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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA URGENTE 2/00591 presentata da CAPARINI DAVIDE (LEGA NORD PADANIA) in data 19/12/2002

Interpellanza urgente Atto Camera Interpellanza urgente 2-00591 presentata da DAVIDE CAPARINI giovedì 19 dicembre 2002 nella seduta n. 243 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che: su richiesta del ministero dell'interno - dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, il Consiglio di Stato (adunanza della 1 a sezione del 26 giugno 2002 n. 1874/2002) è stato interpellato per pronunciarsi sulla funzione di coordinamento riconosciuta al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico dalla legge n. 74/2001 ed in particolare di come debba essere interpretato l'articolo 1, comma 2, secondo il quale, in caso di intervento congiunto di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.); il dispositivo in questione, è stato articolato e strutturato partendo dalla considerazione che, l'attività di soccorso in ambiente montano, ipogeo e impervio, vista la sua complessità, sia dal punto di vista tecnico sia gestionale è riconducibile ad un'emergenza di protezione civile estendendo i principi contenuti nella legge n. 225/1992. L'affidamento del coordinamento delle operazioni all'attuale dipartimento della protezione civile, ripropone una dicotomia istituzionale con il ministero dell'interno e con i vigili del fuoco certamente non funzionale all'efficacia del servizio. Per quanto riguarda lo specifico problema del coordinamento degli interventi di soccorso alpino e speleologico, il parere richiama concetti già pienamente acquisiti nella prassi attuata dal C.N.S.A.S. e dalle sue strutture operative e condivisa dalla maggior parte degli organi periferici del ministero dell'interno. La sovrapposizione di competenze e ruolo non è coerente con la necessità di fornire un soccorso rapido ed efficace e determina riflessi negativi sull'intera gestione della fase di emergenza; la legge n. 225 del 1992 individua l'ambito di operatività stabilendo che il servizio nazionale di protezione civile ha il compito «di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi». L'articolo 1 della legge n. 996 del 1970 recante «norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile» definisce il concetto di calamità naturale o catastrofe come «l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone ed ai beni e che per la loro natura o estensione, debbono essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari». Nessuna norma delle leggi n. 996 del 1970 e 225 del 1992 e successive modificazioni attribuisce al servizio nazionale di protezione civile una competenza generale in materia di soccorso; l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, modificato dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recita: «al ministero dell'interno sono attribuite le funzioni ed i compiti spettanti allo Stato in materia di: [...] tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico». Va sottolineato che c'è un'espressa distinzione tra la materia della «protezione civile e prevenzione incendi» da quella del «soccorso pubblico» che comporta che la disciplina dettata in materia di protezione civile non sia immediatamente applicabile a quella del soccorso pubblico; dall'esame delle norme relative alla disciplina del corpo dei vigili del fuoco non è individuabile alcuna disposizione che attribuisca a quest'ultimo una competenza primaria generale in materia di soccorso essendo questa limitata ai servizi antincendio e alle opere tecniche di soccorso in occasione di improvvisa o minacciante rovina di edifici, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità. Infatti, l'articolo 1 della legge 13 maggio 1961 n. 469, recante «norme sull'ordinamento dei Servizi antincendi e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco», stabilisce che «sono attribuiti al ministero dell'interno: i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumità delle persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare». L'articolo 25 della legge 27 dicembre 1941 n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione di servizi antincendi, precisa che «il Servizio di Soccorsi Tecnici implica essenzialmente: a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di improvvisa o minacciante rovina di edifici, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità; b) la rimozione di eventuali ostacoli che intralciano la circolazione stradale; c) l'intervento in tutti i casi in cui l'opera dei Vigili del Fuoco può tornare utile alla salvezza delle persone e delle cose; d) l'intervento in tutti gli altri casi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti»; negli altri casi l'interventodei vigili del fuoco, è del tutto residuale (vedi lettera c) dell'articolo 25) nel senso che essi intervengono quando tale intervento può tornare utile alla salvezza delle persone e delle cose, fatta sempre salva la competenza primaria di eventuali altre organizzazioni cui tale compito sia attribuito. L'ordinamento giuridico prevede: a) per il soccorso in mare la competenza primaria delle Capitanerie di Porto e dell'Autorità Marittima (articolo 69 Codice Navale, articolo 2 decreto ministeriale 1 o giugno l978); b) per il soccorso aereo la competenza primaria del direttore di aeroporto o, via subordinata, dell'autorità comunale, in caso di soccorso a terra, o dell'autorità marittima in caso di soccorso in mare (articolo 727 Codice Navale); la competenza primaria del Comandante di aeromobile (articolo 981 Codice Navale); c) per il soccorso stradale la competenza primaria dell'ente proprietario della strada, che può affidarlo in concessione ad altri soggetti autorizzati (articolo 175 C. di S. e articolo 374 regolamento C. di S.); d) per il soccorso sanitario la competenza esclusiva appartiene al Servizio Sanitario Nazionale (decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 articolo 5); e) per il soccorso alpino (articolo 2 della legge 24 dicembre 1985 n. 776) stabilisce che «il Club Alpino Italiano provvede... (g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti»; la legge n. 776 del 1985 è integrata dalla legge 18 febbraio 1992 n. 162 in materia di agevolazioni del personale del soccorso alpino nell'esecuzione di attività di soccorso, dal regolamento di attuazione approvato con decreto 24 marzo 1994 n. 379, dal decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419 (articolo 6, comma 6), che obbliga il C.A.I., in sede di revisione statutaria di riconoscere forme accentuate di autonomia organizzativa e funzionale al corpo nazionale del soccorso alpino e dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, che riconosce la funzione di servizio di pubblica utilità del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, disponendo che il «C.N.S.A.S.» provvede al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. A ciò si aggiunga la pari dignità riconosciuta dalla legge n. 225 del 1992 al C.N.S.A.S. rispetto alle altre amministrazioni dello Stato nell'ambito del servizio di protezione civile, la disciplina concernente la circolazione degli autoveicoli di soccorso (Art. 177 Codice della strada) che assimila i mezzi del C.N.S.A.S. impiegati in operazioni di soccorso agli altri mezzi della pubblica amministrazione, la disciplina in materia di assegnazione di frequenze radio; nel momento in cui il legislatore individua nel C.N.S.A.S. il soggetto cui spetta, nell'ambito dell'ordinamento nazionale, provvedere al soccorso degli infortunati, dei pericolanti ed al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale attribuisce proprio al C.N.S.A.S. il compito primario di assicurare tale servizio di pubblica utilità. Ciò non esclude che altre amministrazioni dello Stato possano concorrere in via residuale e subprimaria allo svolgimento di tale funzione come si evince, per quanto riguarda i vigili del fuoco dall'articolo 25 della legge n. 1570 del 1941, ciò anche alla luce del principio di sussidiarietà espressamente richiamato dalla Costituzione in materia di riparto delle competenze fra i vari enti e soggetti pubblici. La circostanza che il C.N.S.A.S. non sia una amministrazione dello Stato è del tutto irrilevante, essendo pacifico che lo svolgimento dei servizi pubblici può essere attribuito o dalla legge o da atti amministrativi, anche a soggetti che rivestono una diversa natura giuridica. Questa interpretazione è inoltre rafforzata dal principio contenuto nel secondo comma dell'articolo 2, secondo cui le strutture operative regionali e provinciali del C.N.S.A.S. sono individuate come esclusivo soggetto di riferimento delle regioni e delle province autonome per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano e in ambiente ipogeo. Occorre in proposito considerare quanto segue: a) l'attività di soccorso alpino è prevalentemente attività di soccorso tecnico sanitario; b) compete al servizio sanitario nazionale l'attuazione del soccorso sanitario; c) la materia della sanità appartiene alle competenze delle regioni; l'individuazione delle strutture operative del C.N.S.A.S. quali esclusivi soggetti di riferimento per l'attuazione del soccorso sanitario in montagna e in ambiente ipogeo, si risolve nel riconoscere al C.N.S.A.S. un ruolo primario nell'attuazione di tale soccorso su tutto il territorio nazionale. Di qui l'attribuzione della funzione di coordinamento in caso di intervento anche di altre organizzazioni; il decreto legislativo n. 300/1999 e successive modificazioni è antecedente a tale revisione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, come modificati dagli articoli 3 e 4 della legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 -: se l'applicazione della riforma degli articoli 117 e 118 della Costituzione abbia modificato gli ambiti delle competenze dello Stato delle regioni e delle province autonome in materia di «soccorso pubblico» e «protezione civile e prevenzione incendi»; se non ritenga che il permanere di confusione tra gli ambiti operativi e la presunta sovrapposizione di competenze e ruoli per il soccorso sanitario in montagna e in ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale sia in netto contrasto con l'esigenza di fornire un soccorso rapido ed efficace e si rifletta negativamente sull'intera gestione della fase di emergenza; se intenda confermare ruoli, compiti e funzioni attribuite alle strutture operative C.N.S.A.S. quali esclusivi soggetti di riferimento per l'attuazione del soccorso sanitario in montagna e in ambiente ipogeo, riconoscendo al C.N.S.A.S. un ruolo primario nell'attuazione di tale soccorso su tutto il territorio nazionale con l'attribuzione, fatte salve le specifiche attribuzioni delle amministrazioni dello Stato, della funzione di coordinamento in caso di intervento di altre organizzazioni; se non ritenga, di conseguenza, considerato l'elevato livello tecnico organizzativo-gestionale del C.N.S.A.S., di promuovere relazioni proficue e costanti con gli altri soggetti deputati al soccorso al fine di sfruttare, attraverso procedure operative condivise, la potenzialità complessiva delle risorse tecniche ed umane disponibili al fine di fornire un servizio di soccorso in ambito montano, ipogeo ed impervio, efficiente, efficace e omogeneo su tutto il territorio nazionale. (2-00591) «Caparini, Quartiani, Romele, Parolo, Olivieri, Arnoldi, Lolli, Guido Giuseppe Rossi, Martinelli, Bricolo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Didonè, Bressa, Scherini, Bianchi Clerici, Detomas, Ercole, Fontanini, Daniele Galli, Dario Galli, Gibelli, Lainati, Lussana, Marras, Moretti, Nicotra, Paniz, Polledri, Sergio Rossi, Vascon, Vitali, Alfredo Vito, Zanetta».





 
Cronologia
venerdì 13 dicembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Consiglio europeo di Copenhagen stabilisce che i dieci Paesi candidati Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria aderiranno all'Ue il 1° maggio 2004. L'adesione della Bulgaria e della Romania è rinviata al 2007.

martedì 14 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nomina Emilio Colombo, politico, senatore a vita per altissimi meriti in campo sociale