Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00596 presentata da BAFILE MARIZA (L' ULIVO) in data 19/07/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00596 presentata da MARIZA BAFILE mercoledì 19 luglio 2006 nella seduta n.028 BAFILE, GIANNI FARINA, BUCCHINO, NARDUCCI e FEDI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: il Ministero dell'Interno in data 21 maggio 2004 ha trasmesso alla rete diplomatico-consolare la circolare n. 27 che stabilisce le regole sull'attribuzione del cognome a cittadini italiani nati in Paesi di cultura spagnola; tale circolare, applicativa dell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 200 (allegato 2), afferma che in caso di padre straniero venga eliminato il cognome materno ed attribuito il secondo cognome paterno; tale normativa determina una discordanza dei dati anagrafici del cittadino di cultura spagnola che in Italia si trova ad avere un cognome diverso da quello in uso nel suo Paese di origine (passaporto, titoli di studio, proprietà, ...); l'esempio di seguito riportato è chiarificatore del disagio a cui vanno incontro i cittadini e le cittadine che possiedono la doppia cittadinanza: in Italia il cittadino Rocco nato da madre italiana Anna Russo e padre venezuelano Rodrigo Romero Alviarez si chiama Rocco Romero Russo in Venezuela e Rocco Romero Alviarez in Italia; tale normativa, inoltre, esclude completamente ogni riferimento al cognome della madre, che, invece, è regolarmente registrato nei Paesi di cultura spagnola, i quali prevedono il doppio cognome come risultante della somma del primo cognome paterno e del cognome materno; l'applicazione della circolare da parte dei Comuni non è uniforme, per cui alcuni Comuni non hanno differenziato le ipotesi di nascita da padre italiano e di nascita da padre straniero, attribuendo a tutti i figli nati in Paesi di cultura spagnola il doppio cognome paterno; si può richiedere la correzione di questa evidente anomalia nella trascrizione dei dati, ma ciò comporta una pratica burocratica farraginosa che procura disagi ai genitori e contribuisce ad appesantire il lavoro dei Consolati; lo stesso Ministero degli Affari Esteri ha segnalato tale disagio; il Consolato generale d'Italia a Caracas ha, inoltre, denunciato la contraddittorietà della circolare n. 27/2004 del Ministero dell'Interno ed ha invitato il Ministero stesso ad individuare «urgentissime soluzioni» come risulta dal Messaggio del 7 ottobre 2004, numero protocollo 17292; il Ministero dell'Interno - Direzione generale per gli italiani all'Estero e le politiche migratorie - Ufficio III - risponde al Consolato Generale d'Italia a Caracas solamente il 17 agosto 2005 e si limita a raccomandare alla Prefettura di Roma e alla Direzione centrale per i Servizi demografici del Ministero dell'Interno di attenersi scrupolosamente alla Circolare ministeriale n. 27 (2004), prestando attenzione alla distinzione del cognome da attribuire al figlio del cittadino venezuelano e di madre cittadina italiana -: quale sia il suo parere sulle questioni poste da tale interrogazione e per conoscere se e quali misure intenda intraprendere per ovviare in maniera efficace alle incongruenze segnalate. (4-00596)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 9 ottobre 2006 nell'allegato B della seduta n. 049 All'Interrogazione 4-00596
presentata da BAFILE Risposta. - L'articolo 98, comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 prevede che l'ufficiale dello stato civile, allorquando riceve per la trascrizione un atto di nascita relativo a un cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio, ovvero relativo a cittadino riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell'articolo 262, comma primo, del Codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante per la legge italiana, procede alla correzione, mediante annotazione. Il problema sollevato si pone nei confronti, quindi, di tutti quei cittadini italiani nati in Paesi (come ad esempio la Grecia, il Portogallo, la Croazia, l'Ungheria, e da ultimo anche la Francia) dove vigono modalità di attribuzione del cognome diverse da quella prevista dalla legge italiana. Nell'ordinamento dello stato civile dei Paesi di cultura spagnola, in particolare, è prevista l'attribuzione al nuovo nato del doppio cognome, composto dal primo cognome del padre e dal primo cognome della madre, che, entrambi, a loro volta ne portano due. Pertanto, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 98, comma secondo, ai cittadini italiani nati nei Paesi di cultura spagnola il cognome imposto alla nascita deve essere corretto in Italia, eliminando il cognome della madre ed aggiungendo, se il padre è straniero e porta due cognomi, il secondo cognome paterno. Al fine di uniformare sul territorio le modalità di attuazione della predetta norma da parte degli ufficiali dello stato civile, il ministero dell'interno ha emanato la circolare n. 27 del 21 maggio 2004 che dispone di procedere alla correzione del cognome assegnato all'estero attribuendo il cognome del padre come previsto dall'ordinamento italiano, e - nel caso di padre cittadino spagnolo - il suo doppio cognome per intero. Il ministero degli affari esteri, da parte sua, ha dato istruzioni agli uffici consolari per la puntuale applicazione della legge italiana relativa all'attribuzione del cognome nonché delle relative circolari diramate al riguardo, avendo peraltro ben presente che le differenti regolamentazioni di stato civile esistenti nei vari paesi possono comportare che una persona si chiami in modo diverso in Paesi diversi. L'applicazione della normativa citata crea obiettivamente disagi nei confronti di coloro che hanno la doppia cittadinanza, in quanto nei paesi di cultura spagnola chi porta il medesimo cognome (primo e secondo cognome del padre) è parente in linea collaterale (fratello) anziché in linea retta (figlio). Al riguardo, il ministero dell'interno ha provveduto a suo tempo a richiedere un parere al Consiglio di Stato, prospettando la possibilità di effettuare la correzione del cognome senza attribuire il secondo elemento del cognome paterno, al fine di evitare la problematica suindicata. Poiché il Consiglio di Stato ha richiesto un supplemento di istruttoria, la questione è stata di nuovo sottoposta all'attenzione del consesso con nota del 3 febbraio 2006 e si è tuttora in attesa del relativo pronunciamento. Allo stato attuale, quindi, il correttivo per tale situazione è, ove gli interessati desiderino uniformare in entrambi i paesi il proprio cognome, seguire la procedura di cambiamento di cognome ai sensi degli articoli 84 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, che consentono di cambiare o modificare il cognome attribuito al momento della nascita. In ambito internazionale, l'Assemblea generale della Ciec (Commission Internationale de l'État Civil) , alla quale aderisce anche l'Italia, il 16 settembre 2005 ha adottato ad Antalya (Turchia) la Convenzione sul riconoscimento dei nomi, che prevede la salvaguardia del nome attribuito nello Stato del luogo di nascita anche in caso di doppia cittadinanza. In particolare, gli Stati che firmeranno la convenzione saranno tenuti a riconoscere il nome attribuito al bambino nello Stato di nascita, se questo è uno di quelli di cui possiede la cittadinanza (articolo 4); ciò in coerenza anche con quanto previsto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, che all'articolo 7 prevede che il fanciullo è registrato immediatamente all'atto della nascita e da allora matura, fra l'altro, il diritto al nome da esercitare in conformità con la legislazione nazionale dei Paesi aderenti. Qualora la convenzione sul riconoscimento dei nomi venisse sottoscritta dall'Italia e recepita nell'ordinamento interno, non sarebbe più necessario provvedere alla correzione di cui all'articolo 98, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 degli atti concernenti cittadini italiani formati in uno degli Stati contraenti. La norma - pur potendo certamente comportare una significativa semplificazione nelle procedure e maggiore certezza nell'identificazione delle persone aventi più di una nazionalità - non risolverebbe tuttavia il problema nei confronti dei nati nella maggior parte di quei paesi sudamericani che non aderiscono alla Ciec. Si rappresenta, infine, che nella corrente legislatura sono stati presentati in Parlamento, ad oggi, tredici progetti di legge per la modifica delle disposizioni del codice civile in materia di attribuzione del cognome ai figli (cfr. atti S. 26, S. 19, C. 821, C. 869, S. 580, C. 1136, C. 1185, S. 1247, C. 1395, C. 1474, C. 1537, C. 1546, C. 1551), che, laddove approvati, innoverebbero sostanzialmente il quadro normativo nel quale si colloca la problematica sollevata dall'interrogante. In particolare, la Commissione Giustizia del Senato il 19 settembre 2006 ha iniziato l'esame congiunto dei progetti S. 19, S. 26 e S. 580 ed in quella sede si auspica che possa maturare una soluzione legislativa alla problematica segnalata nel senso di consentire il mantenimento del cognome così come attribuito all'estero. Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Francesco Bonato.



 
Cronologia
sabato 15 luglio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Al G8 di San Pietroburgo si giunge ad un compromesso sul conflitto tra Israele e Libano, chiedendo innanzitutto il rilascio dei militari israeliani e la cessazione degli attacchi di Hamas e Hezbollah e delle operazioni militari di Israele.

mercoledì 19 luglio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    La Commissione europea apre una procedura di infrazione contro l'Italia per contestazioni avanzate sulla legge 3 maggio 2004, n. 112 (“legge Gasparri”), in quanto lesiva della concorrenza.

martedì 25 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 160 voti favorevoli e 53 contrari, l'emendamento 1.100, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. S.741 di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.