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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/02744 presentata da MANCUSO GIANNI (ALLEANZA NAZIONALE) in data 14/01/2004

Interrogazione a risposta in Commissione Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-02744 presentata da GIANNI MANCUSO mercoledì 14 gennaio 2004 nella seduta n. 406 GIANNI MANCUSO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, MEROI, GHIGLIA e LA STARZA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'Enel spa ha iniziato nel mese di ottobre 2002, la procedura per la vendita della società Enel Real Estate spa, costituita da circa 1.000 dipendenti ed immobili per un valore a libro di circa 1,5 miliardi di euro, con un'aspettativa di ricavo di 2,2 miliardi di euro; al relativo bando di gara hanno manifestato interesse 27 raggruppamenti di società tra cui Pirelli Real Estate e Deutsche Bank in associazione con Cdc Ixis francese; al termine della gara il solo concorrente Deutsche Bank/Cdc ha presentato offerta vincolante di poco superiore a 1,7 miliardi di euro, praticamente pari alla stima degli immobili del valutatore indipendente Reag, come da articoli di stampa; il consiglio di amministrazione dell'Enel ha dichiarato con comunicato stampa del 3 dicembre 2003 di ritenere l'offerta pervenuta da D.D./Cdc «non rispondente alle condizioni contrattuali previste nella procedura e non soddisfacente per il contenuto economico», ma nonostante ciò ha dato mandato all'amministratore delegato Paolo Scaroni di proseguire nel negoziato; nel corso di un incontro con la stampa il 17 dicembre 2003 l'amministratore delgato dell'Enel ha precisato che «la vendita degli immobili potrebbe avvenire solo su una parte del patrimonio in mano ad Enel e che scopo della vendita non è la plusvalenza, ma di migliorare la gestione e il risultato finale del bilancio dei prossimi 10 anni pagando affitti inferiori al rendimento dell'incasso fatto»; dopo l'offerta pervenuta, l'Enel, per motivi di riorganizzazione interna e di risparmio fiscale, ha scorporato nella forma di conferimento di ramo d'azienda da Enel Real Estate gli immobili e circa 150 dipendenti in una Newreal spa in vista della vendita; il personale interessato alla vendita è passato così da circa 1.000 dipendenti a circa 150 senza specificare i motivi della scelta degli stessi; le organizzazioni sindacali hanno opposto un secco rifiuto alla suddetta cessione di ramo d'azienda in quanto l'Enel ha deciso di procedere autonomamente senza tenere conto delle motivazioni di ordine politico e sindacale che le organizzazioni sindacali stesse hanno avanzato a supporto delle ragioni dei lavoratori -: se il Ministero del tesoro, che rappresenta il socio di riferimento pubblico, sia stato posto a conoscenza delle modalità di vendita; quali siano le ragioni per procedere con una trattativa privata, dopo che l'offerta dell'unico offerente è stata considerata dal consiglio di amministrazione dell'Enel «insoddisfacente e non rispondente alle condizioni di gara»; se sia legittima tutta la procedura seguita per il processo di vendita visto che il capitale della società è prevalentemente pubblico; con quali sistemi il Governo intenda sorvegliare la congruità della transazione tenuto conto della valutazione dei periti del tribunale alla base della cessione degli immobili alla neocostituita Newreal spa; delle clausole contrattuali di garanzia vigenti nel contratto che verrà stipulato con l'acquirente e dell'eventuale sconto derivante dal trasferimento del personale; se non sussista la sottrazione di valore degli azionisti, visto che lo Stato è azionista di maggioranza; se nella scelta dei circa 150 dipendenti coinvolti nella vendita, assunti a suo tempo con pubblico concorso, sia stata rispettata tutta la normativa vigente; se l'inserimento dei suddetti dipendenti non costituisca motivo per la vendita degli immobili ad un prezzo inferiore alle attese; quali garanzie sul piano occupazionale siano state offerte agli stessi dipendenti. (5-02744)

 
Cronologia
martedì 13 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima la sospensione dei processi nei confronti delle cinque più alte cariche dello Stato, prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 140/03 (c.d. "lodo Schifani"), definendo la sospensione prevista come "generale, automatica e di durata non determinata" ed in contrasto con il principio di eguaglianza e il principio del diritto di difesa previsto dagli art. 2 e 24 della Costituzione (sentenza n. 24 depositata il 20 gennaio 2004).

mercoledì 28 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Gustavo Zagrebelsky è eletto Presidente della Corte costituzionale