Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01475/061 presentata da FEDI MARCO (L' ULIVO) in data 02/08/2006
Atto Camera Ordine del Giorno 9/1475/61 presentato da MARCO FEDI mercoledì 2 agosto 2006 nella seduta n.036 La Camera, premesso che: il decreto-legge reca varie modifiche alla normativa vigente che interessano anche i cittadini italiani residenti all'estero, in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 Settembre 1986, n. 917); che senza la deduzione (no-tax area) volta a rimediare alla elevazione delle aliquote minime, i cittadini italiani residenti all'estero sarebbero discriminati rispetto ai cittadini italiani residenti in Italia e dovrebbero anche pagare imposte più elevate che in passato; che la stragrande maggioranza degli italiani residenti all'estero è interessata a questa modifica onde evitare una tassazione su immobili dal valore anche minimo, sui quali peraltro già paga l'ICI, ed anche ad evitare la tassazione delle pensioni spesso di valore assai modesto. Al riguardo occorre considerare, peraltro, che le convenzioni contro la doppia imposizione fiscale non esistono con tutti gli Stati; che accanto a dubbi profili di legittimità, la norma comporterebbe: 1) l'obbligo di compilazione della dichiarazione dei redditi anche in presenza di una modesta pensione e di una proprietà immobiliare con una piccola rendita catastale. 2) il dover pagare almeno il 23 per cento sulla rendita della proprietà immobiliare avente, come detto, una piccola rendita catastale. 3) una trattenuta di almeno il 23 per cento sulle pensioni, che non sarà attivata soltanto nel caso di dichiarazioni nel Paese di residenza in cui vige l'accordo sulla doppia imposizione fiscale, operazione di difficile gestione con molti Paesi europei e a maggior ragione con quelli extraeuropei (Argentina, ecc), dove non sempre esiste una convenzione contro le doppie imposizioni fiscali; alla luce di quanto sopra la Camera ritiene fondamentale ripristinare l'esenzione
dall'IRPEF in favore di una quota base di reddito pari alla deduzione precedentemente applicata di 3.000 euro (no-tax area) ; impegna il Governo ad effettuare un monitoraggio della disposizione di cui all'articolo 36, comma 22, del provvedimento in esame al fine di adottare le opportune iniziative volte a non discriminare i cittadini italiani residenti all'estero per quanto riguarda l'applicazione degli oneri deducibili ai redditi prodotti nel territorio dello Stato. 9/1475/61. Fedi, Bafile, Benzoni, Bucchino, Gianni Farina, Narducci.