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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00235 presentata da PEZZELLA ANTONIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 11/07/2001

Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00235 presentata da ANTONIO PEZZELLA mercoledì 11 luglio 2001 nella seduta n. 014 PEZZELLA e CORONELLA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro della sanità. - Per sapere - premesso che -: la legge 354 del 26 luglio 1975 relativa alla riforma dell'ordinamento penitenziario ha previsto all'articolo 80 della suddetta legge, la figura dell'esperto consulente esterno (psicologo, criminologo) che interviene nella fase di esecuzione della pena, realizzando l'osservazione scientifica della personalità e predisponendo, di concerto con altre figure significative del carcere, il programma individualizzato di trattamento; per poter essere ammesso a prestare la propria attività professionale in qualità di consulente lo psicologo deve superare una selezione per titoli ed esami presso una commissione composta da funzionari del Ministero di giustizia ed altre figure professionali operanti all'interno del carcere; vengono ammessi alla selezione i laureati in psicologia iscritti all'albo degli psicologi e laureati in altre discipline esperti in criminologia. L'esame verte su competenze specifiche in materia psicologica e criminologica, sulla conoscenza dell'ordinamento penitenziario. L'idoneità conseguita dopo tale selezione dà luogo all'iscrizione ad un elenco regionale di esperti, dal quale gli istituti attingono secondo le loro necessità; fino al 1987 l'attività dello psicologo in carcere era rivolta esclusivamente all'osservazione e trattamento. Con la circolare del 30 gennaio 1987 di Niccolò Amato si istituisce il presidio nuovi giunti con l'intento di accertare e prevenire il rischio che il soggetto, soprattutto se alla prima esperienza detentiva, possa compiere atti estremi o subire violenza da parte dei condetenuti. Gli adempimenti del presidio nuovi giunti devono essere effettuati entro le prime ventiquattro ore dell'ingresso del detenuto in istituto stesso; nel 1992 viene istituito il presidio tossicodipendenti come elemento di raccordo tra l'istituzione carceraria e le strutture territoriali. Lo psicologo delle tossicodipendenze effettua colloqui di primo ingresso, sostegno psicologico ai detenuti in sindrome astinenziale su richiesta del detenuto tossico dipendente e/o su segnalazione altri operatori, orientamento dei detenuti tossicodipendenti per progetti riabilitativi presso Sert o comunità. Attualmente all'interno del Dap (dipartimento amministrazione penitenziaria) gli psicologi ex articolo 80 sono all'incirca 600; essi operano sulla base di convenzioni annuali rinnovabili per prestazioni che hanno carattere di attività libero-professionale, con una irrisoria parcella oraria di lire 31.100 lorde per un massimo di 48 ore mensili (lire 1.266.600). Essi effettuano i seguenti interventi: diagnosi psicologica, partecipazione nell' equipe trattamentale, alla stesura dei programmi di trattamenti individualizzati, interventi sulle urgenze, (autolesionismi, crisi, tentativi di suicidio), counseling , colloqui di sostegno, relazioni di aiuto, partecipazione al Consiglio di disciplina (articolo 14- bis ); la principale contraddizione è che, pur svolgendo di fatto un ruolo sanitario, gli psicologi nelle carceri non hanno questo inquadramento e le convenzioni con il Ministero della giustizia, rispetto a quelle di altri ministeri, ad esempio della difesa, risultano nettamente vantaggiose sia sotto il profilo economico che delle tutele normative più complessive; gli ultimi orientamenti in materia di riordino della medicina penitenziaria (articolo 5 legge 30 novembre 1998 n. 419 e decreto legislativo 22 giugno 1999 n. 230) tentano, purtroppo, di scindere la professionalità degli psicologi ex articolo 80, attribuendo un ruolo sanitario solo a coloro che si occupano di tossicodipendenza, negandolo a coloro che si occupano di nuovi giunti e dell'osservazione e trattamento, prevedendo il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dalla amministrazione penitenziaria e del relativo personale e risorse finanziarie limitatamente ai settori della prevenzione e dell'assistenza; ciò di fatto determina una discriminazione dei consulenti psicologi, non giustificata sul piano scientifico professionale, contribuendo alla parcellizzazione delle funzioni che confliggono fortemente con i principi di globalità dell'intervento e dell'unitarietà dei servizi e delle prestazioni (comma 2 articolo decreto legislativo 230 del 1999); gli psicologi penitenziari seguono con interesse lo sviluppo normativo del riordino della medicina penitenziaria, esprimendo attenzione al passaggio alla sanità nelle diverse sedi (convegni-seminari) in cui si è affrontata questa tematica (convegno dell'Anci 8 novembre 1999 e convegno del Dap 12/13/14 novembre 1999 Capri) e hanno dato vita a coordinamenti di psicologi penitenziari su base regionale, culminati nella costituzione del coordinamento nazionale il 20 novembre 1999 a Bologna che ha espresso una posizione favorevole al passaggio alla sanità; il Coordinamento nazionale psicologi sta rivolgendo da tempo un invito affinché siano accelerati i tempi della pubblicazione del decreto attuativo. Gli psicologi penitenziari ritengono che questo però non sia sufficiente, in quanto occorre evitare la frammentazione dell'operatività degli psicologi prevedendo: a) un servizio unico di psicologia penitenziaria per favorire l'integrazione tra le attività dei presidi psicologici; b) una presenza a tempo pieno dello psicologo per garantire una maggiore efficacia ed efficienza delle prestazioni psicologiche; c) uno strumento normativo (ad esempio la legge Lumia sulle tossicodipendenze) che consenta una stabilizzazione degli psicologi con un inquadramento giuridico che possa fornire maggiori garanzie per la realizzazione di un servizio di qualità per la tutela del cittadino-detenuto; gli psicologi penitenziari si sentono preoccupati per il loro destino occupazionale e ritengono che non vada perduto il patrimonio professionale offerto nell'ultimo ventennio, ma anzi riconosciuto e valorizzato con atti concreti, con impegni formali che antagonizzano la precarietà che caratterizza la situazione esistente; gli psicologi penitenziari chiedono nelle more della realizzazione del passaggio, nel rispetto della loro professionalità, che venga riconosciuto uno status lavorativo decoroso per livello di retribuzione e di tutela ed adeguato dell'impegno da essi profuso nelle carceri, nonché alla responsabilità che essi quotidianamente si assumono. Pertanto, ritengono indispensabile che la definizione delle loro sorti all'interno del Dap passi attraverso il confronto delle istituzioni con trascurabile supporto nel trattamento sanitario della popolazione reclusa; quali provvedimenti intendano assumere per definire la questione sollevata. (4-00235)

Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata giovedì 13 giugno 2002 nell'allegato B della seduta n. 158 all'Interrogazione 4-00235 presentata da PEZZELLA Risposta. - Il decreto legislativo n. 230 del 30 giugno 1999, nell'articolo 8, comma 1, ha disposto il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dall'Amministrazione penitenziaria in relazione ai soli settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti ed internati tossicodipendenti, a decorrere dal 1 o gennaio 2000. Detta norma, inoltre, ha affidato il trasferimento del personale, degli arredi, degli altri beni strumentali e delle risorse finanziarie, nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a successivi decreti interministeriali. In attuazione del disposto dell'articolo 8, il competente ufficio del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha predisposto le tabelle distinte per regioni, nelle quali sono indicati gli istituti ove risulta istituito, alla data del 1 o gennaio 2000, il presidio sanitario per tossicodipendenti, il monte ore annuo assegnato a ciascuna categoria di personale ivi operante (medico, infermiere, psicologo), la relativa spesa annua presunta, il numero delle unità di personale presenti alla data del 1 o gennaio 2000 e il numero delle convenzioni stipulate tra le direzioni penitenziarie ed il singolo professionista. Alla scheda è allegato l'elenco nominativo del citato personale operante alla data del 1 o gennaio 2000, corredato da note esplicative. Per quanto concerne, in particolare, gli psicologi penitenziari, nelle tabelle di cui innanzi sono stati indicati i nominativi del personale che ha prestato servizio per il presidio per tossicodipendenti, con esclusione di quello addetto all'osservazione, al trattamento e al servizio nuovi giunti. Allo stato, poiché non è stata data ancora attuazione al disposto normativo e considerata l'indispensabilità di continuare a garantire sia la salute dei detenuti tossicodipendenti che la continuità delle funzioni già trasferite al Servizio sanitario nazionale, nelle more del perfezionamento dei decreti che individuano il personale da trasferire al S.S.N. in attuazione dell'articolo 8 del citato decreto legislativo, le convenzioni stipulate con il personale che opera nel presidio sanitario per tossicodipendenti, sono state prorogate fino al 30 giugno 2002. L'amministrazione penitenziaria infatti si avvale, per l'espletamento delle attività trattamentali per i detenuti e gli internati, della collaborazione di esperti in psicologia e criminologia clinica con i quali trattandosi di attività libero-professionale, instaura un rapporto libero-convenzionale. A causa dell'annosa insufficienza dei fondi assegnati per l'espletamento delle attività alle quali collaborano i predetti professionisti è stato stabilito, tenuto conto della presenza e della tipologia della popolazione detenuta, il limite massimo di 64 ore mensili attribuibili a ciascun esperto. L'onorario corrisposto ai professionisti in questione viene aggiornato ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT secondo l'intervenuto aumento del costo della vita. A decorrere dal primo gennaio 2001 la parcella oraria corrisposta è di 16,06 euro, pari a 31.100 lire. Sulla parcella corrisposta agli psicologi va calcolato il 2 per cento che gli stessi dovranno versare alla cassa dell'ordine professionale di appartenenza; sull'onorario corrisposto ai criminologi va calcolato il 20 per cento di imposta sul valore aggiunto, più il 4 per cento, in quanto questi ultimi sono soggetti all'obbligo assicurativo presso l'INPS. Per quanto riguarda, in modo particolare, la figura dello psicologo, l'amministrazione penitenziaria ha già individuato specifici profili professionali appartenenti all'area C (posizione economica C1, C2 e C3). Attualmente, nei ruoli dell'amministrazione penitenziaria prestano servizio tre psicologi. Il riordino della medicina penitenziaria, previsto dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419, non ha riguardato il personale di cui al quarto comma dell'articolo 80. Trattasi, infatti, di personale tecnico con specifiche competenze ed attribuzioni del tutto distinte e non cumulabili con quelle del personale sanitario e per ciò regolamentato dall'ordinamento penitenziario (legge del 26 luglio 1975, n. 354) in un titolo diverso da quello che contempla l'assistenza sanitaria. Si compendiano nell'attività di osservazione e di trattamento della personalità e tendono non a curare eventuali malattie e turbe psichiche, bensì a conoscere le cause del disadattamento e ad elaborare progetti di recupero sociale. Lo psicologo penitenziario, del resto, oltre a studiare il soggetto detenuto con problemi di disadattamento e i suoi comportamenti, svolge un'attività di consulenza tecnica nei confronti degli operatori penitenziari che sono impegnati nell'azione di sostegno e di riabilitazione dei detenuti e degli internati. Tenuto conto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 2000, nello stabilire le piante organiche, ha previsto per il profilo dello psicologo 95 posti (così ripartiti: 70 all'area C1, 20 all'area C2 e 5 all'area C3), anche al fine di salvaguardare il patrimonio di conoscenze specifiche acquisite in molti anni di collaborazione resa dai professionisti esperti in psicologia, potrebbe valutarsi la possibilità di riservare parte dei posti che verranno messi a concorso ai professionisti suindicati. Nelle more, come evidenziato dall'amministrazione penitenziaria, si ritiene validamente percorribile la strada del contratto libero professionale di durata annuale. Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.



 
Cronologia
giovedì 28 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Parlamento in seduta comune elegge, al primo scrutinio, Rocco Mauro componente del Consiglio superiore della magistratura.

mercoledì 11 luglio
  • Politica, cultura e società
    In un'intervista al Tg1 il Ministro dell'economia, Giulio Tremonti, citando dati della Ragioneria dello Stato e della Banca d'Italia, annuncia un deficit pari a circa 62 mila miliardi. Per l'opposizione il deficit non supera i 20 mila miliardi.

sabato 14 luglio
  • Politica, cultura e società
    Nasce la Margherita, soggetto politico «unitario», che si fonda sulle culture dei quattro partiti aderenti: Democratici, Ppi, UdEur e Rinnovamento italiano.