Documenti ed Atti
XV Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00569 presentata da BRUGGER SIEGFRIED (MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE) in data 17/01/2007
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00569 presentata da SIEGFRIED BRUGGER mercoledì 17 gennaio 2007 nella seduta n.093 BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, NICCO e BEZZI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che: le cooperative elettriche svolgono nei confronti dei propri soci l'attività di autoproduzione elettrica, essendo tale energia elettrica messa a disposizione dei soci a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che gli stessi soci potrebbero ottenere dal mercato (scopo mutualistico, articolo 1025 del codice civile). Oltre all'autoproduzione le cooperative svolgono il servizio di distribuzione e vendita a clienti finali non soci; ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 79 del 1999 la società Acquirente Unico (AU) spa, nella propria funzione di funzione di garante della fornitura dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, acquista l'energia elettrica per la conseguente cessione alle imprese di distribuzione. Queste ultime, in effetti, si approvvigionano unicamente dall'AU per la fornitura di energia elettrica destinata al medesimo mercato; le cooperative elettriche considerano destinata a terzi (al cosiddetto mercato vincolato) tutta l'energia elettrica immessa nella rete dalla cooperativa che non sia prelevata dai soci; risulta agli interroganti che paradossalmente l'AU in alcuni casi ha incluso nelle fatture emesse nei confronti delle cooperative elettriche tra l'energia ceduta al mercato anche i quantitativi autoprodotti per i loro soci; posizione assunta anche da parte di alcune imprese di distribuzione. Secondo le cooperative elettriche, l'AU dovrebbe invece detrarre i consumi dei soci autoproduttori: altrimenti le cooperative risulterebbero costrette a pagare anche l'energia consumata dai propri soci. Il quantum dell'energia autoconsumata attualmente è rilevato, in assenza di specifiche procedure amministrative, in base a un sistema ragionevole e condivisibile che si basa sul consumo dell'anno precedente; occorre, infatti, tener conto della natura mutualistica nel determinare il regime giuridico applicabile alle cooperative elettriche in quanto risulta ingiustificato il trattamento dell'autoconsumo dei soci cooperatori al pari del consumo dei clienti finali (del mercato vincolato) -: se il Ministro possa fornire gli opportuni chiarimenti in merito alla fornitura dell'energia elettrica prodotta nella cooperativa elettrica ai propri soci, con particolare riguardo alla disciplina di tali aspetti che tenga debitamente conto della natura propria delle società cooperative e che garantisca alle stesse di espletare lo scopo mutualistico.(5-00569)