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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00012 presentata da BERTUZZI MARIA TERESA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 27/03/2013

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00012 presentata da MARIA TERESA BERTUZZI mercoledì 27 marzo 2013, seduta n.006 BERTUZZI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che: l'articolo 13- ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha sostituito integralmente il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed ha aggiunto al medesimo art. 35 i commi 28- bis e 28- ter ; in sostanza, la novella normativa ha introdotto la responsabilità dell'appaltatore con il subappaltatore per il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto; in capo al committente, è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria - da 5.000 a 200.000 euro - nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento all'appaltatore senza che questi abbia esibito la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti, eventualmente anche dal subappaltatore; tale responsabilità, comunque, è limitata all'ipotesi in cui, pur in assenza della presentazione della documentazione, tali versamenti non risultino eseguiti dall'appaltatore o dall'eventuale subappaltatore; la documentazione può consistere anche nella asseverazione rilasciata dai Centri di assistenza fiscale (CAF) o da professionisti abilitati; considerato che: con la circolare n. 40/E del 2012, l'Agenzia delle entrate, nel fornire i primi chiarimenti, ha ritenuto valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF e dai professionisti abilitati, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - con cui l'appaltatore o il subappaltatore attesti l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione; la medesima circolare ha precisato, inoltre, che la disposizione si applica ai contratti di appalto o di subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012; successivamente, è stato chiesto di chiarire se il citato articolo 13- ter del decreto-legge n. 83 del 2012 trovi applicazione solo in relazione ai contratti stipulati dagli operatori economici del settore edilizio, ovvero se lo stesso abbia una portata generale; il dubbio è sorto in quanto la richiamata disposizione è inserita nel titolo I del decreto-legge n. 83 del 2012, concernente "Misure urgenti per le infrastrutture l'edilizia ed i trasporti", e specificamente nel capo III, riferito a "Misure per l'edilizia"; la valorizzazione di tale contesto normativo avrebbe quindi potuto portare, a parere dell'interrogante, ad una interpretazione limitativa dell'operatività della disposizione al solo settore edile; tuttavia, con la circolare n. 2 del 1° marzo 2013, l'Agenzia delle entrate ha sciolto il dubbio sollevato, osservando che, a favore di una più ampia applicazione delle misure introdotte dalla normativa in esame, l'articolo 13- ter dispone la modifica dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, rubricato "Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale" ed inserito nel titolo III, concernente "Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi"; in tal senso, nella menzionata circolare emanata dall'Agenzia delle entrate, si chiarisce che lo scopo della disposizione va quindi ravvisato non nella finalità di introdurre specifiche misure di contrasto all'evasione nel settore edile, ma in quella di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti; valutato che, a giudizio dell'interrogante: lo scenario che si sta configurando appare quindi paradossale se si considera il pericolo che, in molti casi, costi e tempi dell'attività amministrativa necessaria agli adempimenti documentali relativi alle prestazioni d'appalto e subappalto finiranno per superare costi e tempi delle prestazioni stesse; in particolare, qualsiasi rapporto posto in essere tra imprese, che non sia riconducibile a compravendita o cessione con posa in opera, sembra possa rientrare nel contratto di appalto, con tutti gli obblighi che derivano da una siffatta interpretazione e, conseguentemente, il mancato rispetto di quegli indirizzi di sburocratizzazione e accelerazione dei termini di pagamenti pure intrapresi dall'Italia per perseguire il rilancio dell'economia; stando alla lettera della citata circolare n. 2 e in assenza di ulteriori precise delimitazioni dell'ambito di applicazione, la disposizione infatti interviene indipendentemente dal valore del contratto e dalla tipologia dell'attività svolta e, quindi, le sanzioni potrebbero trovare applicazione anche per casistiche marginali; secondo quanto pubblicato dal quotidiano «Italia Oggi», il 12 novembre 2012, la sanzione minima di 5.000 euro che rischia il committente che non abbia verificato, prima di procedere al pagamento dell'appaltatore, il corretto adempimento da parte di quest'ultimo e dei suoi eventuali subappaltatori degli obblighi tributari relativi al contratto stesso, sarà in molti casi sproporzionata, perché non limitata al corrispettivo del contratto (come previsto invece per la responsabilità solidale tra l'appaltatore e il subappaltatore) e finirà per penalizzare soprattutto le imprese di piccole dimensioni; in altri casi è plausibile che l'appaltatore e il subappaltatore, che non hanno ricevuto ancora il pagamento dal proprio committente delle fatture già emesse per il contratto, non riusciranno più ad ottenere la retribuzione proprio a causa del mancato pagamento determinato dall'impossibilità di versare la relativa Iva; valutato inoltre che, sempre a giudizio dell'interrogante: particolarmente grave appare la situazione che si viene a creare nel settore agricolo, dove è richiesto alla totalità degli operatori del settore, anche di modeste dimensioni, di assumere la certificazione, da parte del prestatore di servizi, di aver assolto agli adempimenti in materia di Iva e di versamento delle ritenute, anche con riferimento ad appalti di modico valore contrattuale; per rendersi conto dell'effetto, particolarmente gravoso nel settore agricolo, indotto dall'estensione del campo di applicazione della disciplina richiamata, è sufficiente immaginare il caso di un agricoltore che affidi a un contoterzista le lavorazioni del proprio fondo agricolo con corrispettivo pattuito di poche decine di euro. Con le nuove disposizioni, tale agricoltore, prima di effettuare il pagamento, dovrà farsi consegnare le dichiarazioni necessarie oppure effettuare in proprio i controlli richiesti; un sistema di tal fatta potrebbe quindi comportare, anche per valori di importi minimi, sanzioni pesantissime per gli agricoltori (da 5.000 a 200.000 euro), il più delle volte micro o piccoli imprenditori; inoltre, a fronte del grande e diversificato numero di appalti e clienti di ogni impresa agricola e agromeccanica, le nuove regole comportano ulteriori e notevoli aggravi burocratici per gestire le richieste di autocertificazioni, con un conseguente aumento dei costi gestionali; se la responsabilità solidale può avere un senso in riferimento ai grandi appalti per l'edilizia e i trasporti, in ambito agricolo, la stessa disciplina rischia di essere applicata alle semplici operazioni di coltivazione in conto terzi che gli agricoltori affidano regolarmente alle imprese agromeccaniche: l'effetto paradossale è che, in casi del genere, su incarichi di poche centinaia di euro graverebbero gli stessi vincoli burocratici pensati per la realizzazione di grandi opere; considerato inoltre che, a parere dell'interrogante: in un periodo di crisi, in cui la circolazione del denaro è rallentata e le aziende chiudono spesso a causa della mancanza di liquidità, estendere la responsabilità solidale nei contratti di appalto rischia di far collassare il settore primario, generando un aggravio di burocrazia nonché un massiccio aumento dei costi gestionali, e, forse, può costituire un boomerang per il rispetto delle disposizioni, favorendo, di ritorno, percorsi alternativi e poco ortodossi; si tratta di una misura che va contro ogni proposito di semplificazione degli adempimenti gravanti sulle imprese e che, impropriamente, trasferisce su di esse il compito di controllare la regolarità fiscale dei soggetti coinvolti nei contratti di appalto, compito ispettivo che compete invece all'Amministrazione finanziaria - col rischio di ingenerare una condizione di contrasto rispetto alle direttive comunitarie e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, si chiede di sapere: quali orientamenti, nell'ambito delle rispettive competenze, i Ministri in indirizzo intendano esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa, posto che le disposizioni introdotte dall'articolo 13- ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a giudizio dell'interrogante rischiano di provocare ulteriori difficoltà alle imprese e, in particolare, a quelle di piccole dimensioni, soprattutto nel settore agricolo e agrimeccanico, già costrette a fronteggiare una grave crisi economica e una elevata pressione fiscale; quali iniziative, conseguentemente, intendano intraprendere nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di porre rimedio ad una disposizione normativa che, come esposto in premessa, appare all'interrogante paradossale e controversa, che determina ulteriori rallentamenti nell'ambito dell'esercizio di impresa e i cui oneri e adempimenti fiscali, burocratici e amministrativi, rappresentano i maggiori ostacoli penalizzanti per chi intende avviare un'attività imprenditoriale nel Paese; se, infine, non intendano assumere specifiche misure affinché la stessa Agenzia delle entrate fornisca un ulteriore chiarimento su quali siano i contratti di appalto da assoggettare alla disciplina di cui all'articolo 13- ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e se, nell'ambito di tale iniziativa, intendano favorire l'esclusione delle imprese del settore agricolo e agromeccanico di piccole dimensioni dall'applicazione delle predette disposizioni. (3-00012)

 
Cronologia
martedì 26 marzo
  • Parlamento e istituzioni

    Il Ministro degli esteri Giulio Terzi si dimette in seguito alla decisione del Governo di far rientrare in India i militari Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, ritenuti responsabili della morte di due pescatori indiani avvenuta nel corso di un'operazione antipirateria. Il Presidente del Consiglio Mario Monti assume ad interim l'incarico.



martedì 9 aprile
  • Politica estera ed eventi internazionali

    In Siria viene rapito Domenico Quirico, giornalista del quotidiano La Stampa. Sarà liberato l'8 settembre.