Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/04612/040 presentata da NOLA CARLO (POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)) in data 20110914

Atto Camera Ordine del Giorno 9/4612/40 presentato da CARLO NOLA testo di mercoledi' 14 settembre 2011, seduta n.518 La Camera, premesso che: l'articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in seguito ad alcune pronunce giurisprudenziali e alte iniziative unilaterali di alcuni comuni, ha recentemente dato vita ad un corposo contenzioso relativo alla assoggettabilita' all'ICI dei fabbricati rurali strumentali all'azienda agricola; che tale situazione di incertezza crea forte disagio in tutto il comparto agricolo che si vedrebbe penalizzato da una interpretazione sfavorevole di una norma che, invece, chiaramente esenta gli immobili rurali da un simile trattamento fiscale; che sono sempre piu' i comuni che, per evidenti esigenze di bilancio, aderiscono alla interpretazione piu' penalizzante richiedendo l'imposizione dell'ICI ai suddetti immobili rurali; che il decreto-legge n. 2566, Disposizioni in favore dei territori di montagna, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 16 febbraio 2011, con il consenso di tutti i gruppi, contiene la seguente norma interpretativa: Art. 11. (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) . - 1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unita' immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralita' di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e) , dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 1994, e successive modificazioni»; che non risulta che il Senato abbia catendarizzato nel breve periodo il decreto-legge sopra citato, mentre proseguono i contenziosi in atto e gli atti esecutivi dei comuni coinvolti, impegna il Governo alla luce dell'urgenza sopra evidenziata e onde non pregiudicare ulteriormente la situazione di difficolta' delle aziende agricole, ad inserire la norma di interpretazione autentica nel primo atto di decretazione urgente al fine di assicurare la piu' tempestiva applicazione della norma stessa. 9/4612/ 40 .Nola, Marmo, Moffa, Zucchi.

 
Cronologia
martedì 13 settembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 316 voti favorevoli e 302 contrari, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (C. 4612), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

mercoledì 14 settembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (C. 4612), approvato dal Senato il 7 settembre (legge 14 settembre 2011, n. 148).

martedì 20 settembre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Scarse prospettive di crescita e governo inefficace: con queste motivazioni Standard & Poor’s taglia a sorpresa il rating dell’Italia, con un downgrade da A+ ad A, con outlook negativo. Qualche giorno dopo anche l’agenzia di rating Moody’s rivede al ribasso il rating italiano.