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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05904 presentata da BOBBA LUIGI (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120111

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-05904 presentata da LUIGI BOBBA mercoledi' 11 gennaio 2012, seduta n.568 BOBBA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. - Per sapere - premesso che: la legge sull'ordinamento della professione di psicologo 18 febbraio 1989, n. 56 (articolo 2, comma 3) e il successivo decreto ministeriale del 13 gennaio 1992, n. 239 (regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream) prevedono che all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo possano essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano svolto un tirocinio pratico; il termine ha molto spesso una prevalente connotazione di esperienza propedeutica, facilitante l'ingresso occupazionale (si veda, ad esempio, l'accezione data nel «pacchetto Treu» al cosiddetto «tirocinio formativo») e una conoscenza piu' diretta delle esigenze dei contesti di lavoro; in altri casi e' una condizione analoga all'apprendistato o ad altre forme contrattuali cosiddette a causa mista; per le professioni, e in particolare per quelle che hanno una regolamentazione pubblica, tramite esami di Stato, il tirocinio ha significati ben piu' complessi che derivano dall'essere un percorso guidato verso l'apprendimento di capacita' da utilizzare nell'interesse pubblico e certificate mediante il conseguimento dell'abilitazione all'azione professionale (Sarchielli, 2001); per quanto riguarda la professione di psicologo e' opportuno distinguere il tirocinio formativo curriculare (stage) che ha luogo all'interno del corso di studi (3+2) dal tirocinio professionalizzante (praticantato), che sulla base dei pronunciamenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) e in accordo con le indicazioni EuroPsy, viene svolto integralmente al termine della laurea magistrale; sia i tirocini formativi e di orientamento, istituiti con la legge n. 196 del 1997, e regolamentati dal decreto interministeriale n. 142 del 1998, che i tirocini delle scuole di specializzazione (legge 29 dicembre 2000, n. 401), prevedono delle facilitazioni, sotto forma di rimborso spese mensili o voucher nel primo caso e di borse di studio nel secondo. Tali facilitazioni raramente sono state percepite dagli psicologi, non essendo i tirocini formativi e di orientamento finalizzati al conseguimento della abilitazione professionale (in quanto curriculari), ovvero per mancata assegnazione di risorse peraltro stanziate (borse scuole di specializzazione); nel corso degli anni la legislazione, che ha regolamentato la materia relativa al tirocinio pratico per l'ammissione all'esame di Stato, ha di fatto introdotto delle norme contraddittorie, sulla cui interpretazione si fonda - allo stato attuale - buona parte delle diseguaglianze presenti su tutto il territorio nazionale; le attivita' di tirocinio formative e professionalizzanti, opportunamente monitorate e valutate nel tempo, possono facilitare la preparazione dell'esame di Stato, che rappresenta un requisito indispensabile per l'accesso alla professione, sancito dalla Costituzione; dalla lettura combinata degli articoli 1 e 2 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, del decreto ministeriale 13 gennaio 1992, n. 239, del decreto ministeriale 13 gennaio 1992, n. 240, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, pare emerga un parziale contrasto per quanto riguarda i requisiti di accesso, la durata e l'inizio del tirocinio professionalizzante; cio' ha comportato che nella stesura delle convenzioni tra l'universita' e ordine si assista a forme diverse di applicazione delle stesse normative, talvolta anche all'interno della stessa regione; per ovviare a queste incongruenze in data 13 novembre 2008 e' pervenuta ai rettori delle universita' una nota (prot. n. 4375), a firma del direttore generale per l'universita' dottor Antonello Masia, nella quale si ribadiva la necessita' di precisazione della durata annuale del tirocinio nei certificati di compiuto tirocinio utilizzati poi per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di psicologo. Nell'ultimo paragrafo della nota si rammentava che «tali tirocini possono essere svolti in tutto o in parte durante il corso di studi (articolo 6, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 ma pur sempre in modo continuativo e ininterrotto, salvo casi eccezionali che ne giustificano l'interruzione (esempio maternita' o compimento del servizio civile)»; in data 5 dicembre 2008, in risposta ad una richiesta da parte del consiglio dell'ordine del Friuli Venezia Giulia, lo stesso Antonello Masia (nota n. 4605) esprime l'avviso che: «l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 debba essere inteso nel senso che per effetto di detta norma e' consentito ai laureandi di svolgere il tirocinio annuale previsto ai fini dell'accesso all'esame di stato non soltanto al termine degli studi accademici, come precedentemente previsto dal decreto ministeriale n. 239 del 1992, trattandosi di una esperienza professionale atta a garantire al tirocinante di approfondire, verificare ed ampliare l'apprendimento ricevuto durante il percorso di studi, ma anche nel corso degli studi stessi»; il tirocinio utile ai fini dell'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio di una libera professione deve essere sempre svolto in modo continuato e ininterrotto, salvo casi eccezionali che ne giustificano l'interruzione (es. maternita' o compimento del servizio civile), ne consegue che non sia possibile cumulare periodi distinti di tirocinio al fine di raggiungere l'annualita' prevista se fra i due periodi in questione non sussiste continuita'; in data 30 gennaio 2009 vengono elaborate dal Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi delle linee guida sui tirocini che fanno riferimento a quanto riportato nelle note n. 4375 e n. 4605, ove si precisa che: a) i semestri di tirocinio (1 semestre per dottori in tecniche psicologiche - sezione B - e 2 semestri per psicologi - sezione A -) come specificato recentemente dal Mistero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dovranno essere svolti in maniera continuativa ed ininterrotta; b) il semestre di tirocinio utile per l'accesso alla sezione B e l'anno di tirocinio previsto per l'accesso alla sezione A potranno iniziare esclusivamente dopo il conseguimento del diploma di laurea nel primo caso e di laurea specialistica o magistrale nel secondo caso (cio' in linea con quanto previsto dalla certificazione europea in psicologia - Europsy e con l'accordo tra conferenza dei presidi delle facolta' di psicologia e Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi del 12 ottobre 2006); a maggio 2009 la conferenza dei presidi delle facolta' di psicologia (CPFP), tramite una lettera della presidente, professoressa Eugenia Scabini, indirizzata al dottor Masia si precisa che «ai fini del completamento dell'anno debbono valere le disposizioni contenute nelle convenzioni vigenti al momento in cui il candidato ha richiesto l'ammissione al periodo di tirocinio. Si ritiene infatti che qualora l'Ateneo non ammettesse all'Esame di stato un candidato in regola con detti requisiti si esporrebbe al rischio di un motivato ricorso, volto a tutelare i diritti acquisiti al momento del rilascio della certificazione attestante il completamento del periodo annuale di tirocinio»; le attivita' di tirocinio formativo sono fondamentali per lo sviluppo di una professione e richiedono, a livello di programmazione e di attivazione dei corsi di laurea magistrale, uno stretto collegamento con le strutture operanti sul territorio in quello specifico ambito e - in analogia con quanto stabilito per i corsi di laurea in medicina o in formazione primaria - l'obbligatorieta' delle frequenza delle attivita' pratiche guidate e l'attivazione a livello regionale di convenzioni con le strutture assistenziali, formative e produttive del territorio, con gli studi di psicologia accreditati e con i professionisti inseriti in appositi elenchi di tutor, periodicamente aggiornati dalla struttura didattica della facolta' di psicologia, di intesa con le societa' scientifiche e l'ordine degli psicologi; il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 non e' stato ancora adottato e la bozza di modifica del citato regolamento sulle libere professioni prevedeva, tra l'altro, una specifica disciplina del tirocinio; tuttavia tale nuovo testo normativo e' stato ritirato nel corso della pregressa legislatura; sarebbe opportuno evitare forme diverse di applicazione delle stesse normative, talvolta anche all'interno della stessa regione e garantire le stesse opportunita' nella pratica del tirocinio agli studenti del corso di psicologia e a tal fine l'ordine degli psicologi, in accordo con le Universita', puo' contribuire a migliorare la qualita' della formazione, istituendo apposite commissioni paritetiche con il compito di supervisionare le attivita' di tirocinio, individuare i supervisori appositamente formati, monitorare che le strutture accreditate consentano di svolgere il periodo di pratica supervisionata all'interno di una particolare area di psicologia professionale e l'integrazione di conoscenza teorica e pratica; l'ordine degli psicologi, in accordo con le universita', potrebbe contribuire a rendere l'esperienza del tirocinio professionalizzante (praticantato), parte integrante del percorso formativo, istituendo protocolli e convenzioni con l'universita' e offrendo spazi pre-ordinati per la professionalizzazione -: se non si ritenga urgente ed opportuno adottare il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001; quali siano gli orientamenti del Governo in relazione alle proposte indicate in premessa. (5-05904)





 
Cronologia
giovedì 22 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 257 voti favorevoli e 41 contrari, l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (S. 3066), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

venerdì 13 gennaio
  • Politica, cultura e società

    La nave da crociera Concordia della compagnia di navigazione Costa Crociere urta contro uno scoglio nelle acque dell'isola del Giglio. Nello scafo si apre una larga falla, che causa il naufragio della nave. Nel gravissimo incidente perdono la vita 30 persone e 2 risultano disperse.