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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00004 presentata da SOGLIA GERARDO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080730

Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00004 presentata da GERARDO SOGLIA mercoledi' 30 luglio 2008 pubblicata nel bollettino n.045 La VI Commissione, premesso che: l'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), modificando parzialmente la precedente normativa, ha introdotto nuove disposizioni in ordine ai criteri di calcolo dei canoni annui per le concessioni demaniali marittime con finalita' turistico ricreative, prevedendone l'aggiornamento sulla base degli indici ISTAT; in sede attuativa, stante la complessita' del quadro normativo, si e' posto, da parte degli Enti gestori e di tutti i soggetti interessati, il problema specifico concernente la data di riferimento per il calcolo degli indici ISTAT da applicare per l'aggiornamento dei parametri tabellari, da richiedersi a decorrere dal 1 o gennaio 2007; in sostanza si trattava di stabilire, sulla base di un'interpretazione coordinata delle norme vigenti, se l'aggiornamento dei canoni tabellari sulla base degli indici ISTAT dovesse avere o meno a riferimento la data del 1 o gennaio 1994; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. 63 del 15 gennaio 2008, ha ritenuto di sottoporre la questione relativa alla corretta interpretazione delle sopra richiamate disposizioni all'esame dell'Avvocatura Generale dello Stato; l'Avvocatura Generale dello Stato, con parere n. 35670 P del 17 marzo 2008, ha ritenuto, a seguito di una puntuale e completa ricostruzione dell'intero impianto normativo e delle diverse leggi succedutesi in materia, che possa considerarsi ragionevole l'applicazione dell'aggiornamento ISTAT a decorrere dal 1 o gennaio 1998, alla luce di quanto disposto dall'articolo 10 della legge n. 449 del 1997; va sottolineata la rilevanza del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e la rilevanza sociale della materia; inoltre, l'attuazione del predetto articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, ha determinato l'insorgere di ulteriori problematiche, in particolare connesse: a) all'applicazione della suddetta normativa ai rapporti concessori in corso, regolati con titoli di godimento in corso di validita'; b) alle significative disparita' di trattamento tra coloro che gestiscono attivita' balneari in immobili acquisiti allo Stato (cosiddette pertinenze demaniali), e coloro che gestiscono la stessa attivita' in strutture amovibili, in quanto i primi sono tenuti al pagamento di canoni molto superiori, sebbene eroghino gli stessi servizi e si rivolgano alla medesima utenza; c) all'esatta individuazione delle cosiddette pertinenze commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296; d) alla riduzione del canone concessorio prevista dall'articolo 03, comma 4, del decreto-legge n. 400 del 1993, in ordine alle aree scoperte, utilizzate dai concessionari solo nelle stagioni balneari, e rilasciate al pubblico uso negli altri periodi dell'anno; per quanto riguarda la problematica di cui alla precedente lettera a), si rinvengono infatti pronunce giurisprudenziali difformi sul punto, alcune delle quali sostengono, in applicazione dell'articolo 39 del Codice della navigazione, nonche' in ragione del principio di certezza delle situazioni giuridiche soggettive e della circostanza che l'aumento del canone non era preventivabile al momento della stipula del relativo disciplinare, che il canone fissato nel titolo concessorio sia immutabile fino alla scadenza del titolo che lo regolamenta, e che pertanto a detti rapporti sia inapplicabile la norma del citato comma 251; per quanto attiene alla problematica di cui alla lettera b), risulta che in alcuni comuni costieri con piu' elevata valenza turistica, gli operatori che svolgono attivita' in immobili acquisiti allo Stato devono corrispondere un canone anche dieci volte maggiore a quello richiesto a quanti esercitano l'attivita' in manufatti non acquisiti, determinando in tal modo una disparita' di trattamento ingiustificata ed illogica, in quanto non proporzionale alla redditivita' dell'impresa, ne' all'estensione dell'arenile in godimento, ma dovuta alla sola presenza o meno di strutture amovibili o fisse sul bene demaniale; per quel che concerne la problematica di cui alla lettera c), rispetto alla quale e' insorto un notevole contenzioso, non appare logico che il canone previsto per le pertinenze commerciali sia corrisposto anche da coloro che non svolgono l'attivita' commerciale all'interno di un bene acquisito allo Stato, ma sopra o in prossimita' del medesimo, non essendo conforme alla ratio della norma di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della legge n. 296 applicare il canone anche a beni che non siano di per se' idonei allo svolgimento dell'attivita' commerciale, ne' a locali in cui non vi sia un diretto contatto con il pubblico; in merito alla problematica di cui alla lettera d), appare ingiustamente penalizzante e foriera di palesi disuguaglianze l'interpretazione dell'articolo 03, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993 fornita dalle amministrazioni competenti, che non riconosce l'applicabilita' della riduzione del canone per le aree scoperte utilizzate solo temporaneamente anche a quanti rilasciano ad uso pubblico, nei periodi invernali, una porzione degli arenili loro concessi, essendo illogico riconoscere tale riduzione agli operatori che rilasciano temporaneamente al pubblico uso la totalita' degli arenili concessi, negandola invece a quanti rilasciano solo in parte tali beni, appare necessario affrontare quanto prima l'insieme delle problematiche appena evidenziate, impegna il Governo a porre in essere tutte le iniziative necessarie affinche' gli Enti preposti, in conformita' al parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, provvedano ad applicare l'aggiornamento degli indici ISTAT a decorrere dal 1 o gennaio 1998 ai canoni relativi alle concessioni demaniali marittime con finalita' turistico ricreative di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006. (8-00004) «Soglia, Conte, Laboccetta, Vannucci, Sani, Strizzolo».

 
Cronologia
lunedì 21 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 323 voti favorevoli e 253 contrari, l'emendamento Dis. 1.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, , recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1386-A), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

giovedì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva in via definitiva e all’unanimità il disegno di legge di ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona (C. 1519), approvato dal Senato il 23 luglio (legge 2 agosto 2008, n. 130).