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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00851 presentata da ANTEZZA MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 13/06/2013

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00851 presentato da ANTEZZA Maria testo presentato Giovedì 13 giugno 2013 modificato Lunedì 1 luglio 2013, seduta n. 43 ANTEZZA , OLIVERIO , CENNI , MONGIELLO , DAL MORO , CARRA , FERRARI , VALIANTE . — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che: la legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013) dispone l'abrogazione delle norme che consentono alle società agricole di optare per l'applicazione di un regime fiscale più favorevole di cui ai commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) disponendo altresì che le opzioni esercitate ai sensi dei medesimi commi perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014, ossia a partire dal 2015; sulla base di quanto stabilito dal comma 561 della medesima legge di stabilità 2013, le norme da essa recate entrano in vigore dal periodo d'imposta in corso al 1 o gennaio 2013; sulla base di tali fonti normative l'Agenzia delle entrate con la circolare n.12/E, del 3 maggio 2013, di commento alle novità fiscali, chiarisce che poiché l'entrata in vigore dell'abrogazione dei regimi agevolati decorre dal 1 o gennaio 2013, dal medesimo periodo di imposta in corso, gli imprenditori non possono più esercitare le opzioni per i regimi agevolati di cui ai commi 1093 e 1094, mentre le opzioni già esercitate ai sensi dei predetti commi 1093 e 1094 perdono efficacia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 (dal 2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare); le norme abrogate sono disposizioni importanti per le imprese agricole; infatti, il comma 1093 consente alle società di persone, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative, con la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, di optare per l'imposizione dei redditi su base catastale ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi: in base a tale articolo il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso; con il successivo articolo 34, si specifica che il reddito agrario è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale; il comma 1094, invece, prevede per gli imprenditori agricoli, ovvero società di persone e società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitassero esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, la determinazione forfetaria del reddito mediante l'applicazione all'ammontare dei ricavi del coefficiente di redditività del 25 per cento; in queste ipotesi, la tassazione con metodo forfetario rappresenta il regime naturale e non è prevista alcuna possibilità di optare per una tassazione di impresa; fino ai chiarimenti dell'Agenzia delle entrate, le disposizioni recate dalla legge di stabilità sono state intese diversamente dal settore agricolo che riteneva di poter fruire di un periodo di transizione di due anni in cui poter ancora esercitare l'opzione verso i suddetti regimi agevolati il cui superamento è stato duramente osteggiato e numerose sono state le proposte di tutto l'arco parlamentare per trovare una soluzione più condivisa e sostenibile dalle imprese agricole in un momento di grave crisi economica come l'attuale; ai sensi del comma 514 dell'articolo 1 della citata legge di stabilità si prevede, in ogni caso, la possibilità che il Ministero dell'economia e delle finanze adotti delle disposizioni transitorie per l'applicazione del precedente comma 513 che abroga il regime fiscale più favorevole di cui ai commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296–: se il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga urgente assumere le adeguate iniziative per consentire alle imprese agricole di poter effettuare l'opzione verso i regimi fiscali più favorevoli di cui ai commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 anche nei periodi di imposta 2013 e 2014; se i Ministri interrogati non ritengano urgente, nell'ambito del periodo transitorio, definire una nuova disciplina fiscale da applicare ai redditi delle imprese agricole meno penalizzante rispetto a quanto stabilito dalla legge di stabilità 2013, ripensando ad un possibile ripristino della regolamentazione precedente che possa consentire alle società agricole di optare per l'applicazione del regime fiscale più favorevole. (4-00851)

 
Cronologia
mercoledì 12 giugno
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva la proposta di legge recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (C. 482), che sarà licenziata definitivamente dal Senato il 18 luglio (legge 19 luglio 2013, n. 87).



lunedì 17 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali

    A Lough Erne, nell'Irlanda del Nord, i leader dei paesi del G8 discutono di lotta all'evasione fiscale, trasparenza e commercio. Sottoscrivono inoltre un comunicato che auspica una soluzione politica della crisi siriana.