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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00363 presentata da LUPI MAURIZIO ENZO (FORZA ITALIA) in data 03/02/2004

Risoluzione in Commissione Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00363 presentata da MAURIZIO ENZO LUPI martedì 3 febbraio 2004 nella seduta n. 417 La VIII Commissione, premesso che: la situazione abitativa attuale è molto critica nelle aree urbane soprattutto per quella fascia di utenza il cui reddito, da una parte, non consente di accedere agli alloggi di proprietà pubblica (IACP o enti ad essi assimilati) e, dall'altra, di trovare un'offerta di alloggi a canone economicamente sostenibile; la situazione tende ad aggravarsi, visto anche l'attuale andamento del mercato immobiliare, e investe numerose categorie di utenti fra i quali si collocano le giovani coppie, le famiglie monopersonali, gli anziani; con l'articolo 3 commi 108-115 della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004) è stato istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l'edilizia a canone speciale ed è stata definita una prima disciplina in un settore di rilevante valenza sociale; il predetto Fondo è destinato a promuovere e incentivare programmi di iniziativa privata di costruzione e recupero di unità immobiliari destinate ad essere locate, a titolo di abitazione principale a canone speciale, a soggetti il cui reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma inferiore all'importo determinato a livello regionale in base alla suddetta legge; è necessario definire indirizzi sulle modalità di funzionamento del Fondo di edilizia a canone speciale tenuto conto del fatto che le disposizioni, di cui ai commi 108-115 dell'articolo 3 della legge, dettano norme di principio; impegna il Governo ad attivarsi affinché, a partire dal prossimo disegno di legge finanziaria, siano previsti adeguati stanziamenti da destinare al fondo istituito con il comma 108 dell'articolo 3 della legge 350/2003 e ad accrescere, anche con altri provvedimenti, la dimensione finanziaria di un intervento di alta valenza sociale; ad emanare con celerità il decreto di cui al comma 109 per la ripartizione fra le regioni delle quote di partecipazione alle agevolazioni fiscali; a predisporre, conseguentemente, il decreto di cui al comma 111, definendo le agevolazioni fiscali a favore degli investimenti realizzati dai programmi, nell'ambito delle quote assegnate a ciascuna regione e inserendo specifiche disposizioni volte a prevedere che nell'ipotesi in cui la quota assegnata ad una regione non venga utilizzata, possa essere ripartita fra le rimanenti regioni nell'anno finanziario successivo; a disciplinare attraverso atti attuativi della legge finanziaria le modalità di funzionamento del Fondo per l'edilizia a canone speciale, precisando i criteri direttivi per: la verifica del possesso del requisito reddituale sulla base del quale sono assegnati gli alloggi in locazione a canone speciale, le ipotesi di risoluzione del rapporto di locazione a canone speciale; i criteri per la determinazione dei canoni di locazione; a definire, attraverso atti successivi, i contenuti necessari della convenzione di cui al comma 112, prevedendo in particolare: a) le sanzioni per le eventuali inadempienze dell'operatore, il termine di efficacia della convenzione, non inferiore a venti anni o alla durata del diritto di superficie concesso dal comune all'operatore, la disciplina delle ipotesi di grave inadempienza del conduttore; b) che le imprese di costruzione e i loro consorzi, nonché le cooperative di abitazione e i loro consorzi che stipulano le convenzioni con i comuni, siano tenuti a concedere in locazione a canone speciale la totalità, degli immobili oggetto del programma di nuova costruzione o recupero, a provvedere alle opere di urbanizzazione, agli obblighi di manutenzione, alle verifiche del possesso dei requisiti reddituali da parte dei conduttori, a trasmettere ai comuni le informazioni relative ai contratti in essere, a offrire in sede di stipula della convenzione adeguate garanzie in merito al trasferimento degli obblighi convenzionali; c) che i comuni nel cui territorio si attuano i programmi riconoscano, nelle stesse convenzioni, benefici agli operatori, quanto alle eventuali varianti di piano regolatore generale, in caso di programmi da attuare su immobili nella loro proprietà o disponibilità. (7-00363) «Lupi, Verro».

 
Cronologia
mercoledì 28 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Gustavo Zagrebelsky è eletto Presidente della Corte costituzionale

martedì 10 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva la proposta di legge: Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (AC 47-B), approvata dal Senato l'11 dicembre 2003 (legge 19 febbraio 2004, n. 40).