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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/179 presentata da CAPANO CINZIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080722

Atto Camera Ordine del Giorno 9/1386/179 presentato da CINZIA CAPANO testo di mercoledi' 23 luglio 2008, seduta n.041 La Camera, premesso che: le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) e le derivate aziende pubbliche di servizi alla persona, ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, attingono risorse esclusivamente dai servizi resi, al pari dei soggetti privati operanti nei medesimi settori dell'assistenza e della cura all'infanzia in cui operano le IPAB; le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operano nel campo dei servizi alla persona fornendo prestazioni remunerate mediante una quota a carico degli utenti ed un contributo a carico delle regioni (di tipo sanitario per quelle rivolte ai servizi per le persone non autosufficienti, ovvero con altra contribuzione per quelle operanti nel settore dell'infanzia); attualmente, solo i soggetti gestori privati sono ammessi al sistema di assicurazione gestito dall'INPS, per gli oneri previsti dalle norme in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita' di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nonche' alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; l'articolo 22 per i congedi di maternita', l'articolo 28 per i congedi di paternita' e l'articolo 34 per i congedi parentali, di cui al citato testo unico sulla maternita' prevedono che l'indennita' sia corrisposta al lavoratore con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con oneri a carico dell'INPS; l'articolo 79 del testo unico citato prevede che per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dello stesso testo unico relativi alle lavoratrici ed ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato sia dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti, nella misura, per il settore terziario e dei servizi (lettera b) , dello 0,24 per cento; le indennita' corrisposte dall'INPS non costituiscono base imponibile per la contribuzione previdenziale; le I.P.A.B. sono tenute ad assicurare in proprio gli oneri previsti dal testo unico sulla maternita' e dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, con serie incertezze gestionali legate all'andamento imprevedibile dei relativi oneri; attualmente esistono soggetti pubblici (le aziende speciali di servizi comunali, che sono, a tutti gli effetti, enti pubblici) che iscrivono i propri dipendenti, ai fini previdenziali, con l'INPDAP e, per gli stessi dipendenti, sono assoggettati, per le assicurazioni cosidette «minori», come la maternita', all'INPS ( cfr. circolare INPS, Direzione centrale delle entrate contributive del 19 maggio 1999, n. 114), impegna il Governo a valutare l'opportunita' di inserire le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) e le aziende pubbliche di servizi alla persona che da queste derivino, ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, nell'assicurazione INPS, per gli oneri derivanti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 9/1386/ 179 . Capano, Rubinato, Misiani.

 
Cronologia
lunedì 21 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 323 voti favorevoli e 253 contrari, l'emendamento Dis. 1.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, , recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386-A), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

giovedì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva in via definitiva e all’unanimità il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona (C. 1519), approvato dal Senato il 23 luglio (legge 2 agosto 2008, n. 130).