Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00260 presentata da MARCHI MAINO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 05/06/2013
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00260 presentato da MARCHI Maino testo di Mercoledì 5 giugno 2013, seduta n. 29 MARCHI , CAUSI e VERINI . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: il patto di stabilità interno per gli enti locali è attualmente disciplinato dall'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, come successivamente modificato ed integrato dall'articolo 1, commi 428-447, della legge di stabilità per il 2013; il rispetto del patto di stabilità per gli enti locali consiste nel raggiungimento di uno specifico obiettivo di saldo finanziario – calcolato quale differenza tra entrate e spese finali, comprese dunque le spese in conto capitale, con l'eccezione di alcune voci – espresso in termini di competenza mista; nel corso della legislatura i meccanismi di calcolo degli obiettivi di saldo sono stati rivisti più volte: mentre nella prima parte della legislatura, il saldo obiettivo di ciascun ente è stato rapportato al saldo finanziario raggiunto dall'ente medesimo in un esercizio precedente, a partire dal 2011, con la legge n.220 del 2010, gli obiettivi sono stati ancorati alla capacità di spesa di ciascun ente locale, corrispondente al livello di spesa corrente mediamente sostenuto in un triennio, criterio che ha reso ancor più stringenti ed impegnativi gli obiettivi da raggiungere; in particolare, per gli anni dal 2013 al 2016, il saldo obiettivo viene determinato, per ciascun ente, applicando alla spesa corrente media da esso sostenuta nel triennio 2007-2009 – così come desunta dai certificati di conto consuntivo – determinati coefficienti, fissati in maniera differenziata per le province e i comuni; ai fini della determinazione dell'obiettivo per ciascun anno, quindi, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione; l'assenza di un maggiore dettaglio nella tipizzazione delle spese da prendere in considerazione ai fini del rispetto del patto determina una situazione paradossale nel caso degli enti locali che gestiscono funzioni e servizi in maniera associata, poiché, come espressamente previsto in alcune circolari del Ministero dell'economia e delle finanze, «dalle spese sostenute dall'ente capofila della gestione medesima non è esclusa la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali»; l'applicazione di questa disposizione ha determinato in moltissimi casi il mancato rispetto degli obiettivi del patto da parte degli enti capofila con conseguente taglio dei trasferimenti e difficoltà, se non impossibilità, di approvazione dei bilanci; è evidente la «schizofrenia» di un sistema normativo che, da un lato obbliga gli enti locali all'utilizzo delle forme associative per la gestione di servizi e funzioni e, dall'altro, penalizza in termini finanziari l'ente capofila di quelle gestioni–: se il Governo intenda intervenire per superare questa paradossale penalizzazione di alcuni enti locali con una iniziativa normativa che escluda dalle spese correnti del comune capofila quelle effettuate per conto degli altri comuni. (5-00260)