Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00095 presentata da CONTE GIANFRANCO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20081210

Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00095 presentata da GIANFRANCO CONTE mercoledi' 10 dicembre 2008, seduta n.101 La VI Commissione, premesso che: l'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificando parzialmente la precedente normativa, ha introdotto nuove disposizioni in ordine ai criteri di calcolo dei canoni annui per le concessioni demaniali marittime con finalita' turistico ricreative, l'attuazione della predetta disposizione ha determinato l'insorgere di talune problematiche, in particolare connesse: a) all'applicazione della suddetta normativa ai rapporti concessori in corso, regolati con titoli di godimento in corso di validita'; b) alle significative disparita' di trattamento tra coloro che gestiscono attivita' balneari in immobili acquisiti allo Stato (cosiddette pertinenze demaniali), e coloro che gestiscono la stessa attivita' in strutture amovibili, in quanto i primi sono tenuti al pagamento di canoni molto superiori, sebbene eroghino gli stessi servizi e si rivolgano alla medesima utenza; c) all'esatta individuazione delle cosiddette pertinenze commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296; d) alla riduzione del canone concessorio prevista dall'articolo 03, comma 4, del decreto-legge n. 400 del 1993, in ordine alle aree scoperte, utilizzate dai concessionari solo nelle stagioni balneari, e rilasciate al pubblico uso negli altri periodi dell'anno; per quanto riguarda la problematica di cui alla precedente lettera a), si rinvengono infatti pronunce giurisprudenziali difformi sul punto, alcune delle quali sostengono, in applicazione dell'articolo 39 del Codice della navigazione, nonche' in ragione del principio di certezza delle situazioni giuridiche soggettive e della circostanza che l'aumento del canone non era preventivabile al momento della stipula del relativo disciplinare, che il canone fissato nel titolo concessorio sia immutabile fino alla scadenza del titolo che lo regolamenta, e che pertanto a detti rapporti sia inapplicabile la norma del citato comma 251; per quanto attiene alla problematica di cui alla lettera b), risulta che in alcuni comuni costieri con piu' elevata valenza turistica, gli operatori che svolgono attivita' in immobili acquisiti allo Stato devono corrispondere un canone anche dieci volte maggiore a quello richiesto a quanti esercitano l'attivita' in manufatti non acquisiti, determinando in tal modo una disparita' di trattamento ingiustificata ed illogica, in quanto non proporzionale alla redditivita' dell'impresa ne' all'estensione dell'arenile in godimento, ma dovuta alla sola presenza o meno di strutture amovibili o fisse sul bene demaniale; per quel che concerne la problematica di cui alla lettera c), rispetto alla quale e' insorto un notevole contenzioso, non appare logico che il canone previsto per le pertinenze commerciali sia corrisposto anche da coloro che non svolgono l'attivita' commerciale all'interno di un bene acquisito allo Stato, ma sopra o in prossimita' del medesimo, non essendo conforme alla ratio della norma di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della legge n. 296 applicare il canone anche a beni che non siano di per se' idonei allo svolgimento dell'attivita' commerciale, ne' a locali in cui non vi sia un diretto contatto con il pubblico; in merito alla problematica di cui alla lettera d), appare ingiustamente penalizzante e foriera di palesi disuguaglianze l'interpretazione dell'articolo 03, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993 fornita dalle amministrazioni competenti, che non riconosce l'applicabilita' della riduzione del canone per le aree scoperte utilizzate solo temporaneamente anche a quanti rilasciano ad uso pubblico, nei periodi invernali, una porzione degli arenili loro concessi, essendo illogico riconoscere tale riduzione agli operatori che rilasciano temporaneamente al pubblico uso la totalita' degli arenili concessi, negandola invece a quanti rilasciano solo in parte tali beni; la Commissione Finanze ha gia' affrontato, nel corso della presente legislatura, le tematiche afferenti l'attuazione della disciplina in materia di canoni sulle concessioni di beni del demanio marittimo con finalita' turistico-ricreative, approvando, in un nuovo testo, che ha assunto il n. 8-00004, la risoluzione Soglia n. 7-00019, con la quale si e' impegnato il Governo ad applicare, con riferimento ai predetti canoni, l'aggiornamento degli indici ISTAT a decorrere dal 1 o gennaio 1998; in quell'occasione si era ritenuto di affrontare le ulteriori problematiche concernenti la determinazione dei canoni dei beni del demanio marittimo con finalita' turistico-ricreative, in un ulteriore atto di indirizzo, impegna il Governo a)a porre in essere tutte le iniziative necessarie per assicurare un'uniforme applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, al fine di: 1) tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validita'; 2)evitare disparita' di trattamento in danno di quanti gestiscono attivita' balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attivita' in strutture amovibili; 3) precisare, in conformita' alla ratio della normativa, l'esatta definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296; 4) evitare disparita' di trattamento in sede di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 03, comma 4, del decreto-legge n. 400 del 1993; b) a realizzare una diversa e piu' ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie; c) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio, misure dei canoni di concessione piu' contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonche' a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni; d) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni; e) a definire una linea interpretativa specifica in relazione all'applicazione del criterio dell'amovibilita' delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa. (7-00095) «Conte, Vannucci, Sani, Occhiuto, Bragantini, Barbato».

 
Cronologia
giovedì 4 dicembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    La BCE riduce i tassi di interesse di 75 punti base.

domenica 14 dicembre
  • Parlamento e istituzioni

    In Abruzzo si svolgono le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. L'affluenza alle urne è pari a circa il 53%. Risulta eletto alla Presidenza il candidato della coalizione di centro-destra.