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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/01030 presentata da PEZZELLA ANTONIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 14/01/2004

Interpellanza Atto Camera Interpellanza 2-01030 presentata da ANTONIO PEZZELLA mercoledì 14 gennaio 2004 nella seduta n. 406 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere - premesso che: il recente disastro aereo nel quale sono morti 150 francesi mette in mostra anche nel nostro paese situazioni che richiedono interventi correttivi per adeguare il sistema nazionale a quello europeo, avendo l'Europa assunto un ruolo unico che, nel trasporto aereo, trova la più congeniale espressione; è in questo contesto che occorre analizzare le situazioni dl rischio che hanno preceduto tale incidente di Sharm el Sheik, che avrebbe potuto coinvolgere cittadini italiani, ignorate dagli Organi nazionali dell'Aviazione Civile, benché l'Ecac (European Civil Aviation Conference) avesse fornito I mezzi per prevenire questo disastro; l'Ecac dal 1996 ha, Infatti, varato il programma Safa (Safety Assessment of Foreign Aircraft) che consente ad ogni Stato di disporre ispezioni sul proprio territorio a velivoli appartenenti a Stati terzi per accertarne i requisiti di sicurezza; ad ottobre 2002, in applicazione del predetto programma, l'Ente svizzero per l'aviazione civile ha eseguito, presso l'aeroporto di Zurigo, una ispezione ad un velivolo B737 della Compagnia aerea egiziana Flash Air (coinvolta nel recente disastro aereo di Sharm el Sheik) e, per il mancato rispetto degli standard di sicurezza, ha vietato alla Compagnia l'ingresso nel proprio spazio aereo, segnalando la sanzione a tutti i Paesi Ecac, Italia compresa, come prescrive il programma Safa); sempre nel 2002 un velivolo B737 della stessa Compagnia (la cui flotta era composta da due soli velivoli) In un volo charter Egitto-Italia con passeggeri italiani subisce una avaria al motore ed è costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza sull'aeroporto di Atene; il giorno 4 gennaio 2003 il velivolo B737 del volo charter Roma-Parigi, con passeggeri italiani, della stessa compagnia aerea subisce una avaria al motore durante l'attraversamento delle Alpi ed è costretto ad un atterraggio di emergenza sull'aeroporto di Ginevra, autorizzato dalle Autorità svizzere, malgrado il divieto operante, per la grave situazione in atto che avrebbe potuto determinare un disastro, questa è in sintesi la descrizione dei fatti; una compagnia aerea che dispone di due velivoli subisce, in due anni, tre emergenze, l'ultima delle quali ha causato la tragedia di Sharm el Sheik; l'Ente svizzero per l'aviazione civile segnala a tutti i paesi Ecac, Italia compresa, i provvedimenti adottati nei confronti della Compagnia fin dal mese di ottobre 2002; l'Enac viene pertanto posto a conoscenza delle sanzioni adottate dall'ente elvetico; nessuna ispezione è stata disposta dall'Ente italiano sui velivoli della Compagnia che operava normalmente in Italia, neanche quando due gravi emergenze hanno coinvolto cittadini italiani; dal rapporto SAFA-Ecac 2002 risulta, infatti, che dal 1998, cioè dalla Costituzione dell'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) l'Italia non ha eseguito ispezioni su velivoli di vettori stranieri in attuazione del programma SAFA ponendosi tra gli Stati inadempienti come Albania, Macedonia, Ucraina, anche se, la Compagnia egiziana veniva normalmente utilizzata da Tour operator italiani; anche il giorno del disastro aereo di Sharm el Sheik, il velivolo caduto nel Mar Rosso aveva effettuato tre tratte Torino-Sharm el Sheik-Venezia-Sharm el Sheik con passeggeri italiani; la situazione indicata dimostra che nel nostro paese non è stata data esecuzione al programma Safa-Ecac che ha consentito agli Stati europei di eseguire, nel solo anno 2002, 3.234 ispezioni su 532 operatori stranieri di 115 Stati diversi e 170 differenti velivoli, adottando sanzioni nei confronti di 19 compagnie aeree di divieto di ingresso, rimanendo riservate le motivazioni dei provvedimenti ed i nominativi del vettore -: se ritenga di attivarsi nei confronti dell'Enac affinché, eseguite le necessarie verifiche, vengano adottate iniziative nei confronti di vettori che non rispettano i necessari standard di sicurezza, come avviene in altri paesi europei. (2-01030) «Pezzella, Delmastro Delle Vedove, Villani Miglietta».

 
Cronologia
martedì 13 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la sospensione dei processi nei confronti delle cinque più alte cariche dello Stato, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 140/03 (c.d. "lodo Schifani"), definendo la sospensione prevista come "generale, automatica e di durata non determinata" ed in contrasto con il principio di eguaglianza e il principio del diritto di difesa previsto dagli art. 2 e 24 della Costituzione (sentenza n. 24 depositata il 20 gennaio 2004).

mercoledì 28 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Gustavo Zagrebelsky è eletto Presidente della Corte costituzionale