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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10305 presentata da ZAMPARUTTI ELISABETTA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110110

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-10305 presentata da ELISABETTA ZAMPARUTTI lunedi' 10 gennaio 2011, seduta n.414 ZAMPARUTTI, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che: in data 27 settembre 2010 l'ingegnere Carlo Gubitosa, direttore responsabile della rivista «Mamma!» e rappresentante legale dell'associazione culturale «Altrinformazione» ha richiesto al comune di Desenzano del Garda di prendere visione ed estrarre copia della delibera del consiglio comunale n. 33 del 31 marzo 2000, avente per oggetto «Mozione di sfiducia al presidente del consiglio comunale presentata dai consiglieri di minoranza e rinvio elezione nuovo Presidente»; tale accesso agli atti e' stato richiesto nell'ambito delle attivita' di promozione culturale dell'associazione in questione; in particolare si e' inteso verificare le notizie apparse sulla rete internet e su fonti giornalistiche secondo la quale l'attuale Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Mariastella Gelmini sarebbe stata sfiduciata dall'incarico di presidente del consiglio comunale di Desenzano per «manifesta incapacita' ed improduttivita' politica ed organizzativa»; in virtu' della sua iscrizione all'albo dei giornalisti, il richiedente era portatore di un oggettivo diritto di accesso a quei documenti, funzionale al pubblico interesse verso i suoi contenuti, e in qualita' di rappresentante legale di associazione culturale era altresi' portatore di un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere le valutazioni espresse nella delibera in questione sulle competenze delle personalita' politiche oggetto della delibera stessa, di indubbio rilievo nel settore della cultura; tale delibera e' a tutti gli effetti un atto pubblico, e come tale soggetto alle disposizioni dell'articolo 10, comma 1, del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000); in base al comma 1 di tale articolo, «Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia»; non risulta che l'atto in questione sia stato secretato per espressa indicazione di legge o su disposizione del sindaco o del presidente della provincia; ciononostante, l'accesso a tale delibera e' stato negato in due occasioni dal segretario comunale di Desenzano, Edoardo Leone, che ha negato il diritto di accesso ai documenti richiesti motivando il diniego con riferimento all'articolo 22 della legge n. 241 del 1990 -: quali iniziative di competenza si intendano assumere per garantire il diritto di accesso agli atti nel caso di cui in premessa, anche alla luce dei poteri riconosciuti alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi; se, ai sensi della normativa vigente, l'obbligo di pubblicazione delle delibere comunali sia assolto con la semplice affissione all'Albo Pretorio comunale, impedendo la visione o l'estrazione di copie in seguito alla loro affissione; se non si intendano assumere iniziative normative per definire in modo uniforme il regime di pubblicita' degli atti degli enti pubblici assicurandone la consultazione su internet. (4-10305)

 
Cronologia
sabato 1° gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In risposta alla crisi finanziaria sono istituite tre nuove autorità europee di vigilanza: l’Autorità bancaria europea con sede a Londra, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati con sede a Parigi e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali con sede a Francoforte.

giovedì 13 gennaio
  • Parlamento e istituzioni

    La Corte costituzionale, giudicando delle questioni di legittimità costituzionale relative alla legge n. 51 del 2010, in materia di impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio dei ministri, ritiene illegittimi l'art. 1, comma 4, per l'ipotesi di impedimento continuativo e attestato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e l'art. 1, comma 3, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto l'impedimento addotto.