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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00391 presentata da FEDI MARCO (L' ULIVO) in data 29/06/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00391 presentata da MARCO FEDI giovedì 29 giugno 2006 nella seduta n.016 FEDI, BUCCHINO, NARDUCCI, GIANNI FARINA e BAFILE. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che: risulta avviata da parte dell'INPS, nei confronti dei pensionati italiani residenti all'estero, una nuova richiesta di accertamento reddituale relativa agli anni 2004 e 2005 onde aggiornare le prestazioni pensionistiche collegate a limiti di reddito; non sono state definite esattamente le conseguenze della precedente rilevazione reddituale del 2002 e molte sono le situazioni di pensioni già ridotte o per le quali è stato comunicato un indebito; in alcuni casi l'Istituto si è riservato di fornire ulteriori indicazioni, in altri casi talune sedi chiedono o sollecitano, in termini perentori, il rimborso; nelle comunicazioni di indebito sono assenti gli elementi costitutivi della elaborazione di indebito e le comunicazioni fornite si limitano ad enunciare il dato finale non consentendo la verifica della congruità del debito; gli indebiti sono stati determinati dai ritardi dell'INPS nell'approntare un sistema efficace ed efficiente di verifica reddituale annuale -: se intenda dare indicazioni affinché, in un'ottica di opportuna trasparenza, siano forniti ai pensionati ed ai patronati gli elaborati cartacei o elettronici tali da mostrare la situazione precedente all'indebito e quella aggiornata e la ricostruzione analitica del determinarsi dell'indebito a seguito della verifica reddituale; se intenda suggerire all'Istituto un comportamento omogeneo tra le sedi; se intenda infine verificare la opportunità di una iniziativa del Governo volta a far sì che si rinunci al recupero degli indebiti laddove si determini l'assenza di dolo o di comportamenti omissivi da parte degli interessati.(4-00391)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 2 luglio 2007 nell'allegato B della seduta n. 181 All'Interrogazione 4-00391
presentata da FEDI Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato quanto segue. L'Istituto provvede all'accertamento reddituale sulla base di quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, che disciplina l'erogazione delle prestazioni collegate al reddito e ne vincola il pagamento all'accertamento dei requisiti reddituali, secondo i criteri probatori (certificazione o autocertificazione) definiti nel decreto ministeriale di attuazione del 12 maggio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2003. Al riguardo il decreto considera due tipologie di certificazione: quella relativa alla percezione di prestazioni previdenziali e/o assistenziali e quella relativa agli altri redditi. I redditi derivanti dalla percezione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, debbono essere certificati dagli organismi che erogano, nei singoli Paesi esteri, le prestazioni stesse. Per i pensionati residenti nei Paesi ad economia avanzata, gli ulteriori redditi derivanti da cespiti diversi da quelli previdenziali e assistenziali, debbono essere certificati attraverso la presentazione di copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti l'avvenuto inoltro all'autorità fiscale del Paese di residenza. I pensionati per i quali il livello del reddito non preveda, secondo la normativa locale, la presentazione della dichiarazione all'Autorità fiscale, devono integrare la certificazione degli Organismi previdenziali o assistenziali con un'autocertificazione, dalla quale risultino gli eventuali ulteriori redditi percepiti. Per i pensionati residenti nei rimanenti Paesi esteri, gli ulteriori redditi derivanti da cespiti non previdenziali né assistenziali, possono essere attestati mediante autocertificazione resa all'Autorità consolare italiana o ad uno degli Enti di Patronato di cui alla legge n. 152 del 30 marzo 2001. I redditi accertati, secondo quanto previsto dall'articolo 49, sono utilizzati per la verifica della compatibilità con le quote di maggiorazione sociale già erogate, per la verifica della compatibilità con le altre prestazioni legate a livelli di reddito massimo, per la conversione degli importi reddituali dalla valuta estera in euro ed il confronto con i redditi equivalenti. In applicazione della normativa succitata, con circolare n. 124 dell'8 luglio 2003 l'Istituto ha posto in essere l'accertamento reddituale con riferimento ai dati relativi all'anno 2002. Di conseguenza, nel corso del secondo semestre 2003 sono state inoltrate ai soggetti interessati 254.691 richieste di dichiarazione reddituale e le operazioni di verifica, acquisizione e trasmissione telematica dei dati da parte dei patronati presenti all'estero, dei Consolati e degli uffici della Direzione generale dell'Istituto preposti a tale funzione, sono state concluse nel mese di giugno dell'anno 2004 con il rientro di circa 214.691 dichiarazioni. Constatato, a tale data, che migliaia di modelli pervenuti tramite posta non contenevano una documentazione esaustiva che ne consentisse la corretta acquisizione e che, anche considerando le comunicazioni di decesso e di rientro in Italia, non tutti i pensionati avevano risposto alla richiesta RED, si è deciso, di concerto con i patronati, di concedere un'ulteriore periodo di proroga che consentisse ai soggetti interessati di inviare la documentazione mancante ed ai patronati di trasmettere le posizioni completate. Pertanto nel corso del primo semestre del 2005, per non sospendere l'erogazione delle prestazioni, l'Istituto, in accordo con i patronati, ha provveduto ad inoltrare un ulteriore sollecito che ha interessato circa 27.000 pensionati. A seguito di tale ultimo sollecito sono state restituite circa 10.000 dichiarazioni. Tutte le dichiarazioni rientrate hanno dato origine ad una ulteriore elaborazione che, tenendo conto dei limiti reddituali di legge, ha determinato il nuovo importo della pensione con eventuali conguagli a credito o a debito. È stata, inoltre, inviata al pensionato ed al patronato una comunicazione sintetica dell'esito della ricostituzione pensionistica. Le sedi dell'Istituto, demandate al recupero delle somme, dovute in caso di indebito, hanno procrastinato le richieste per un periodo tale da consentire al pensionato di rettificare eventuali errori nella dichiarazione reddituale trasmessa. Al fine di evitare comportamenti non omogenei, relativamente alle modalità di recupero, si è richiamata l'attenzione delle sedi, per quanto riguarda i conguagli a debito del pensionato, su quanto previsto dalla circolare dell'Istituto n. 31 del 2 marzo 2006 che prevede che, nella determinazione dell'importo da recuperare ratealmente, venga garantito il trattamento minimo tenendo conto, nel caso di pensioni con pro-rata estero, del relativo importo. Per quanto concerne, invece, la delicata questione del recupero degli indebiti, l'Istituto, ha ritenuto di proporre ai Ministeri vigilanti un emendamento che prevedesse la sanatoria degli stessi laddove venisse accertata assenza di dolo o di comportamenti omissivi da parte degli interessati. Tale emendamento non è stato inserito nell'articolato che compone la legge finanziaria. Per quanto riguarda l'accertamento reddituale relativo agli anni 2004-2005, come disposto con circolare 91 del 26 luglio 2006, è previsto che i modelli reddituali compilati debbono essere presentati, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, agli enti di patronato o ai Consolati italiani per l'inoltro telematico all'Istituto. Nel caso risulti difficoltoso inoltrare la domanda tramite i suddetti Enti, è possibile spedire i modelli compilati e sottoscritti dall'interessato, con allegata la documentazione richiesta e una fotocopia di un documento di riconoscimento valido, alla competente Sede dell'Istituto. Nell'accertamento 2004-2005, i modelli reddituali spediti sono stati 230.915, di questi, sono pervenuti, al 14 novembre 2006, 152.010 modelli. Come concordato con gli enti di patronato, nella campagna Red, sono stati evidenziati nella comunicazione degli eventuali indebiti, dati completi e significativi ed è stato concesso ai patronati la possibilità di verificare le operazioni di ricostituzione con accesso agli archivi. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Damiano.



 
Cronologia
mercoledì 28 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 160 voti favorevoli e 1 contrario, l'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. S.325 di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

martedì 4 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 160 voti favorevoli e 1 contrario, l'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. S.379 di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.