Documenti ed Atti
XIV Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00692 presentata da PEPE ANTONIO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 27/07/2005
Risoluzione in Commissione Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00692 presentata da ANTONIO PEPE mercoledì 27 luglio 2005 nella seduta n. 663 La VI Commissione, premesso che: alcune agenzie delle entrate tassano il contratto di permuta assoggettandolo, ai fini della imposta ipotecaria, a doppia imposizione (2 per cento sul valore di ciascun immobile) e ciò secondo una vecchia prassi in essere prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo che disciplina le imposte ipotecarie e catastali; l'articolo 2 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 prevede che «l'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro»; l'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, inerente disposizioni concernenti l'imposta di registro nel determinare la base imponibile, recita al comma 1, lettera b) che la stessa è costituita «per le permute... dal valore del bene che da luogo all'applicazione della maggiore imposta»; il contratto di permuta è un unico negozio giuridico, cui segue la presentazione di una sola domanda di trascrizione; l'imposta ipotecaria (2 per cento) va determinata, pertanto, avendo come riferimento solo il bene di maggior valore; impegna il Governo ad intervenire presso la direzione dell'Agenzia delle Entrate perché emani una circolare diretta a precisare che la tassazione del contratto di permuta deve avvenire secondo le modalità in premessa precisate, e così avendo come unica base imponibile il valore del solo bene che da luogo all'applicazione della maggiore imposta, anche al fine di non creare disparità tra contribuenti e comunque maggiori tassazioni a danno degli stessi. (7-00692)«Antonio Pepe».