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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/00923 presentata da BERRETTA GIUSEPPE (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110112

Atto Camera Interpellanza 2-00923 presentata da GIUSEPPE BERRETTA mercoledi' 12 gennaio 2011, seduta n.416 Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per sapere - premesso che: il collegio dei docenti dell'istituto tecnico-nautico «Luigi Rizzo» di Riposto, provincia di Catania, richiamando l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ha deliberato di modificare l'assetto orario di alcune discipline; la determinazione del collegio dei docenti, effettuata all'unanimita', aveva lo scopo principale di garantire la specificita' dell'indirizzo nautico sin dal primo anno, attraverso il mantenimento dell'insegnamento della disciplina esercitazioni nautiche, che la riforma dell'istruzione superiore aveva eliminato; tale disciplina costituisce elemento determinante per l'acquisizione di alcuni elementi essenziali per l'iscrizione degli studenti nel registro della gente di mare di prima categoria, che presuppone il superamento degli esami di nuoto e di voga, attivita' curriculari in tale disciplina; il dirigente scolastico, in sede di determinazione dell'organico di diritto, ha comunicato all'ufficio scolastico provinciale la modifica richiesta e la conseguente tabella oraria deliberata dal collegio dei docenti; contrariamente alle tre ore richieste per ciascuna classe prima, l'ufficio scolastico provinciale, male interpretando la richiesta avanzata, attribuiva le ore per una sola delle cinque classi prime; l'istituto, rilevato l'errore, ribadiva la richiesta inviando una tabella che rappresentava la distribuzione delle ore di insegnamento per la «classe prima» che si intendeva da moltiplicare ed attuata per tutte e cinque le classi; tuttavia, l'ufficio si rifiutava di adeguare l'organico a fronte dell'ulteriore specificazione presentata dall'istituto Rizzo, affermando che il suddetto istituto nell'avanzare la richiesta non aveva specificato che le ore si riferivano a tutte le classi prime e che, di conseguenza, l'ufficio provinciale aveva operato correttamente; la motivazione dell'ufficio scolastico provinciale appare all'interpellante di dubbia legittimita', in quanto appare illogico che l'istituto intendesse diversificare l'offerta formativa tra le classi prime effettuando soltanto in una un corso di studi che prevede l'insegnamento delle esercitazioni nautiche; l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, al quale l'istituto nautico di Risposto ha presentato regolare esposto, ha confermato il diritto dell'istituto ad ottenere la modifica delle ore di insegnamento, secondo le specifiche a suo tempo indicate nella richiesta avanzata; nonostante i ripetuti solleciti ed i numerosi incontri, l'ufficio scolastico provinciale non ha fornito alcuna motivazione riguardo al rifiuto di ottemperare alla richiesta avanzata dall'istituto -: se ritenga che sia conforme alla normativa vigente l'operato dell'ufficio scolastico provinciale, che non intende concedere all'istituto tecnico-nautico «Luigi Rizzo» di Riposto il mantenimento dell'insegnamento della disciplina esercitazioni nautiche per tutte le classi prime, cosi' come da richiesta avanzata e quali iniziative intenda assumere al riguardo. (2-00923) «Berretta».

 
Cronologia
sabato 1° gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In risposta alla crisi finanziaria sono istituite tre nuove autorità europee di vigilanza: l’Autorità bancaria europea con sede a Londra, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati con sede a Parigi e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali con sede a Francoforte.

giovedì 13 gennaio
  • Parlamento e istituzioni

    La Corte costituzionale, giudicando delle questioni di legittimità costituzionale relative alla legge n. 51 del 2010, in materia di impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio dei ministri, ritiene illegittimi l'art. 1, comma 4, per l'ipotesi di impedimento continuativo e attestato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e l'art. 1, comma 3, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto l'impedimento addotto.