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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01966/010 presentata da CAPARINI DAVIDE (LEGA NORD PADANIA) in data 20090107

Atto Camera Ordine del Giorno 9/1966/10 presentato da DAVIDE CAPARINI testo di giovedi' 8 gennaio 2009, seduta n.111 La Camera, premesso che: il decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004 ha istituito il doppio punteggio per l'insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, previsione gia' contenuta nella legge n. 90 del 1957 per le scuole elementari di montagna pluriclasse; il decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 186 del 2004 ha specificato che il punteggio doppio veniva attribuito esclusivamente al servizio prestato nelle sedi situate al di sopra dei 600 metri sul livello del mare; l'applicazione di questa normativa ha creato numerosi problemi ed un nutrito contenzioso, tale da indurne l'abrogazione in sede di legge finanziaria 2007 con effetto dal 1 o settembre 2007; con la sentenza n. 11 del 26 gennaio 2007 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della legge n. 143 del 2004 limitando il beneficio del doppio punteggio ai soli servizi prestati nelle scuole primarie pluriclasse di montagna come previsto originariamente dalla legge n. 90 del 1957; ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha consultato l'Avvocatura generale dello Stato ed ha proceduto ai conseguenti adempimenti amministrativi, tra cui l'adozione del decreto direttoriale del 16 marzo 2007; in particolare, sono stati decurtati i punteggi derivanti dal servizio prestato in scuole di montagna, dando, tuttavia, la possibilita' a coloro che avessero prestato tale servizio in pluriclassi di scuole primarie di montagna nel quadriennio 2003-2007, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale, di ottenere il ripristino del punteggio raddoppiato e sono stati fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che nei pregressi anni scolastici, anche in virtu' del punteggio conseguito in misura doppia, avevano ottenuto la nomina in ruolo; il Ministero della pubblica istruzione, in esecuzione dei citati decreti, ha proceduto all'applicazione degli effetti retroattivi senza tenere conto del dettato normativo in base al quale la «decurtazione dei punteggi gia' assegnati, a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 e relativi a servizi gia' espletati dai docenti in parola» violano la clausola prevista ai commi 605, lettera c) , e 607, dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 che fanno «salvi rispettivamente la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla data del 1 o settembre 2007, nonche' le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e gia' riconosciuti nelle graduatorie permanenti, relative al biennio 2005/2006 e 2006/2007»; il decreto direttoriale ha stabilito che «a decorrere dall'anno scolastico 2003-2004, in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 11 del 2007 e' annullata la doppia valutazione dei servizi prestati nelle scuole situate nei comuni di montagna. La riduzione del 50 per cento del punteggio viene fatta d'ufficio dal Sistema informativo»; i decreti in parola, impugnati dai docenti interessati, e con essi gli atti prodromici e consequenziali, hanno determinato un rimescolamento delle graduatorie permanenti e uno stravolgimento dei diritti acquisiti a causa della cancellazione, a decorrere dagli anni scolastici 2003/2004, dei doppi punteggi gia' attribuiti e consolidati con le attuali graduatorie. Inoltre, ai docenti che stanno insegnando nel corrente anno scolastico nelle scuole di montagna, con l'applicazione del decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007 e del decreto direttoriale del 16 marzo 2007, non saranno attribuiti i punti previsti per legge; l'amministrazione scolastica non puo' esercitare un controllo «diffuso» sulla legittimita' delle leggi, e quindi essa deve limitarsi ad applicarle ed eseguirle, fino a che siano ritenute, presuntivamente, costituzionalmente legittime; la certezza del diritto e il rispetto della legalita' impongono di tutelare i diritti dagli insegnanti che hanno fatto la scelta di insegnare, con enormi sacrifici, in comuni di montagna, in base ad una legge vigente al momento della scelta stessa; l'articolo 136 della Costituzione recita che «quando la Corte dichiara l'illegittimita' costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte e' pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinche', ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali», impegna il Governo a valutare l'opportunita' di intraprendere iniziative a tutela dei diritti degli insegnanti che prestano servizio in classi di montagna dando un'interpretazione univoca della norma affinche' non si creino disparita' di trattamento. 9/1966/ 10 . Caparini.

 
Cronologia
mercoledì 31 dicembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Dalle colonne dell’Osservatore romano il Presidente della Corte d’Appello del Vaticano, José Maria Serrano Ruiz annuncia che dal 2009 il Vaticano non recepirà più automaticamente la legislazione italiana.

mercoledì 7 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 302 voti favorevoli, 228 contrari e 2 astenuti, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca (C. 1966), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

mercoledì 14 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con con 327 voti favorevoli, 252 contrari e 2 astenuti, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (C. 1972), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.