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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06578 presentata da ALBONETTI GABRIELE (DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO) in data 11/06/2003

Interrogazione a risposta scritta Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-06578 presentata da GABRIELE ALBONETTI mercoledì 11 giugno 2003 nella seduta n. 322 ALBONETTI. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che: l'articolo 7 della legge n. 273 del 2002 prevede la cessazione dalla carica dei commissari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria e la nomina, da parte del Ministro delle attività produttive, di un commissario liquidatore che prosegue la gestione secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa; con decreti in data 10 marzo 2003, solo di recente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale , il Ministro delle attività produttive ha provveduto alle nomine, sostituendo tutti i commissari, tranne quattro. Sono stati confermati nell'incarico per esigenze di continuità gestionale: il dottor Piero Gnudi e il dottor Guidalberto Guidi, alla procedura di a.s. del gruppo Fochi; l'ingegner Andrea Carli, alla procedura Siciet: l'avvocato Carmelo Alessio, alla procedura Enterprise, mentre il dottor Giorgio Cumin, già commissario della Cariboni, è stato dirottato alle procedure Berardi e Lombardi; l'eccezione alla regola della generalizzata sostituzione, esclude evidentemente qualsiasi possibilità di interpretazione (peraltro inaccettabile) della norma richiamata che faccia ritenere vincolante la sostituzione dei commissari cessati; i provvedimenti di nomina non recano, d'altra parte, alcuna motivazione sulla sostituzione dei precedenti commissari, né alcuna valutazione sull'attività degli stessi espletata; tra i commissari cessati e non riconfermati figurano professionisti affermati e largamente apprezzati anche in riferimento all'opera prestata nelle procedure. Ci si limita qui a richiamare a scopo esemplificativo: il professor Alberto Maffei Alberti, esimio fallimentarista, già componente del collegio commissariale Fochi, sostituito dal meno noto dottor Raffaele Ruggero, senza una riga di motivazione; il professor Floriano D'Alessandro, massimo esperto di diritto societario, estromesso dalla procedura Genghini nel momento in cui la stava portando a conclusione, il professor Ludovico Pazzaglia, sostituito nella procedura Auspicio nella quale aveva addirittura portato a compimento il riparto finale ai creditori pagandoli integralmente, il professor Flavio Dezzani, protagonista, con i suoi colleghi di una brillante conduzione della procedura Fornara che ha portato in breve al rilancio dell'azienda Sandretto e al salvataggio di tutte le aziende del gruppo; il professor Fabio Franchini, chiamato a Napoli nel 1997 per risolvere la annosa e sofferta vicenda della Flotta Lauro, il quale in pochi anni ha portato a termine la liquidazione ed il vertiginoso contenzioso che si era determinato, suscitando intorno alla propria opera apprezzamento e consenso unanime; l'ingegner Aurelio Gruccione, protagonista del salvataggio delle aziende siderurgiche Ferdofin; il dottor Mario Lupo, estromesso dalla procedura del gruppo ex Fabbri, nella quale ha operato con grande competenza, perseguendo il rilancio delle principali cartiere del gruppo e il pagamento della quasi totalità dei debiti; il dottor Vitaliano De Gennaro, decano tra i commercialisti torinesi, allontanato dalla procedura Bertrand di Biella, dopo una gestione attenta e particolarmente fruttuosa per il ceto creditorio; quali motivazioni lo abbiano condotto - in assenza di negative valutazioni sull'opera prestata dai precedenti commissari - ad una generalizzata rottura della continuità di gestione; quali siano stati i motivi, caso per caso, che lo hanno indotto a sostituire i commissari in carica; quali siano stati viceversa i motivi che lo hanno indotto a confermare i commissari in carica, nei pochi casi in cui ciò è avvenuto; nell'ambito di tali casi, con riguardo alla procedura Fochi, quale sia in particolare la sua valutazione sull'opera prestata dal professor Maffei Alberti, e perché si sia determinato a sostituirlo, pur in presenza di una valutazione (contenuta nel decreto) della necessità di assicurare continuità in tale procedura. Valutazione che - ad evidenza - avrebbe dovuto condurre alla conferma dell'intero collegio, ovvero a privilegiare la conferma della professionalità (quella del professor Maffei Alberti) più coerente alla attuale fase liquidatoria, della procedura, laddove le specifiche e notorie professionalità dei due colleghi commissari confermati (Guidi e Gnudi) erano coerenti alle esigenze ormai non più sussistenti dell'esercizio d'impresa; perché si sia determinato in un solo caso (dottor Cumin) alla rotazione di un commissario «cessato», spostandolo da una procedura ad un altra; se si possa inferire da tale scelta che il predetto commissario sia stato l'unico ad ottenere l'apprezzamento del Ministro nell'ambito di una valutazione comparativa di tutti i commissari in carica e, in tal caso, quali siano gli elementi di valutazione utilizzati; perché abbia proceduto in taluni casi a mantenere un unico commissario preponendolo a più procedure (vedasi, da una parte i gruppi Cogolo, Safau e Alti forni di Servola, tutti in capo alla dottoressa Marina Vienna, o i gruppi Liquigas, Centrofin, Fit Ferrotubi, Gondrand ed Hc Cosmesis, tutti in capo al dottor Saverio Signori, e in altri casi (vedi i gruppi Ira e Costanzo, già condotti da un commissario unico) a preporre più commissari ad una unica procedura -: se non ritenga che la traumatica estromissione dei precedenti commissari rischia di provocare rallentamenti e disfunzioni nella conduzione delle procedure, in contrasto con la finalità di semplificazione gestionale e accelerazione della chiusura della gestione stralcio cui la legge sembrerebbe finalizzata; se non ritenga che l'iniziativa adottata si risolverà in definitiva in un aumento dei costi delle procedure in danno dei creditori e quali iniziative abbia adottato per contrastare tale denegabile conseguenza della sua scelta; se risponda al vero che: a) un componente del collegio commissariale delle imprese del gruppo Cariboni (Lecco) e Sterzi (Varese) è consigliere comunale a Milano, della Lega Nord; b) un componente del collegio commissariale delle imprese del gruppo Lombardi e Berardi di Brescia, è componente degli organi del coordinamento regionale di Forza Italia in Liguria e della struttura nazionale del partito; c) il commissario delle imprese dei gruppi Pan Electric, Pianelli ed Einaudi (Novara) ha legami di parentela con un esponente del Governo; d) un componente del collegio commissariale nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese dei gruppi Fornara e Ferdofin è stato consigliere comunale a Roma eletto nelle liste di Forza Italia; e) un componente del collegio commissariale nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo ex Montesi e Sipa Arena è assessore al comune di Artena, eletto nelle liste di Forza Italia; f) un componente del collegio commissariale delle imprese del gruppo Cotorossi e Cavirivest è componente del collegio nazionale dei probiviri di Forza Italia, nonché coordinatore giuridico della direzione nazionale del medesimo partito e candidato nelle liste di Forza Italia alle ultime elezioni politiche; g) un componente del collegio commissariale delle imprese del gruppo Cotorossi e Cavirivest è stato candidato al consiglio comunale di Alatri per Forza Italia; h) il commissario nelle procedure Siog, Italconsult, Itavia e Voxson è il presidente della consulta nazionale Italia per il Lavoro; i) un componente del collegio commissariale delle imprese del gruppo Case di cura riunite di Bari e Flotta Lauro, è stato eletto nel 1998 al consiglio comunale di Massa nelle liste di Forza Italia; l) un componente del collegio commissariale delle imprese del gruppo Nuova Cartiera di Arbatax e della Keller è componente dell'assemblea nazionale di Alleanza Nazionale; m) un componente del collegio commissariale delle imprese del gruppo Costanzo di Catania ha legami di parentela con un esponente nazionale di Alleanza Nazionale; n) un componente del collegio commissariale delle imprese del gruppo Costanzo di Catania è fratello di un esponente nazionale di Forza Italia; o) un componente del collegio commissariale delle imprese del gruppo Ira di Catania, collabora attualmente con il Ministro delle attività produttive occupandosi delle vertenze sindacali ed è stato di recente designato a far parte anche del consiglio di amministrazione Finmeccanica; p) un componente del collegio commissariale delle imprese del gruppo Ira di Catania ha ricoperto nella passata legislatura la carica di assessore regionale in Abruzzo, per Forza Italia; q) infine un altro componente risulta iscritto a Forza Italia, a Trieste; in caso affermativo se non ritenga inopportuno e censurabile la politicizzazione delle nomine in incarichi o contenuto eminentemente professionale; se non ritenga opportuno trasmettere alla Camera i curricula di tutti i commissari nominati. (4-06578)

Risposta scritta Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 16 febbraio 2004 nell'allegato B della seduta n. 424 all'Interrogazione 4-06578 presentata da ALBONETTI Risposta. - Come è noto, la normativa di cui alla legge n. 95 del 1979 (cosiddetta Legge Prodi) è stata abrogata dall'articolo 109 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 anche se mantenuta in vigore, per le procedure in corso all'entrata in vigore del decreto, dall'articolo 106 del medesimo provvedimento. L'articolo 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, ha dettato nuovi interventi per le procedure di Amministrazione Straordinaria disciplinate dalla legge 95/79, attuando una sorta di immediata ed incondizionata conversione autoritativa delle procedure insorte in dipendenza della citata legge in una gestione liquidatoria. La nuova normativa, infatti, ha disposto che i commissari straordinari nominati nelle procedure attivate con la legge 95 del 1979 abbiano a cessare dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge e che nei dieci giorni successivi il Ministro delle attività produttive nomini, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa. In ossequio a tale disposizione legislativa, si è provveduto alla nomina dei commissari liquidatori tenendo conto di specifici requisiti di professionalità e di onorabilità. I criteri di professionalità di cui si è tenuto conto sono i seguenti: a) persone iscritte da almeno cinque anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato per eguale periodo l'attività professionale, maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale; b) persone in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o ingegneristiche ovvero del diploma di ragioniere e periti commerciali, che hanno maturato un'esperienza complessiva di almeno cinque anni nell'esercizio di: funzioni di amministrazione o di direzione presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente; funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività dell'impresa insolvente è che comportano la gestione di rilevanti risorse economiche-finanziarie; funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di procedure che hanno comportato, a norma degli articoli 90, 191 e 206, terzo comma del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; dell'articolo 2 del decreto legge 3 gennaio 1979, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e degli articoli 19 e 40 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, la gestione di imprese di dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente. Per quanto attiene ai requisiti di onorabilità, è stato escluso dalla nomina: l'interdetto e l'inabilitato; chi è stato dichiarato fallito e chi è stato dichiarato insolvente ai sensi delle disposizioni che regolano la procedura di amministrazione straordinaria; chi è sottoposto a procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata, fin quando la procedura è in corso; chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione; chi è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel titolo VI del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267; 2. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e valutaria; 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque altro delitto non colposa; 4. a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 5. colui al quale è stata applicata su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una delle pene previste dalla lettera e) , numeri 1, 2 e 3 di tale articolo, salvo che sia intervenuta l'estinzione del reato a norma dell'articolo 445, comma 2 del codice di procedura penale. Sono, inoltre, stati esclusi dalla nomina a commissario liquidatore: coloro che hanno esercitato funzioni di amministratore, direzione o controllo dell'impresa insolvente ovvero coloro che si siano in qualsiasi modo ingeriti nella medesima; il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, se persona fisica, ovvero delle persone che hanno esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell'impresa insolvente; coloro che, nei due anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, hanno prestato a qualunque titolo la propria attività professionale a favore dell'impresa insolvente. Pur nei tempi brevi prescritti dalla nuova normativa, è apparso prioritario fissare regole certe e trasparenti, predeterminate rispetto alle singole scelte da operare, al fine di garantire la professionalità dei soggetti chiamati a gestire le procedure prescritte dalla stessa normativa. Si è considerato, altresì, che dette procedure avevano una diversa finalizzazione rispetto alle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dalla legge n. 95 del 1979. Non si è ritenuto dunque che - indipendentemente ed in assenza di negative valutazioni sull'opera prestata dai precedenti commissari - sussistessero in ogni caso esigenze di continuità da assicurare nelle nuove gestioni. Nel quadro delle regole e dei principi soprarichiamati, l'individuazione dei soggetti ritenuti più idonei per lo svolgimento dei compiti previsti è stata, quindi, effettuata esercitando il potere discrezionale che legittimamente spetta a chi, investito di pubbliche funzioni, deve proprio operare dette scelte. Il Ministro delle attività produttive: Antonio Marzano.



 
Cronologia
venerdì 6 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Consiglio dei Ministri approva i decreti attuativi della riforma del mercato del lavoro, la c.d. legge Biagi.

domenica 15 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    I due referendum abrogativi sulla reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati e sulla servitù coattiva di elettrodotto non raggiungono il quorum previsto dall'articolo 75 della Costituzione. L'affluenza alle urne raggiunge il 25,8% degli aventi diritto.