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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01856 presentata da FEDI MARCO (L' ULIVO) in data 05/12/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01856 presentata da MARCO FEDI martedì 5 dicembre 2006 nella seduta n.082 FEDI, BUCCHINO, GIANNI FARINA e NARDUCCI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 36, comma 22, del decreto legge n. 223 del 2006, convertito con la legge n. 248 del 4 agosto 2006, aveva rimodulato le deduzioni relative alla «no tax area» per i residenti all'estero, abolendo così tale beneficio per l'anno 2006; tale disposizione implicava il recupero degli eventuali importi a debito dei pensionati entro il 2006, anno fiscale di competenza; l'Inps aveva disposto la lavorazione dei pagamenti delle pensioni interessate dalla nuova norma nel corso del mese di settembre per l'esigenza di avviare il recupero delle somme indebitamente riscosse sin dalla prima rata in pagamento nel mese di novembre; decine di migliaia di pensionati italiani residenti all'estero, compresi molti soggetti i quali avrebbero avuto invece diritto alla detassazione in Italia in virtù di convenzioni bilaterali, hanno subito nel mese di novembre una sostanziale riduzione dell'importo delle loro pensioni senza conoscerne il motivo; con l'entrata in vigore del decreto legge 262 del 3 ottobre 2006, articolo 3 comma 7, è stata ripristinata la «no tax area» per i pensionati residenti all'estero e l'inps ha predisposto una nuova ricostituzione delle pensioni interessate da queste disposizioni di legge; con la rata di dicembre 2006, l'Inps dovrà restituire ai pensionati non residenti in Italia le somme trattenute nel mese di novembre effettuando un conguaglio positivo. Tali somme erano state addebitate in quanto l'elaborazione delle pensioni per i residenti all'estero, da pagare nel mese di novembre, era già stata completata in rispetto della legge n. 248, prima dell'entrata in vigore della legge n. 262 del 3 ottobre 2006; l'avvicendarsi di norme contrastanti e la loro confusa applicazione ha creato notevoli disagi tra i nostri connazionali residenti all'estero; alcune sedi dell'Inps hanno impropriamente agito da sostituto d'imposta tassando alla fonte le pensioni anche in presenza di richiesta di detassazione da parte dei pensionati residenti all'estero e nonostante quanto stabilito dalle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni fiscali che prevedono di norma la tassazione da parte dello Stato di residenza e la detassazione in Italia; è auspicabile che tutte le sedi dell'Inps e di altri Enti previdenziali italiani applichino in maniera uniforme quanto previsto dalla normativa in vigore sulle regole di tassazione e sulle procedure per evitare la doppia imposizione fiscale ed informino inoltre tutti i pensionati italiani residenti all'estero dei loro diritti e doveri in materia fiscale -: quali iniziative intendano adottare il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, affinché: 1) i pensionati residenti all'estero siano informati adeguatamente in merito ai loro diritti e ai loro doveri fiscali sanciti dalla normativa nazionale e/o dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali; 2) i pensionati residenti all'estero siano informati in merito alle procedure previste da ciascuna Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale ed in particolare alla obbligatorietà, pena la doppia imposizione fiscale, di compilare gli specifici formulari per la detassazione delle pensioni, per l'eventuale credito di imposta da richiedere ad uno dei Paesi contraenti e/o per il rimborso di tasse impropriamente pagate; 3) le Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali siano applicate in maniera propria ed uniforme da parte degli Enti previdenziali italiani, in modo da evitare imposizioni illegittime, da più pensionati segnalate, sia sulle pensioni che, come spesso succede, sugli arretrati di pensione; 4) siano uniformate sulla base del modello OCSE le previsioni di tali Convenzioni relative alla tassazione delle pensioni, in modo tale da omogeneizzare e facilitare l'applicazione delle stesse; 5) i cittadini italiani residenti all'estero siano informati in maniera adeguata e tempestiva in merito alle implicazioni fiscali che l'eliminazione della «no tax area» ed il passaggio dalla deduzioni alla detrazioni d'imposta avranno sui loro rapporti fiscali con lo Stato italiano. (4-01856)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata lunedì 7 maggio 2007 nell'allegato B della seduta n. 152 All'Interrogazione 4-01856
presentata da FEDI Risposta. - In ordine all'interrogazione in esame, si riferisce quanto comunicato dall'INPS. La determinazione della base imponibile, e conseguentemente dell'imposta, dei non residenti (articolo 3 del TUIR) aveva subito una modifica attraverso il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (articolo 36, comma 22) convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006, che privava i non residenti del beneficio fiscale della no tax area. La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 28/E del 4 agosto 2006 chiariva, inoltre, che tale modifica doveva ritenersi efficace a partire dall'inizio del 2006. Successivamente, l'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, collegato fiscale alla Finanziaria (corrispondente all'articolo 2, comma 24, della legge n. 286 del 24 novembre 2006, di conversione del decreto), stabiliva che a tutto il periodo d'imposta 2006 si applicava la versione vigente al 3 luglio 2006, rinviando la modifica all'1 gennaio 2007 (da questa data, per effetto dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la norma che prevedeva la deduzione è stata abrogata). L'Istituto, in qualità di sostituto d'imposta, ha agito di conseguenza applicando, inizialmente, il blocco della no tax area a decorrere dall'1 gennaio 2006, secondo quanto disposto dal decreto-legge, n. 223 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E (disposizione applicata esclusivamente ai pensionati che non avevano chiesto l'applicazione delle Convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale e, pertanto, assoggettati a tassazione anche se con imponibile basso). Successivamente ha predisposto, con la rata di pagamento di dicembre 2006, il ripristino della no tax area ed il rimborso di quanto trattenuto a novembre, informando le Sedi con messaggio n. 29902 del 9 novembre 2006 e gli interessati con un comunicato stampa del 27 ottobre 2006. È stato precisato, relativamente all'operato di «alcune sedi dell'INPS» che hanno tassato alla fonte le pensioni anche in presenza di richiesta di detassazione da parte dei pensionati residenti all'estero, che verranno effettuate dall'Istituto le verifiche di competenza presso le proprie Sedi periferiche. Per quanto riguarda uniformità e chiarezza applicativa della normativa in vigore sulle regole di tassazione e sulle procedure per evitare la doppia imposizione fiscale l'Istituto, agendo in qualità di sostituto d'imposta, si attiene alle disposizioni impartite dall'Agenzia delle entrate a cui, pertanto, è demandato il compito relativo all'uniformità e chiarezza dell'applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali. Per quanto attiene l'informazione da dare ai pensionati residenti all'estero dei diritti e doveri in materia fiscale, l'Istituto, a seguito della delibera del CIV n. 4 del 6 marzo 2001, ha predisposto, nell'anno 2002, una campagna informativa sulle possibilità di applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali diretta ai: Consolati e Patronati, inviando una comunicazione contenente, per l'informativa da dare ai pensionati, un modulo di detassazione, un modulo per le detrazioni fiscali (allora vigenti), un foglio di avvertenze esplicativo sulla tassazione; Pensionati, inviando in allegato all'OBISM (prospetto riassuntivo del certificato di pensione) una informativa in materia; Cepa e Ministero degli esteri, inviando un'apposita comunicazione. Nell'anno 2004 l'Istituto ha, inoltre, predisposto l'inserimento sul suo sito Internet (www.Inps.it) della modulistica (mod. EP/I 1, 2, 3, 4) attinente le domande di applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali, ampliandone e aggiornandone il foglio NOTE. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Damiano.



 
Cronologia
sabato 2 dicembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Dopo tre anni e mezzo di presenza termina l'Operazione Antica Babilonia delle Forze armate italiane presso la città di Nassiriya e la provincia di Dhi Qar (Iraq). L'operazione di rientro venne chiamata in codice Operazione Itaca.

mercoledì 6 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    A seguito di contestazioni su presunti brogli in occasione delle elezioni politiche, la giunta per le elezioni del Senato decide di ricontare le schede bianche, nulle e contestate, e un campione di quelle valide, di sette regioni (Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Puglia, Sicilia e Toscana).