue. L'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti Inps è avvenuta sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 23.12.1998, n. 448, (legge finanziaria 1999) così come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402. Con successivi decreti ne sono state minuziosamente disciplinate le modalità ed i tempi di realizzazione. La suddetta norma ha disposto l'affidamento ai concessionari della riscossione dei contributi previdenziali e, successivamente, con i decreti legislativi n. 46 e n. 112 del 1999 sono state variate alcune disposizioni riguardanti i ruoli, senza modificare l'impianto originario. I crediti sono stati ceduti ad una società appositamente costituita, denominata S.C.C.I. S.p.A. La Società non ha alcun scopo di lucro ed è caratterizzata dall'assenza di ogni potere discrezionale nella gestione dei crediti. La gestione dei crediti ceduti, infatti, è rimasta affidata all'Istituto che vi provvede direttamente per tutte le partite che al momento della stipula del contratto stesso si trovavano in condono, in dilazione o in trattazione presso gli uffici legali dell'Istituto stesso. Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, nella formazione dei ruoli sono stati esclusi, a titolo cautelativo e in attesa di successive verifiche, tutti i carichi contributivi relativi agli anni indicati nelle domande di condono presentate, indipendentemente dalla circostanza se l'interessato intendeva condonare l'intero carico o soltanto parte di esso. La percentuale di errori riscontrati nelle cartelle, dovuti in parte alla mancata applicazione delle sospensioni ed in parte ai condoni che sono ancora in fase di lavorazione, si è mantenuta, complessivamente, entro limiti del tutto fisiologici. Comunque, fin dall'inizio, le sedi ed i call-center sono stati autorizzati a sospendere la riscossione su dimostrazione del pagamento in via normale o con le norme agevolative che si sono succedute nel tempo. In tali casi la sospensione della riscossione viene disposta a decorrere dalla data di richiesta. Inoltre l'Inps con messaggio n. 110 del 28 giugno 2001 ha attivato anche la possibilità di sospendere tutta la contribuzione di uno stesso soggetto debitore, compresa nel ruolo, oltreché le singole partite. Ovviamente la sospensione non potrà essere concessa nei casi in cui manchino del tutto i presupposti normativi in base alla quale la contribuzione non è dovuta. Qualora il contribuente presenti una richiesta di annullamento totale o parziale dell'imposizione contributiva e contestualmente richieda la sospensione della cartella stessa al fine di evitare gli atti esecutivi da parte del concessionario, la sede, se ritiene che vi siano fondati dubbi sull'iscrizione a ruolo, invia un provvedimento telematico di sospensione senza indicarne la scadenza. Successivamente esamina la richiesta del contribuente e, in caso di accoglimento totale o parziale, provvede ad inviare un provvedimento di sgravio mentre, in caso di conferma dell'imposizione contributiva, provvede a revocare il provvedimento di sospensione. Il provvedimento di sospensione quindi non ha scadenza e rimane valido fino all'adozione da parte della sede del provvedimento di sgravio o revoca della sospensione. Di tutti i provvedimenti adottati viene data comunicazione al contribuente. Durante il periodo di sospensione (periodo variabile in base alla complessità della pratica) non maturano le ulteriori somme aggiuntive. Inoltre l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 46 del 1999 prevede che il contribuente contro l'iscrizione a ruolo può proporre opposizione al Tribunale entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il successivo comma 6 stabilisce che nel corso del giudizio di primo grado l'esecuzione del ruolo può essere sospesa dal giudice per gravi motivi. Riguardo all'impossibilità di effettuare il pagamento del dovuto considerata l'entità del debito per contributi e sanzioni si ritiene opportuno sottolineare che l'Istituto può concedere, a chi ne faccia richiesta, dilazioni fino al limite massimo di 24 rate, limite che codesto ministero può elevare a 36 rate. Si evidenzia, poi, che il nuovo sistema sanzionatorio relativo ai crediti accertati entro il 30 settembre 2000 prevede la concessione di un bonus contributivo, da utilizzare in 12 mesi successivi sui versamenti correnti, pari alla differenza fra quanto versato sulla base delle vecchie norme e quanto invece dovuto per effetto delle nuove. L'Istituto, con circolare n. 92 del 24 maggio 2001, ha dato disposizione che, nei casi di dilazione, il maggior importo versato per sanzioni su ogni singola rata sia immediatamente e totalmente utilizzabile. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Roberto Maroni.



 
Cronologia
mercoledì 20 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Alla Camera si svolge la discussione sulle comunicazioni del Governo. La mozione di fiducia presentata da Vito (FI) ed altri (1-00007) è approvata con 351 voti favorevoli e 261 contrari.

giovedì 28 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il governo vara le c.d. misure dei «cento giorni» per consentire la ripresa dell'economia, fra le quali figurano: la detassazione degli utili reinvestiti (Tremonti-bis) e una sanatoria per le aziende che abbandonano il sommerso.