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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00003-bis-B/064 presentata da MISURACA DORE (AREA POPOLARE (NCD-UDC)) in data 04/05/2015

Atto Camera Ordine del Giorno 9/00003-bis-B/064 presentato da MISURACA Dore testo di Lunedì 4 maggio 2015, seduta n. 420 La Camera, considerate le numerose modifiche che l'atto Camera N. 3 e abb.- bis -B apporta al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato D.P.R. n.361/1957), relative alle disposizioni concernenti la presentazione delle candidature e l'ammissione delle liste elettorali, in particolare: 1) l'articolo 18- bis , comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957: «Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna delle liste, nei collegi plurinominali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima»; 2) l'articolo 18, comma 3- bis , del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957: «Salvo quanto previsto dai comma 3, alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile»; 3) l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957: «A pena di nullità dell'elezione nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in un altro collegio plurinominale e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»; 4) l'articolo 22, comma 1, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.361/1957 in base al quale l'Ufficio centrale circoscrizionale «riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 8- bis, cancellando gli ultimi nomi, e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 8- bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo e al quarto periodo del medesimo comma»; 5) l'articolo 22, comma 6- bis del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 in base al quale l'ufficio centrale circoscrizionale: «comunica I nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19 e comunica eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente: a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18- bis , comma 3, Inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 8- bis , comma 3- bis ; b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a) , non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18- bis , comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18- bis , comma 3- bis ; 6) l'articolo 22, comma 6- ter del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957: «a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18- bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente: a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18- bis , comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 8- bis , comma 3- bis ; b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a) , non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18- bis , comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18- bis , comma 3- bis ; considerata la complessità delle predette disposizioni e l'esigenza di una loro interpretazione certa ed univoca e di una loro applicazione uniforme da parte di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali nonché dell'Ufficio centrale nazionale, impegna il Governo e, in particolare, il Ministero dell'interno affinché predisponga adeguate istruzioni agli Uffici centrali circoscrizionali e all'Ufficio centrale nazionale, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti: il requisito della successione interna delle liste secondo un ordine alternato dei candidati dei due sessi riguarda la lista, comprensiva del candidato/a capolista, e non solo l'elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico che sono oggetto del voto di preferenza; il combinato disposto del limite dei 60 per cento di candidati dello stesso sesso per i capilista nel collegi plurinominali di una circoscrizione, limite che è riferito ai candidati e non alle candidature (a differenza del limite del 50 per cento per ciascuno dei due sessi nel complesso delle candidature circoscrizionali, che è riferito alle candidature), nonché del limite di dieci collegi plurinominali, in una o più circoscrizioni, per uno stesso candidato capolista, non esclude che una sola persona possa essere candidato/a capolista anche in tutti i collegi plurinominali di una circoscrizione, purché essa non abbia più di dieci collegi plurinominali. Infatti, oltre al tenore letterale della disposizione, che non lascia adito a dubbi interpretativi, occorre considerare che la persona candidata capolista in più collegi plurinominali, in caso di plurielezione, deve esercitare l'opzione in un collegio plurinominale e che, di conseguenza, negli altri collegi plurinominali sono eletti i candidati o le candidate che hanno conseguito il maggior numero di preferenze, e ciò anche a tutela dell'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza; nel caso in cui non venga ammessa (per una delle ragioni previste dalle norme vigenti) la candidatura di un capolista oppure nel caso di una sua rinuncia alla candidatura stessa, è possibile sostituire detto capolista, ai sensi dell'articolo 22, primo comma, numero 6- ter) , lettera a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica n.6- ter) , lettera a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica b, 361 del 1957, inserendo «in coda» alla lista un candidato supplente dello stesso sesso, facendo diventare capolista (per «slittamento verso l'alto» di tutta la lista) il primo candidato dell'elenco; qualora, effettuando tali operazioni, non risultino rispettati l'ordine alternato di genere, il limite del 50 per cento di candidature dello stesso sesso o la quota massima del 60 per cento di capolista del medesimo sesso, è invece possibile procedere sostituendo il capolista con il candidato supplente dello stesso sesso; solo come estrema ratio, cioè solo nel caso sia proprio impossibile effettuare la sostituzione (ad esempio, in assenza di candidati supplenti) la lista rimane priva del capolista; considerata la possibilità di rinuncia alla candidatura (fattispecie esplicitamente introdotta nel decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 con il comma 6- ter dell'articolo 22), è necessario che gli Uffici centrali circoscrizionali ricevano tempestiva comunicazione dell'eventuale rinuncia in altra o altre circoscrizioni, al fine della valutazione dei rispetto dei limiti numerici relativi alle candidature in più collegi, vale a dire il limite di un massimo di dieci collegi plurinominali per un candidato/a capolista e di un solo collegio plurinominale per I candidati che non sono capolista (comunicazione ulteriore rispetto a quella di cui all'articolo 22, comma 6- bis ). 9/3- bis -B/ 64 . Misuraca .

 
Cronologia
venerdì 1° maggio
  • Politica, cultura e società
    Si inaugura l'Esposizione universale (Expo) Milano 2015, sul tema "nutrire il pianeta, energia per la vita". Si concluderà il 31 ottobre.

lunedì 4 maggio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva in seconda lettura in via definitiva la proposta di legge recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati (C. 3-bis-B e abb.), licenziata con modificazioni dal Senato il 27 gennaio (legge 6 maggio 2015, n. 52).



martedì 5 maggio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva in seconda lettura, con modificazioni, la proposta di legge recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (C. 342-957-1814-B), che sarà definitivamente licenziata dal Senato il 19 maggio (legge 22 maggio 2015, n. 68).