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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00002 presentata da VALDUCCI MARIO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080709

Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00002 presentata da MARIO VALDUCCI mercoledi' 9 luglio 2008 pubblicata nel bollettino n.030 La IX Commissione, premesso che: l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici», ha introdotto una disciplina volta ad assicurare il venire meno, sia nell'ambito delle strutture aeroportuali che negli aeromobili, degli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilita' di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacita' motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; in particolare, si e', tra l'altro, disposto che: a) ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa e, qualora non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile va assicurato per mezzo di un elevatore a cabina chiusa; b) le strutture esterne connesse agli edifici devono prevedere spazi pedonali caratterizzati da almeno un percorso accessibile, e quindi in grado di consentire l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale e aree di parcheggio nel cui ambito sia consentito il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro, consentendo altresi' la circolazione e la sosta del veicolo allo specifico servizio delle persone con capacita' di deambulazione sensibilmente ridotta in possesso dello speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; c) le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono prevedere che le scale, le rampe, le unita' ambientali e la segnaletica siano conformi alla speciale normativa dettata dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236; d) all'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie a ruota per garantire, per quanto possibile, l'autonoma circolazione del passeggero disabile; a distanza di dieci anni, la predetta normativa nazionale e' stata integrata, dal Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo; nell'ambito di tale normativa comunitaria, l'articolo 3 ha disposto, come principio generale, che un vettore aereo, con riferimento a un volo in partenza o in arrivo in un aeroporto di uno Stato membro, non possa rifiutarsi di accettare prenotazioni o imbarcare una persona con disabilita' o mobilita' ridotta, purche' questi sia in possesso di un biglietto valido; le uniche eccezioni a tale regola sono previste, a norma dell'articolo 4, ai fini del rispetto degli obblighi di sicurezza e nei casi in cui la dimensione dell'aeromobile o dei suoi portelloni rendano fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilita' o a mobilita' ridotta; ove cio' abbia a verificarsi, il vettore deve comunque informare immediatamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e, su richiesta della persona interessata, ha l'obbligo di formalizzarle per iscritto, entro cinque giorni lavorativi, fermo restando, comunque, che al passeggero con disabilita' o a mobilita' ridotta cui sia stato rifiutato l'imbarco e all'eventuale accompagnatore lo stesso vettore e' tenuto a garantire il rimborso del biglietto o un volo alternativo; le predette disposizioni sono gia' direttamente applicabili in tutti gli Stati membri a far data dal 26 luglio 2007, mentre e' stata differita al 26 luglio 2008 l'entrata in vigore delle altre norme recate dal Regolamento n. 1107/2006, tra le quali gli articoli 8, 9 e 10, concernenti l'assistenza da prestare in aeroporto e sugli aeromobili alla persona con disabilita' o a mobilita' ridotta; a tale particolare proposito, la normativa comunitaria dispone che, fatta salva la presentazione della relativa richiesta almeno quarantotto ore prima dell'ora di partenza del volo, i compiti di assistenza in aeroporto (di cui all'allegato I del Regolamento) competono al gestore aeroportuale, che e' peraltro tenuto a stabilire apposite norme di qualita' per l'erogazione del servizio, mentre e' rimessa ai vettori aerei l'assistenza a bordo degli aeromobili alla persona con disabilita' o a mobilita' ridotta (nei termini di cui all'allegato II dello stesso Regolamento); sul piano strettamente attuativo, ogni Stato membro e' tenuto a: a) designare uno o piu' organismi responsabili dell'applicazione delle disposizioni recate dal Regolamento n. 1107/2006; b) adottare le opportune iniziative al fine di informare le persone disabili e a mobilita' ridotta sia in ordine ai diritti previsti in loro favore dalla nuova disciplina comunitaria e sia con riguardo alle modalita' per la presentazione di reclami; c) introdurre un apparato sanzionatorio, efficace, proporzionato e dissuasivo, applicabile in caso di infrazioni delle disposizioni recate dal predetto Regolamento; in applicazione di quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, del Regolamento n. 1107/2006, il Ministro dei trasporti, tenuto conto che destinatari degli obblighi derivanti dalla predetta normativa comunitaria gia' citato sono i vettori aerei ed i gestori aeroportuali, assoggettati alla regolazione tecnica, alla certificazione, alla vigilanza ed al controllo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ha disposto, con decreto del 24 luglio 2007, che sia proprio tale ente a svolgere le funzioni di organismo responsabile del rispetto dei diritti del passeggero con disabilita' o a mobilita' ridotta; nello svolgimento di tale compito, all'ENAC e' altresi' richiesto di inviare al Ministero dei trasporti, con cadenza semestrale, una relazione in ordine all'applicazione del Regolamento n. 1107/2006, fermo restando che lo stesso dicastero, nell'esercizio della sua attivita' di vigilanza, puo' disporre, al medesimo fine, apposite ispezioni; deve tuttavia rilevarsi come, sul piano applicativo, siano allo stato riscontrabili alcuni ritardi, atteso che: a) non sono state ancora introdotte nell'ordinamento le sanzioni da applicare in caso di violazione delle prescrizioni dettate dal Regolamento n. 1107/2006, in esecuzione di quanto prescritto dall'articolo 16; b) non risulta essere stata ancora emanata, da parte dell'ENAC, la circolare applicativa dello stesso Regolamento n. 1107/2006; c) deve essere resa effettiva la disposizione che impone l'assunzione di ogni opportuna iniziativa informativa in favore delle persone affette da disabilita' o a mobilita' ridotta circa i nuovi diritti loro riconosciuti dalla normativa europea, impegna il Governo: a) ad adottare, in tempi ravvicinati, iniziative normative volte ad introdurre nell'ordinamento le sanzioni da applicare in caso di violazione delle prescrizioni dettate dal «Regolamento relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo», in attuazione di quanto all'uopo ivi disposto dall'articolo 16; b) ad adoperarsi, nell'ambito della sua attivita' di vigilanza, affinche' l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) proceda tempestivamente ad emanare la circolare applicativa del Regolamento n. 1107/2006, secondo quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 1, secondo periodo, del predetto atto comunitario e come da tempo preannunciato; c) a promuovere un'apposita campagna di comunicazione istituzionale affinche' le persone affette da disabilita' o a mobilita' ridotta siano adeguatamente informate in ordine ai nuovi diritti loro riconosciuti dalla normativa europea sia in ambito aeroportuale che a bordo degli aeromobili; d) ad adottare ogni iniziativa di sua competenza per sensibilizzare i vettori aerei a migliorare le possibilita' di utilizzo, da parte delle persone con disabilita', dei servizi igienici a bordo degli aeromobili. (8-00002) «Valducci, Meta, Biasotti, Misiti, Montagnoli, Nicco, Drago».

 
Cronologia
lunedì 7 luglio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    A Tokyo, in Giappone, i leader dei paesi del G8 discutono del forte rincaro del prezzo del petrolio, della crisi finanziaria, degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo e dei cambiamenti climatici. Al vertice partecipano anche Brasile, Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Sudafrica.

giovedì 10 luglio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva il disegno di legge recante disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato (C. 1442), che sarà approvato definitivamente dal Senato il 22 luglio (legge 23 luglio 2008, n. 124 - c.d. lodo Alfano).