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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00319 presentata da COSCIA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 12/06/2013

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00319 presentato da COSCIA Maria testo presentato Mercoledì 12 giugno 2013 modificato Giovedì 13 giugno 2013, seduta n. 33 COSCIA , GHIZZONI , CAROCCI , MALPEZZI , ROCCHI . — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che: l'articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, ha stabilito che «(...) il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale abilita all'insegnamento nella scuola elementare (...)»; l'articolo 15, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, stabilisce che «I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare»; inoltre l'articolo 197, comma 1, del decreto interministeriale 10 marzo 1997 ha stabilito che «è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale» e l'articolo 2, comma 1, decreta che: «I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'articolo 9, comma 2, della citata legge n.444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n.297 del 1994»; per tutti i diplomati magistrali e per coloro che abbiano conseguito il titolo di istituto magistrale non risulta essere mai stato posto l'obbligo a frequentare il successivo corso di laurea abilitante in scienze della formazione e di conseguenza è evidente l'attuale riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante in virtù delle succitate norme; in data 11 marzo 2013 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha sottoscritto il CCNL mobilità scuola statale il quale sancisce che: «Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1997.»; la Corte costituzionale, con la sentenza n.466 del 1997, obiter dictum , ha sostenuto che il diploma magistrale «è in sé abilitante», a prescindere dai concorsi a cattedra; mai prima d'ora, era stato messo in discussione il valore di abilitazione all'insegnamento dei diplomi di maturità magistrale, in quanto né i concorsi per titoli ed esami per la scuola primaria, né i corsi ex decreto ministeriale n.85 del 2005 hanno mai avuto funzione di abilitazione all'insegnamento, costituendo, i primi, semplice procedura concorsuale per l'arruolamento nelle scuole statali senza finalità abilitanti, i secondi corsi finalizzati esclusivamente all'acquisizione della cosiddetta «idoneità» all'inserimento nelle graduatorie permanenti/ad esaurimento; per i diplomati magistrali non risulta essere mai stato posto l'obbligo a frequentare il successivo corso di laurea abilitante in scienze della formazione e di conseguenza è evidente l'attuale riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante in virtù delle succitate norme; l'articolo 15, comma 16, del decreto ministeriale 10 settembre 2012, n.249, istituisce «percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria»; tale disposto è ad avviso degli interroganti in sé incoerente con la delega conferita dall'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244, in quanto finalizzato a conferire una «abilitazione» a personale docente già, per legge, abilitato, e che certamente non necessita di una «formazione iniziale», giacché trattasi di personale che ha completato un corso di studio professionalizzate concluso con un esame di Stato avente funzione di conseguimento sia del titolo di studio di «maturità» sia della qualifica professionale di «abilitazione» magistrale e che, in molti casi, presta da anni servizio nelle scuole primarie statali o paritarie; è attestato e comprovato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha, nel corso degli anni, riconosciuto quali titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria italiana diplomi di scuola secondaria di II grado, di livello, quindi, equiparabili al diploma di maturità magistrale, conseguiti in altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare in Romania ed appare quindi non solo immotivata qualunque forma di disparità di trattamento e discriminazione tra cittadini italiani in possesso di titolo definito per legge abilitante e cittadini di altri Stati membri in possesso di titolo analogo e definiti anch'essi abilitati nei rispetti Paesi, ai quali lo Stato italiano ha consentito l'accesso alle graduatorie permanenti/ad esaurimento, se non addirittura al ruolo, senza che a quest'ultimi fosse richiesto il superamento di alcuna procedura concorsuale per titoli ed esami; si apprende che, in questi giorni, a seguito di diverse denunce giunte in sede europea circa il mancato riconoscimento della qualifica italiana per lo svolgimento dell'attività di insegnante del ciclo prescolastico o primario in altro Stato membro, la Commissione europea, attraverso EU Pilot, dopo aver esaminato la legislazione italiana, è giunta alla conclusione che per insegnare nella scuola primaria è «giuridicamente necessario essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: laurea in scienze dell'educazione primaria e diploma di maturità magistrale», chiarendo, altresì, che il superamento del concorso è necessario soltanto per ottenere una assunzione a tempo indeterminato nelle scuole statali, predisponendo a tal fine la elaborazione di una lettera di richiamo alle autorità italiane per chiarire e riconsiderare la posizione finora adottata sulla questione–: se non intenda, considerata l'interpretazione fornita dalla Commissione europea, provvedere all'attuazione, con apposite iniziative, del riconoscimento del valore abilitante dei corsi di istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-98 e conclusi entro l'anno scolastico 2001-02 così da ridurre il rischio di sanzioni da parte delle autorità dell'Unione europea e di eventuali azioni di rivalsa da parte dei cittadini italiani privati arbitrariamente e senza giustificato motivo della possibilità di esercitare quanto in loro diritto. (5-00319)





 
Cronologia
sabato 8 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali

    In Afghanistan, nella zona occidentale di Farah, un soldato italiano resta ucciso e altri tre feriti nel corso di un attacco. La vittima è Giuseppe La Rosa.



mercoledì 12 giugno
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva la proposta di legge recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (C. 482), che sarà licenziata definitivamente dal Senato il 18 luglio (legge 19 luglio 2013, n. 87).



lunedì 17 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali

    A Lough Erne, nell'Irlanda del Nord, i leader dei paesi del G8 discutono di lotta all'evasione fiscale, trasparenza e commercio. Sottoscrivono inoltre un comunicato che auspica una soluzione politica della crisi siriana.