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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00028 presentata da CONTE GIANFRANCO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20090129

Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00028 presentata da GIANFRANCO CONTE giovedi' 29 gennaio 2009 pubblicata nel bollettino n.128 La VI Commissione, premesso che: l'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), modificando parzialmente la precedente normativa, ha introdotto nuove disposizioni in ordine ai criteri di calcolo dei canoni annui per le concessioni demaniali marittime con finalita' turistico ricreative, l'attuazione della predetta disposizione ha determinato l'insorgere di talune problematiche, in particolare connesse: a) all'applicazione della suddetta normativa ai rapporti concessori in corso, regolati con titoli di godimento in corso di validita'; b) alle significative disparita' di trattamento tra coloro che gestiscono attivita' balneari in immobili acquisiti allo Stato (cosiddette pertinenze demaniali), e coloro che gestiscono la stessa attivita' in strutture amovibili, in quanto i primi sono tenuti al pagamento di canoni molto superiori, sebbene eroghino gli stessi servizi e si rivolgano alla medesima utenza; c) all'esatta individuazione delle cosiddette pertinenze commerciali, ai sensi dell'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296; d) alla riduzione del canone concessorio prevista dall'articolo 03, comma 4, del decreto-legge n. 400 del 1993, in ordine alle aree scoperte, utilizzate dai concessionari solo nelle stagioni balneari, e rilasciate al pubblico uso negli altri periodi dell'anno; per quanto riguarda la problematica di cui alla precedente lettera a), si rinvengono infatti pronunce giurisprudenziali difformi sul punto, alcune delle quali sostengono, in applicazione dell'articolo 39 del Codice della navigazione, nonche' in ragione del principio di certezza delle situazioni giuridiche soggettive e della circostanza che l'aumento del canone non era preventivabile al momento della stipula del relativo disciplinare, che il canone fissato nel titolo concessorio sia immutabile fino alla scadenza del titolo che lo regolamenta, e che pertanto a detti rapporti sia inapplicabile la norma del citato comma 251; per quanto attiene alla problematica di cui alla lettera b), risulta che, in alcuni comuni costieri con piu' elevata valenza turistica, gli operatori che svolgono attivita' in immobili acquisiti allo Stato devono corrispondere un canone anche dieci volte maggiore a quello richiesto a quanti esercitano l'attivita' in manufatti non acquisiti, determinando in tal modo una disparita' di trattamento ingiustificata ed illogica, in quanto non proporzionale alla redditivita' dell'impresa ne' all'estensione dell'arenile in godimento, ma dovuta alla sola presenza o meno di strutture amovibili o fisse sul bene demaniale; per quel che concerne la problematica di cui alla lettera c), rispetto alla quale e' insorto un notevole contenzioso, non appare logico che il canone previsto per le pertinenze commerciali sia corrisposto anche da coloro che non svolgono l'attivita' commerciale all'interno di un bene acquisito allo Stato, ma sopra o in prossimita' del medesimo, non essendo conforme alla ratio della norma di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della legge n. 296 applicare il canone anche a beni che non siano di per se' idonei allo svolgimento dell'attivita' commerciale, ne' a locali in cui non vi sia un diretto contatto con il pubblico; in merito alla problematica di cui alla lettera d), appare ingiustamente penalizzante e foriera di palesi disuguaglianze l'interpretazione dell'articolo 03, comma 4, del citato decreto-legge n. 400 del 1993 fornita dalle amministrazioni competenti, che non riconosce l'applicabilita' della riduzione del canone per le aree scoperte utilizzate solo temporaneamente anche a quanti rilasciano ad uso pubblico, nei periodi invernali, una porzione degli arenili loro concessi, essendo illogico riconoscere tale riduzione agli operatori che rilasciano temporaneamente al pubblico uso la totalita' degli arenili concessi, negandola invece a quanti rilasciano solo in parte tali beni; la Commissione Finanze ha gia' affrontato, nel corso della presente legislatura, le tematiche afferenti l'attuazione della disciplina in materia di canoni sulle concessioni di beni del demanio marittimo con finalita' turistico-ricreative, approvando, in un nuovo testo, che ha assunto il n. 8-00004, la risoluzione Soglia n. 7-00019, con la quale si e' impegnato il Governo ad applicare, con riferimento ai predetti canoni, l'aggiornamento degli indici ISTAT a decorrere dal 1 o gennaio 1998; in quell'occasione si era ritenuto di affrontare le ulteriori problematiche concernenti la determinazione dei canoni dei beni del demanio marittimo con finalita' turistico-ricreative, in un ulteriore atto di indirizzo; occorrera' valutare le eventuali conseguenze del giudizio di legittimita' costituzionale recentemente sollevato dinanzi alla Corte Costituzionale dal Tribunale di Sanremo in merito alla costituzionalita' del gia' citato articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, che stabilisce la disciplina in materia di determinazione dei canoni di concessione dei beni del demanio marittimo con finalita' turistico-ricreative, impegna il Governo a) a porre in essere tutte le iniziative necessarie per assicurare un'uniforme applicazione del disposto dell'articolo 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, al fine di: 1) tutelare i rapporti concessori in corso regolati con titoli di godimento in corso di validita'; 2) evitare disparita' di trattamento in danno di quanti gestiscono attivita' balneari in immobili acquisiti allo Stato, rispetto a coloro che gestiscono le stesse attivita' in strutture amovibili; 3) precisare, in conformita' alla ratio della normativa, l'esatta definizione delle pertinenze commerciali alle quali deve essere applicato il canone di cui all'articolo 1, comma 251, lettera b), numero 2.1), della citata legge n. 296; 4) evitare disparita' di trattamento in sede di applicazione della riduzione del canone concessorio ai sensi dell'articolo 03, comma 4, del decreto-legge n. 400 del 1993; b) a realizzare una diversa e piu' ampia classificazione delle aree demaniali, superando l'attuale ripartizione in due sole categorie; c) a prevedere, compatibilmente con le esigenze di bilancio, misure dei canoni di concessione piu' contenute, a modulare l'ammontare dei canoni annui a seconda dello specifico utilizzo e delle dimensioni delle aree attribuite in concessione, nonche' a prevedere riduzioni dei canoni stessi, in ragione delle particolari condizioni delle aree concesse, della natura pubblica o privata dei soggetti concessionari, e del tempo di utilizzo dei beni; d) a prevedere un allungamento dei termini di durata delle concessioni; e) a definire una linea interpretativa specifica in relazione all'applicazione del criterio dell'amovibilita' delle strutture realizzate sui beni demaniali dati in concessione, sulla base della particolare ubicazione delle strutture lungo la linea di costa. f) a favorire ed incentivare, anche mediante opportune intese in sede di Conferenza Stato-regioni, una piu' ampia partecipazione e collaborazione delle regioni e dei comuni al sistema informativo del demanio marittimo (SID), nonche' a superare le difficolta' emerse circa il collegamento al sistema dei centri operativi locali dei predetti enti territoriali, facendo in modo che il sistema stesso svolga in termini effettivi il ruolo di strumento condiviso di conoscenza e monitoraggio sulle concessioni concernenti i beni del demanio marittimo ed i relativi introiti; g) a prevedere che una quota delle entrate riferite alle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalita' turistico-ricreative sia attribuita alle regioni ed ai comuni territorialmente competenti, al fine di incentivare e sostenere l'azione amministrativa svolta dai predetti enti nella gestione delle aree in concessione; h) a prevedere vincoli piu' stringenti per le regioni e gli enti locali relativamente all'emanazione dei provvedimenti di loro competenza, con particolare riguardo alla classificazione delle aree sulla base della rispettiva valenza turistica. (8-00028) «Conte, Vannucci, Sani, Occhiuto, Bragantini, Barbato».

 
Cronologia
martedì 27 gennaio
  • Parlamento e istituzioni

    Il Senato approva, con 158 voti favorevoli, 126 contrari e 2 astenuti, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (S. 1315), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.



venerdì 6 febbraio
  • Parlamento e istituzioni

    Il Consiglio dei ministri approva un decreto-legge volto a bloccare la sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione della giovane Eluana Englaro, la cui vicenda umana e giudiziaria ha aperto un ampio dibattito nel Paese sui temi legati alle questioni di fine vita. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, non firma il decreto-legge e rende nota una lettera inviata nei giorni precedenti al Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, in cui il Capo dello Stato evidenziava i profili di incostituzionalità del provvedimento.

    In serata il Consiglio dei ministri approva un disegno di legge che recepisce interamente il testo del decreto.