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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00417 presentata da PIAZZA CAMILLO (VERDI) in data 03/07/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00417 presentata da CAMILLO PIAZZA lunedì 3 luglio 2006 nella seduta n.017 CAMILLO PIAZZA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle infrastrutture, al Ministro dei trasporti, al Ministro del commercio internazionale. - Per sapere - premesso che: lo scorso 29 giugno a Bruxelles, la Commissione europea ha deciso di rivolgersi alla Corte di Giustizia Ue contro Italia, Grecia, Francia, Finlandia e Portogallo per il mancato rispetto della normativa comunitaria sul miglioramento della disponibilità e dell'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico; per lo stesso motivo, la Commissione Ue ha inviato pareri motivati (seconda fase della procedura d'infrazione) a Germania, Estonia e Spagna; la direttiva di riferimento punta a ridurre gli scarichi in mare di rifiuti generati dalle navi e di residui di carico da parte delle navi che utilizzano i porti dell'Unione europea, migliorando la disponibilità e l'utilizzo degli impianti per la raccolta e il trattamento di detti rifiuti e residui e rafforzando così la protezione dell'ambiente marino; nel caso dell'Italia, come per gli altri Paesi, la Commissione è intervenuta perché non sono stati previsti programmi adeguati che si conformassero all'obbligo di elaborare, approvare e applicare piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in tutti i porti nazionali, compresi i porti di pesca ed i porti turistici; questi piani sono un elemento chiave di una strategia intesa ad assicurare che siano messi a disposizione e utilizzati a norma di legge, impianti portuali di raccolta adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che utilizzano normalmente il porto, senza causare ingiustificati ritardi alle navi, e affinché le tariffe applicate siano eque, trasparenti e non discriminatorie; gli Stati membri avrebbero dovuto elaborare e applicare questi piani di raccolta e di gestione dei rifiuti in tutti i loro porti entro il 27 dicembre 2002 -: come ed entro quale termine il Governo intenda provvedere al grave ritardo denunciato alla Corte di Giustizia dell'Unione europea; come intendano, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurare, in seguito all'elaborazione di adeguati piani di raccolta e di gestione dei rifiuti degli impianti portuali, un loro regolare e corretto impiego, da parte di tutte le navi che utilizzano i porti italiani.(4-00417)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 24 settembre 2007 nell'allegato B della seduta n. 209 All'Interrogazione 4-00417
presentata da CAMILLO PIAZZA Risposta. - In ordine all'interrogazione indicata in oggetto concernente l'illegale scarico in mare di rifiuti da parte delle navi, ed il mancato rispetto del decreto legislativo n. 182 del 2003 di recepimento della Direttiva 2000/59/CE relativa alla raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, si riferisce che alla direzione per la protezione della natura di questo ministero, non sono pervenute segnalazioni o richieste di interventi per fenomeni di inquinamento marini interessanti alcuni tratti di costa tirrenica calabrese cui si fa riferimento nell'atto ispettivo di cui è discorso. Si ritiene comunque utile esprimere alcune considerazioni generali sull'argomento e rendere nota l'attività antinquinamento marino. La predetta direzione gestisce la struttura di pronto intervento per la tutela dell'ambiente marino e per la prevenzione degli effetti dannosi alle risorse del mare da inquinamento derivanti da idrocarburi e altre sostanze nocive. La predisposizione del sistema di risposta, a livello nazionale, in termini di strutture ed equipaggiamenti, per gli interventi in caso di inquinamento, è prevista dall'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982 n. 979. Le unità antinquinamento della Società Consortile Castalia Ecolmar, cui è stato affidato il servizio, svolgono sostanzialmente due funzioni strategiche: a) la vigilanza e prevenzione antinquinamento lungo le rotte programmate (il Comandante dell'unità ha l'obbligo di segnalare via radio alla più vicina Capitaneria di Porto l'unità mercantile o da diporto che stia illegittimamente scaricando in mare idrocarburi o sostanze nocive); b) l'intervento in emergenza per la raccolta degli idrocarburi sversati in mare mediante le speciali apparecchiature di bordo al fine di contenere per quanto possibile gli effetti nocivi sull'ecosistema marino. La struttura non ha come obiettivo anche il controllo della qualità ambientale delle acque marine né è concepita per affrontare gli inquinamenti di tipo organico-chimico di origine terrestre (così da poter garantire un equilibrio ottimale, ecologico, ambientale, delle risorse naturali) poiché gli stessi richiederebbero attività di continuo monitoraggio dei litorali costieri in vista di successivi e ineludibili interventi a terra. Bisogna considerare che l'ambiente nella sua globalità, e nel caso specifico la risorsa mare, risente sempre più delle crescenti attività antropiche che agiscono sulla capacità di mantenere gli ecosistemi esistenti e, quindi, di supportare comunità animali e vegetali ampie e diversificate. La conoscenza della capacità di ogni singola componente ambientale (corpi idrici superficiali, sotterranei, aria, suolo) di interagire con le altre nel determinare fenomeni di inquinamento è fondamentale per una efficace tutela dell'ambiente marino e per l'equilibrio delle risorse. A tale necessità si è cercato di dare risposta finanziando, coordinando e attuando, in collaborazione con le regioni costiere italiane, il controllo sugli ambienti marini costieri (nel sistema introdotto dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, come modificato dal decreto legislativo n. 258 del 2000, le acque marine costiere sono inserite tra i corpi idrici superficiali in funzione degli obiettivi di qualità ambientale), attraverso dei programmi di monitoraggio di durata triennale consistenti nell'organizzazione di una locale rete di osservazione della qualità dell'ambiente marino e di un centro nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati. Tali programmi si pongono l'obiettivo di verificare l'impatto antropico sull'ambiente marino (verifica sulla dinamica delle popolazioni animali e vegetali e sui fattori che ne determinano le alterazioni) e costituiscono un importante strumento conoscitivo per orientare gli enti territoriali verso una politica rispettosa della natura. Deve tuttavia rilevarsi che i dati in argomento sono dati con valenza ambientale e non sanitaria e non sono quindi utilizzabili per valutazioni relative alla idoneità di tali acque ad uso ricreativo quale quello della balneazione. Alle regioni è affidato, tra l'altro, il compito dell'analisi delle cause che hanno determinato per le acque destinate alla balneazione un'eventuale superamento dei limiti parametrici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 e successive modifiche ed integrazioni, e della successiva ricerca dei rimedi adottabili per rientrare nei limiti richiesti dalla norma. Per le acque che risultano ancora non idonee alla balneazione, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (al riguardo il Consiglio dei ministri in data 30 giugno 2006 ha approvato in prima lettura un decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152» il quale prevede che le regioni, entro l'inizio della stagione balneare successiva alla data di entrata in vigore della parte terza del decreto stesso, e successivamente con periodicità annuale, comunicano al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, tutte le informazioni relative alle cause della non balneabilità ed alle misure che intendono adottare. Le regioni sono quindi investite della programmazione degli interventi su tali acque; hanno altresì l'obbligo di giustificare le cause del degrado e le attività positive per invertire tale tendenza. Le regioni, ai sensi del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono all'APAT i dati conoscitivi e le informazioni relative all'attuazione della parte terza del decreto stesso. L'APAT, nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), elabora a livello nazionale le informazioni relative allo stato di qualità delle acque e le trasmette ai ministeri interessati. L'ex Servizio difesa del mare al fine di accrescere l'efficacia degli interventi di prevenzione e lotta all'inquinamento realizzati sulla base dei pattugliamenti programmati della flotta convenzionata aveva stipulato due convenzioni con il Comando generale delle Capitanerie di Porto aventi per oggetto lo svolgimento di specifiche attività di vigilanza marittima in zone del mare territoriale particolarmente a rischio di inquinamento o comunque altamente «sensibili» come le aree marine protette già istituite o in corso di istituzione. In forza delle citate convenzioni il Corpo delle Capitanerie di Porto - guardia costiera - collabora attivamente con la direzione per la Protezione della Natura del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nelle attività di prevenzione dell'inquinamento marino con tutti i mezzi navali e aerei disponibili. È prevista specifica attività di pattugliamento nel mare territoriale e nell'alto mare adottando altresì, ove se ne ravvisi la necessità, specifici provvedimenti sanzionatori, ai sensi delle vigenti norme nazionali e internazionali in materia, al fine delle repressione delle azioni pregiudizievoli alle risorse marine. Si è successivamente adottato un unico strumento convenzionale, d'intesa con il Comando generale delle Capitanerie di Porto, finalizzato alla continuità delle azioni di vigilanza preventiva in mare, all'accrescimento dell'efficacia delle azioni di intervento antinquinamento nei casi di emergenza, e alla prosecuzione e potenziamento delle attività di sorveglianza nelle aree marine protette, tale strumento convenzionale prevede il pattugliamento in alto mare e nel mare territoriale con ricorso per quel che attiene il servizio aereo all'attività di scoperta con l'ausilio di sistemi di telerilevamento. È altresì prevista un'attività di sorveglianza a tutela e difesa dell'ambiente marino e costiero ed il monitoraggio delle aree litoranee. Si aggiunge, anche, che il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13 ottobre 2003 n. 305, modificato con decreto 2 febbraio 2006 n. 113, ha adottato il Regolamento recante attuazione della direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001. Tale decreto prevede il fermo della nave nel caso in cui vengano riscontrate da parte del personale ispettivo carenze nella nave che rappresentano un pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente; menziona poi il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196, entrato in vigore l'8 ottobre 2005, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2002/59/CE del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione al fine «di un ausilio per migliorare la prevenzione e l'individuazione dell'inquinamento causato da navi»; prevede l'obbligo di comunicazione preventiva dell'ingresso nei porti italiani delle navi che trasportano merci pericolose o inquinanti; prevede anche che le navi nazionali e le navi di bandiera straniera individuate nell'allegato II, punto I, della legge stessa, che fanno scalo in un porto nazionale, siano dotate di un sistema di identificazione automatica (Automatic Identification System - AIS); prevede che le nazionali e straniere, individuate nell'allegato II, parte II, che fanno scalo in un porto nazionale, siano dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR). L'applicazione della citata direttiva 2000/59/CE, unitamente alla Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa «all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni» costituisce «uno strumento chiave nell'ambito della serie di misure destinate a prevenire l'inquinamento provocato dalle navi» (punto 13 del considerando di quest'ultima direttiva). L'articolo 4 della direttiva 2005/35/CE prevede che gli Stati membri provvedono affinché gli scarichi di sostanze inquinanti effettuate dalle navi in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1 (acque interne, acque territoriali, zona economica esclusiva, alto mare), siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. «Tali violazioni sono considerate reati dalla decisione quadro 2005/667 GAI, in presenza delle circostanze previste da tale decisione». Comunque la problematica degli impianti portuali raccolta rifiuti attiene alle specifiche competenze del ministero dei trasporti. In tale ambito, infatti, il decreto legislativo 182 del 24 giugno 2003, di attuazione della direttiva CE n. 59/2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico, assegna un ruolo fondamentale alle Capitanerie di Porto - guardia costiera - nell'attività di prevenzione, vigilanza e controllo sull'osservanza degli articoli 7 e 10 della legge stessa. Le Capitanerie di Porto, ai sensi dell'articolo 11 del decreto in esame, hanno il compito di verificare l'osservanza delle disposizioni relative alla fase del conferimento, dando attuazione al decreto ministeriale n. 305 del 1993 relativo all'attività di controllo dello stato di approdo. Spetta all'Autorità portuale o, laddove non istituita, all'Autorità marittima, il controllo e l'autorizzazione all'espletamento delle operazioni di carico e scarico, trasporto, deposito e maneggio di rifiuti in ambito portuale ai sensi del combinato disposto della legge n. 84 del 1994 e decreto legislativo n. 22 del 1997. Per quanto riguarda questa amministrazione in materia di impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico si rileva che l'Ufficio legislativo di questo ministero è intervenuto più volte sull'applicazione del decreto n. 182 del 2003. Così, ad esempio, con circolare del 2 settembre 2003 n. 6610 ha specificato che «nelle more dell'adozione dei piani di raccolta di cui all'articolo 5, della realizzazione/adeguamento, anche autorizzativo, degli impianti e dell'affidamento del servizio al gestore, ove nel porto di giurisdizione esistano gli impianti come definiti dall'articolo 2, lettera e), questi debbono comunque continuare ad operare, come finora praticato, per l'accettazione dei rifiuti prodotti dalla nave e dei residui del carico, soddisfacendo così le finalità rappresentate nell'articolo 1 del decreto legislativo ed evitando l'abbandono in mare di prodotti che la nuova legge, derivata da disposizioni comunitarie, considera rifiuti». Con nota UC/2004/661 del 13 settembre 2004 ha chiarito che il decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182 si applica anche alle unità da diporto. In data 29 luglio 2005 è stata emanata la direttiva ministeriale GAB/2005/.6759/B01 che ha fornito chiarimenti circa l'applicazione del decreto agli scarichi delle unità destinate alla nautica da diporto. Altri fenomeni, spesso ricorrenti, percepiti come inquinamento dai bagnanti, dagli operatori, sono da ricondurre invece a fenomeni naturali e non risultano invece tossici o inquinanti (esempio mucillagini). Del resto la stessa regione Calabria riconosce nella presentazione del progetto «Puliamo la Calabria» che «non è facile né agevole intraprendere un'azione politica e amministrativa di risanamento territoriale, in un contesto di degrado così diffuso e a volte così profondo da indurci a ritenere che probabilmente ambiente ed emergenza, sono destinati ad essere binomio indissolubili». La regione Calabria inoltre ha attivato altri progetti di tutela ambientale, illustrati nel proprio sito, quali una commissione di studio (composto da professori universitari, esperti nel settore dell'ecologia, e della gestione ambientale) per la gestione integrata delle coste della Calabria con l'obiettivo dell'uso armonico e sostenibile del litorale calabrese; una campagna di informazione denominata «occhio alla costa» diretta a monitorare il patrimonio costiero e marino con osservatorio sulle illegalità a danno del patrimonio calabrese, arginare l'inquinamento, avviare una migliore attività di pulizia urbana e delle spiagge, bonificare i siti inquinati, tutelare il patrimonio marino, paesaggistico e ambientale. Tali interventi a livello locale unitamente agli interventi disposti a livello nazionale dovrebbero comportare una maggiore tutela dell'ambiente locale. A livello degli organi centrali si menzionano: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 o giugno 2006 con cui è stato prorogato sino al 31 dicembre 2007 lo stato d'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione; l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2006 con la quale si è disposto che per il superamento dell'emergenza ambientale summenzionata la regione Calabria è autorizzata a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa Depositi e Prestiti ed altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento la somma di euro 430.000,00 in limiti d'impegno quindicinali a valere sulle risorse assegnate al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2005 n. 350. In conclusione, le sinergie tra i diversi organi preposti alla tutela dell'ambiente principalmente le Capitanerie di Porto con l'azione integrata delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, dirette al controllo delle possibili fonti di inquinamento della acque costiere, con repressione dei comportamenti pregiudizievoli, dovrebbero comportare una maggiore tutela del patrimonio naturale marino. Per quanto riguarda lo stato di attuazione del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti, di cui al decreto legislativo n. 182 del 2003, il Reparto ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di Porto presso il ministero dell'ambiente ha trasmesso l'allegata documentazione (disponibile presso il Servizio Assemblea) da cui si evincono a livello nazionale, gli elementi utili, e conoscitivi della situazione cui l'onorevole interrogante ha fatto riferimento nella sua interrogazione. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Alfonso Pecoraro Scanio.



 
Cronologia
mercoledì 28 giugno
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 160 voti favorevoli e 1 contrario, l'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. S.325 di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

martedì 4 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 160 voti favorevoli e 1 contrario, l'emendamento 1.2000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. S.379 di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.