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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00650 presentata da EVANGELISTI FABIO (ITALIA DEI VALORI) in data 20/07/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00650 presentata da FABIO EVANGELISTI giovedì 20 luglio 2006 nella seduta n.029 EVANGELISTI, DONADI, BORGHESI, PORFIDIA, PEDRINI, PALOMBA, RAITI, LEOLUCA ORLANDO e D'ULIZIA. - Al Ministro dell'istruzione. - Per sapere - premesso che: è sempre più vicino il momento, da parte delle istituzioni competenti, di formalizzare le richieste e determinare l'organico di fatto dei docenti di sostegno; la Circolare Ministeriale n. 45 del 9 giugno 2006 (concernente l'anno scolastico 2006-2007) e recante indicazioni circa l'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, al punto 7 è molto esplicita e, in particolare, introduce, per la prima volta in un documento ufficiale, il criterio di inadeguatezza del parametro 1:138 fissato nella legge n. 449 del 1997, così recitando: «Si richiama l'osservanza delle disposizioni vigenti per quanto concerne le modalità di individuazione dei soggetti portatori di handicap e dei criteri per la costituzione dei posti in deroga. Tenuto conto che l'attribuzione dei posti in deroga nella situazione di fatto è finalizzata a sopperire all'inadeguatezza del parametro fissato dalla legge n. 449/97, si sottolinea l'esigenza che sia garantita l'assegnazione di tutte le ore di sostegno per le quali ricorrono le condizioni previste dalle vigenti disposizioni. Per quel che attiene al numero delle ore di sostegno da assegnare per ciascun alunno disabile, si rammenta che la relativa proposta è affidata al gruppo di lavoro di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. [...]»; le ore di sostegno devono essere assegnate a ciascun alunno e la proposta del numero di ore è di competenza del Gruppo di lavoro handicap sul caso (GLH), in base al Piano Educativo Individualizzato (PEI) così come stabilito dall'articolo 5, commi 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica: «Piano educativo individualizzato. 1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'articolo 12 della legge n. 104 del 1992. 2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12, congiuntamente degli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno»; l'articolo 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992 stabilisce che «all'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della Pubblica Istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata»; la procedura sopra ricordata a norma di legge, predisposta da professionisti a vari livelli di collaborazione con i genitori, tende ad individuare le potenzialità dell'alunno, i tempi e i modi degli interventi da predisporre e da effettuare per il raggiungimento degli obiettivi rappresenta la sola fonte cui accedere per determinare sia le ore di sostegno da assegnare a ciascun alunno che gli organici dei docenti. Le proposte dei vari GLH sul caso vengono richieste dal Centro Servizi Amministrativi (CSA) provinciale tramite schede sintetiche (dove però non figura il numero di ore previsto per caso specifico) a tutte le scuole di ordine e grado per essere valutata dal GLH provinciale e quindi tramite il direttore del CSA provinciale e inoltrate al Direttore Generale Toscano a cui spetta la determinazione degli organici -: se non ritenga necessario, impegnarsi, sollecitando i competenti uffici territoriali, affinché: le valutazioni siano accurate, esaminando caso per caso, chiedendo anche ulteriori informazioni, laddove questo sia ritenuto necessario; il lavoro del GLH provinciale non sia esclusivamente un'operazione matematica di divisione, ma solo la risposta precisa e puntuale alle esigenze, ai problemi e alle aspettative dei soggetti disabili e dei loro familiari, documentate peraltro da neuropsichiatri infantili, psicologi, docenti e operatori; il dibattito del gruppo sia verbalizzato e consultabile al fine di garantire una effettiva realizzazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa; chiarire sulla base degli atti depositati presso il Ministero come sia comparsa la dizione «particolare gravità» e quale significato attribuirle, quando la legge quadro n. 104 del 1992 al comma 3 dell'articolo 3, parla di «gravità»; rivedere la posizione del Governo precedente che, pur di ridurre la spesa, non si è curato delle sentenze che, in tutti i casi di immotivata riduzione delle ore di sostegno, le aumentano riportandole alla quantità richiesta per raggiungere gli obiettivi prefissati dal PEI, anche alla luce dello specifico parere che il Consiglio di Stato ha fornito nell'agosto 2005 in cui aveva avanzato seri dubbi di costituzionalità sulla norma del decreto che consente le deroghe nei soli casi di «gravità» e sull'articolo 35, comma 7, della legge n. 289 del 2002. (4-00650)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 25 giugno 2007 nell'allegato B della seduta n. 176 All'Interrogazione 4-00650
presentata da EVANGELISTI Risposta. - Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare in esame, concernente l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili con particolare riguardo al numero delle ore di sostegno da assegnare per le esigenze dei medesimi alunni. Va premesso che l'attenzione agli alunni diversamente abili e al pieno sviluppo delle loro potenzialità, sia in ambito scolastico che ai fini dell'inserimento nella vita attiva, costituisce una priorità assoluta della politica scolastica, come è stato evidenziato dal Ministro nel corso delle audizioni svoltesi presso le competenti Commissioni della Camera e del Senato per illustrare il programma politico del Ministero. In tali occasioni, come pure in successivi interventi in Parlamento, il Ministro ha rilevato che tra le nostre specificità positive in ambito europeo c'è l'integrazione dei diversamente abili nella scuola di tutti e che nessun altro sistema educativo ha a questo proposito norme perentorie come le nostre. Un primo segnale nella direzione indicata dal programma politico è stato dato proprio nella circolare citata nell'interrogazione - la circolare ministeriale n. 45 del 9 giugno 2006 - recante indicazioni per l'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l'anno scolastico 2006-2007. A questa circolare è poi seguita la direttiva generale sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2006, emanata il 25 luglio 2006, nella quale è stato individuato come obiettivo prioritario l'assunzione di iniziative volte a dare un reale sostegno agli alunni diversamente abili. Il Ministero ha quindi promosso iniziative anche a livello normativo per il perseguimento del suddetto obiettivo; ed infatti il disegno di legge finanziaria per il 2007, nell'ambito delle misure per il rilancio della scuola pubblica, prevede, tra l'altro, l'adozione di interventi per la sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - che fissa la dotazione organica di insegnanti di sostegno nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia - con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra Regioni, Ufficio scolastico regionale, azienda sanitaria locale e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi. Inoltre, è stato attivato il rapporto con l'Osservatorio sull'handicap e con le associazioni interessate per l'approfondimento di tutte le tematiche concernenti l'integrazione degli alunni diversamente abili; a tal fine è essenziale il rapporto con la scuola reale, sia per avere il quadro esatto delle criticità che per raccogliere nuove proposte. Premesso quanto sopra, in merito a quanto rilevato nell'interrogazione si fa presente quanto segue. Relativamente ai gruppi di lavoro provinciali per l'handicap (GLH), da quanto risulta al Ministero, gli stessi hanno operato nel rispetto della normativa vigente, oltre che con impegno e senso di responsabilità e con consapevolezza delle effettive difficoltà e delle esigenze dei soggetti disabili. La loro azione è stata improntata non a mera «operazione matematica di divisione», ma a doverosa e partecipata attenzione alle singole disabilità, e si è svolta con trasparenza. L'individuazione delle risorse da assegnare per l'integrazione dei soggetti diversamente abili non è stata condizionata o limitata da ragioni di risparmio, anche se il quadro complessivo degli impegni finanziari da destinare a tale finalità viene definito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Quanto al termine «particolare gravità» contenuto nella sopra citata circolare ministeriale n. 45 del 2006 - il termine è peraltro presente anche nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 23 febbraio 2006 - esso è stato utilizzato per dare rilievo a situazioni bisognevoli di deroghe di particolare entità che non avevano trovato soluzione nella fase di costituzione degli organici di diritto. Non va peraltro sottaciuto che non sempre e necessariamente un maggior numero di ore di sostegno è garanzia di una buona integrazione e di un apprendimento migliore. Infatti, per l'efficacia degli interventi rilevano le metodologie educative e gli strumenti didattici adottati, il coordinamento progettuale, organizzativo ed operativo fra docente della classe e docente di sostegno, gli strumenti attraverso i quali si può realizzare un effettivo processo di recupero e di crescita degli alunni in difficoltà. Né va trascurato che, in base alle norme vigenti, i docenti di sostegno non vengono assegnati al singolo alunno disabile, ma alla scuola nel suo complesso, che provvede, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, ad organizzare e mettere a disposizione le risorse secondo le soluzioni organizzative, operative e didattiche più rispondenti alle esigenze. Va pure tenuto presente che la legge n. 104 del 1992 e le disposizioni attuative della stessa prevedono che le disabilità debbano corrispondere a patologie dovute a «minorazione fisica, psichica e sensoriale, stabilizzata o progressiva...». In presenza di questo quadro normativo di riferimento, a livello nazionale il numero dei posti, e quindi degli insegnanti di sostegno, ha subito un incremento continuo e rilevante, passando da 74.000 unità nell'anno scolastico 2001/2002 ad oltre 84.000 nell'anno scolastico 2005/2006, con un aumento di oltre 3.000 posti per anno. Per il corrente anno scolastico, dall'analisi finora effettuata emerge che i posti di sostegno hanno avuto una ulteriore, sensibile crescita. Tenuto conto che gli alunni diversamente abili sono oltre 167.000, il rapporto docenti/alunni nella realtà nazionale è pari a un docente ogni 1,9 alunni disabili. Questi dati evidenziano la specificità positiva del nostro Paese in ambito europeo in materia di integrazione dei diversamente abili; ciò, tuttavia, non deve fare dimenticare le situazioni di criticità, al cui superamento tendono le iniziative assunte da questo Ministero per migliorare l'integrazione degli alunni in parola nella scuola di tutti. Il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione: Maria Letizia De Torre.



 
Cronologia
mercoledì 19 luglio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    La Commissione europea apre una procedura di infrazione contro l'Italia per contestazioni avanzate sulla legge 3 maggio 2004, n. 112 (“legge Gasparri”), in quanto lesiva della concorrenza.

martedì 25 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 160 voti favorevoli e 53 contrari, l'emendamento 1.100, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. S.741 di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.