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Documenti ed Atti

XIV Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00816 presentata da FABRIS MAURO (MISTO-POPOLARI-UDEUR) in data 11/01/2006

Interpellanza2-00816 Atto Senato Interpellanza 2-00816 presentata da MAURO FABRIS mercoledì 11 gennaio 2006 nella seduta n. 933 FABRIS, FILIPPELLI, DENTAMARO, D'AMBROSIO, RIGHETTI. – Al Ministro dell'interno. Premesso: che la legge 21 dicembre 2005, n. 270, «Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213/L del 30 dicembre 2005, ha introdotto un nuovo sistema elettorale per le elezioni politiche; che nella legge, all'articolo 1, comma 6, che modifica il comma 2 dell'art. 18- bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, si stabilisce che – con riferimento alla sottoscrizione delle liste di candidati – nessuna sottoscrizione è richiesta, fra l'altro, «per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14- bis , comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14»; che per «contrassegno identico» si vuole evidentemente sottolineare l'esigenza della sussistenza di un elemento di continuità nella identificazione di una forza politica attraverso un contrassegno inequivocabilmente e sostanzialmente corrispondente a quello utilizzato in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo; che tali caratteristiche di continuità e di corrispondenza verrebbero comunque soddisfatte anche qualora sussistessero piccole differenze fra il contrassegno utilizzato da una stessa forza politica per il Parlamento europeo – le cui ultime elezioni si sono svolte nel 2004 – e quello che la stessa forza volesse utilizzare in occasione delle prossime elezioni politiche, sempre che gli elementi comuni dei due contrassegni fossero nettamente prevalenti e chiaramente identificabili rispetto a elementi eventualmente diversi; che l'aggiunta o la soppressione di un nome all'interno di un contrassegno elettorale, tradizionalmente utilizzato da una forza politica, non comporta certamente una modifica sostanziale dello stesso, ma un adeguamento alle circostanze immanenti al momento della presentazione del contrassegno, ferma la sostanziale e inequivocabile corrispondenza del simbolo con quello già utilizzato in occasione delle elezioni europee; che «identico» deve avere quindi, a giudizio degli interpellanti, il valore estensivo di conforme, cioè contrassegno utilizzato da un soggetto politico di cui non si possa confonderne l'identità, come appunto è il caso di contrassegno utilizzato per le elezioni al Parlamento europeo cui venisse sottratto un nome, dall'ambito di una grafica e di un disegno e di colori sostanzialmente uguali; che l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.», prevede, al comma 2, che «I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.» e al comma 3 che «Non è ammessa la presentazione di contrassegni (...), identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti» ed inoltre al comma 4 che «Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica»; che quindi l'espressione imperativa «contrassegno che riproduca tale simbolo» ha significato completamente differente da quella, pure categorica, di «contrassegno identico», dovendosi intendere – come vuole la prassi consolidata – che secondo la norma ora citata del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati – che, come sottolineato, non è stata modificata dalla legge 270 del 2005 – sia necessaria e sufficiente la riproduzione del simbolo e non la presentazione di un contrassegno identico, elemento che deve invece servire a caratterizzare, quindi, la sua non confondibilità con altri simboli, tesi questa che viene confermata e rafforzata dal comma 3 – così come novellato dalla legge 270 – e dalle espressioni, già riferite e ivi presenti, ai simboli «usati tradizionalmente da altri partiti», al solo fine di prevedere la preclusione a terzi dell'utilizzo di simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti in quanto costituirebbero «elementi di confondibilità» con gli stessi; che essendo il momento della presentazione del contrassegno prodromico a tutto il procedimento elettorale, inclusa la presentazione delle liste elettorali e in assenza del quale verrebbe invalidata anche la stessa presentazione delle liste elettorali, deve ritenersi applicabile sin da questo momento il disposto di cui al comma 2, articolo 14, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in palese e ridondante contraddizione con l'espressione «contrassegno identico» del medesimo testo (art. 18 -bis) , come novellato dall'articolo 1, comma 6, della legge 270; questa circostanza di fatto non può valere solo per la esenzione dalle sottoscrizioni per i soggetti che presentino «contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14», proprio perché il riferimento è all'articolo 14, che come abbiamo visto, al comma 2, indica le esatte modalità di presentazione del simbolo: «I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo», gli interpellanti chiedono di sapere: se il Ministro dell'interno, in sede di adeguamento e novella del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, così come previsto dall'articolo 7 della legge in oggetto, non intenda apportare la – a giudizio degli interpellanti – imprescindibile interpretazione volta a stabilire che le parole «contrassegno identico» vadano intese nel senso che eventuali marginali differenze fra il contrassegno utilizzato da una forza politica per le elezioni per il Parlamento europeo e quello depositato, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico sull'elezione della Camera dei deputati, in occasione delle prossime elezioni politiche, tali da non compromettere la continuità e la tradizionale e inequivocabile corrispondenza fra i due contrassegni, devono essere considerate non contrastanti con la locuzione «contrassegno identico» e riferentesi alla espressione «contrassegno che riproduca tale simbolo» di valore imperativo superiore in quanto riferentesi a un momento del procedimento elettorale precedente e ineludibile alla sottoscrizione delle liste; se non si ritenga che la interpretazione, da parte del Ministero dell'interno, della norma riguardante i contrassegni, si renda necessaria soprattutto per evitare l'alea dell'incertezza e la possibilità di differenti interpretazioni della norma da parte delle Corti di appello, circostanza che comporterebbe conseguenze evidenti sul risultato elettorale su scala nazionale delle elezioni politiche; se non si intenda, infine, dare una chiara interpretazione di quali siano i soggetti effettivamente abilitati e preposti alla autenticazione delle firme per la presentazione delle liste elettorali alle elezioni politiche. (2-00816 p.a. )





 
Cronologia
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  • Politica, cultura e società
    L'economista Mario Draghi è nominato governatore della Banca d'Italia.

mercoledì 18 gennaio
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    Il Parlamento in seduta comune elegge, al terzo scrutinio, Mario Caldarera componente del Consiglio superiore della magistratura.