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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00857 presentata da FEDI MARCO (L' ULIVO) in data 02/08/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00857 presentata da MARCO FEDI mercoledì 2 agosto 2006 nella seduta n.036 FEDI, NARDUCCI, BUCCHINO, GIANNI FARINA e BAFILE. - Al Ministro dell'interno . - Per sapere - premesso che: è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo la legge 8 marzo 2006 n. 124, «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti»; la legge prevede, all'articolo 1, l'inserimento dell'articolo 17- bis , dopo l'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992 n. 91: «il riconoscimento della cittadinanza italiana ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1075, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione»; la circolare K. 60.1 del 22 maggio 2006 - del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno - interpreta la legge in maniera restrittiva limitando la possibilità del riconoscimento unicamente a coloro i quali, in possesso dei requisiti previsti dai trattati di Parigi e Osimo, non si avvalsero delle facoltà di opzione perdendo la cittadinanza italiana, la circolare limita il riconoscimento della cittadinanza italiana ai soli connazionali residenti nei territori della ex-Jugoslavia escludendo gli optanti emigrati che, pur esercitando il diritto di opzione, persero la cittadinanza italiana perché costretti dall'IRO international refugee organization che li ha documentati come Jugoslavi e/o apolidi; la legge non fa differenza alcuna fra gli ex cittadini italiani già destinatari del diritto di opzione che non si sono avvalsi di dette facoltà e fra quelli che hanno optato, come gli esuli: tutti sono «in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo»; la legge e la circolare dispongono che le richieste di riconoscimento della Cittadinanza Italiana possono essere presentate anche alla competente autorità consolare italiana, nel caso di residenza all'estero, cioè anche dagli esuli/emigrati e non solo dai connazionali residenti in Croazia o Slovenia -: se intenda procedere ad un riesame della circolare K.60.1 del 22 maggio 2006 consentendo l'istruzione della pratica per il riconoscimento della cittadinanza italiana, indipendentemente dall'esercizio del diritto di opzione, anche agli esuli residenti all'estero e confermando in tal modo la volontà del legislatore risultante dalla lettura della legge 8 marzo 2006 n. 124. (4-00857)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata mercoledì 17 gennaio 2007 nell'allegato B della seduta n. 093 All'Interrogazione 4-00857
presentata da FEDI Risposta. - Occorre premettere che con il Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, l'Italia cedeva alla Repubblica jugoslava i comuni compresi nella provincia di Zara in Dalmazia, di Fiume e Pola in Istria e parte della provincia di Gorizia. Con tale Trattato veniva, altresì, prevista la costituzione del Territorio libero di Trieste, suddiviso in due zone: la zona A occupata e controllata dal Governo alleato e la zona B controllata dalla Repubblica jugoslava. Successivamente, con il trattato di Osimo del 10 novembre 1975, la zona A fu assegnata all'Italia, mentre la zona B alla Jugoslavia. Entrambi i Trattati, al fine di consentire il mantenimento della cittadinanza italiana da parte dei soggetti residenti nei territori ceduti, prevedevano, rispettivamente, per i cittadini italiani di lingua italiana, la facoltà di optare per la cittadinanza italiana (articolo 19 - Trattato di Parigi), e per i cittadini di etnia italiana la facoltà di mantenerla, trasferendo la propria residenza nella zona A assegnata all'Italia (articolo 3 - Trattato di Osimo). Ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del Trattato di Parigi, l'optante per la cittadinanza italiana poteva continuare a risiedere con lo «status» di cittadino italiano nei territori ceduti, salvo esplicita richiesta del Governo jugoslavo di trasferire in territorio italiano la propria residenza. L'interpretazione della legge 124/96 che segue questo Ministero è che essa non opera alcuna distinzione tra soggetti che si sono avvalsi del diritto di opzione e quelli che non se sono avvalsi; la ratio della legge è quella di consentire il riacquisto della cittadinanza italiana ai soggetti che la persero in conseguenza dei Trattati di Parigi e di Osimo. A tal fine si rivela decisivo l'articolo 17- ter , introdotto dalla legge n. 124/2006, laddove prescrive per il soggetto mancato optante, già destinatario dei Trattati suindicati, la presentazione di idonea documentazione «comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava». Il Trattato di Parigi regolava i rapporti giuridici delle popolazioni presenti nei territori ceduti all'Italia e quindi coinvolte dal trasferimento della sovranità sui territori medesimi ad altro Stato. I soggetti che non hanno a suo tempo esercitato il diritto di opzione previsto dall'articolo 19 del Trattato di Parigi o non si sono trasferiti nel territorio italiano dalla zona B dell'ex Territorio libero di Trieste (Trattato di Osimo) sono incorsi nella perdita della nostra nazionalità, atteso che la mancata opzione determinava una implicita accettazione della cittadinanza jugoslava. La perdita della nostra cittadinanza derivava, quindi, dal mancato esercizio di quel diritto che comportava automaticamente l'acquisto della cittadinanza dello Stato subentrante all'Italia. La legge n. 124/2006 individua, pertanto, i destinatari delle disposizioni in essa contenute nei cittadini italiani di lingua italiana, già destinatari dell'articolo 19 del Trattato di Parigi, residenti nel 1940 e 1947 nei territori interessati dal medesimo, nonché nei cittadini italiani appartenenti al gruppo etnico italiano che, alla data di entrata in vigore del Trattato di Osimo, non si sono trasferiti nel territorio italiano. Anche i figli o i discendenti in linea retta dei destinatari degli anzidetti Trattati, mancati optanti, possono oggi presentare istanza di riconoscimento ai sensi della predetta legge, purché di lingua e cultura italiana. Per quanto suesposto, la legge in esame non si applica a coloro che si avvalsero della facoltà di mantenere la cittadinanza italiana e successivamente, con lo status di cittadini italiani, sono emigrati all'estero, ed abbiano perso la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto volontario di quella di un altro Stato. In tale ipotesi la perdita della cittadinanza italiana non è avvenuta per effetto dei Trattati, bensì ai sensi dell'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555 ed il riacquisto della cittadinanza italiana potrà avvenire secondo il principio generale contenuto nell'articolo 13 della legge n. 91/92. Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Marcella Lucidi.



 
Cronologia
giovedì 27 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 159 voti favorevoli, l'articolo 2 e del disegno di legge S. n. 845 recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali, sulla quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Nella seduta del 28 luglio il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso sul quale il Governo ha posto la fiducia, con 161 voti favorevoli.

mercoledì 2 agosto
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Ministro degli esteri D'Alema riferisce alla Camera sulla crisi mediorientale.

venerdì 18 agosto
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Dopo il voto del Consiglio dei ministri, anche il Parlamento - con il voto delle Commissioni esteri e difesa - autorizza il Governo a prendere le iniziative necessarie per dare attuazione alla risoluzione n.1701 dell'Onu, che prevede l'impiego di una forza multinazionale in Libano. Il premier israeliano Olmert chiederà all'Italia di guidare il contingente.