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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00925 presentata da MONGIELLO COLOMBA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 30/06/2015

Atto Camera Mozione 1-00925 presentato da MONGIELLO Colomba testo di Lunedì 6 luglio 2015, seduta n. 455 La Camera, premesso che: per impedire le frodi nel settore caseario e del latte per il consumo umano ed al fine di non consentire che in tali prodotti vi potessero essere inseriti anche latti in polvere altrimenti destinati alla produzione per uso zootecnico ed incentivati con premi della politica agricola comune (PAC), con la legge 11 aprile 1974, n.138 e successive modificazioni, è stato disposto che: «Art. 1. 1. È vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare: a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati; b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere o con altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati; c) prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere a) e b) o derivati comunque da latte in polvere; d) bevande ottenute con miscelazione dei prodotti di cui alle lettere a) e b) con altre sostanze, in qualsiasi proporzione; è altresì vietato detenere latte in polvere negli stabilimenti o depositi, e nei locali annessi o comunque intercomunicanti, nei quali si detengono o si lavorano latti destinati al consumo alimentare diretto o prodotti caseari; è escluso dal divieto di cui al primo comma il latte liquido ottenuto dal latte in polvere puro o miscelato con altre sostanze che abbia subito tutti i trattamenti idonei a qualificarlo del tipo “granulare e a solubilità istantanea” e che sia destinato al consumo alimentare immediato dell'utente, purché il suddetto prodotto sia distribuito tramite apparecchiature automatiche e semiautomatiche nelle quali la miscelazione del latte in polvere con le altre sostanze avvenga al momento stesso in cui l'utente si serve dell'apparecchiatura. La dose massima di bevanda fornita per ogni singola erogazione non può superare i 150 centilitri. È vietata l'installazione di distributori che forniscono bevande di cui al presente comma nei bar, ristoranti e luoghi affini; negli alberghi e nelle mense, di qualunque genere e tipo, tale divieto è limitato alle cucine ed ai locali adibiti alla distribuzione ed al consumo dei pasti»; stando al contenuto di un articolo pubblicato sul Corriere della Sera del 28 giugno 2015, a pagina 27, sembrerebbe che la Commissione europea voglia iniziare una procedura di infrazione contro l'Italia accusata di avere nel proprio ordinamento la legge 11 aprile 1974, n.138, in materia di norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana; secondo il citato articolo, la Commissione europea avrebbe intrapreso l’ iter di messa in mora contro l'Italia perché la legge n.138 del 1974 sarebbe limitativa della libera circolazione delle merci in quanto impedirebbe di produrre formaggi tramite l'utilizzo di latte in polvere; una tale asserzione della Commissione europea sarebbe talmente paradossale ed assurda che, se fosse vera, neppure meriterebbe di essere presa in considerazione e di fornirle risposte giustificative: sin dall'inizio della civiltà umana, il formaggio si realizza con solo latte intero e mai alcuno, in nessuna parte del mondo, ha messo in discussione una tale evidente, banale, ovvietà; ove poi anche il possibile giustificativo che la Commissione sembrerebbe richiamare per avanzare l'abrogazione della legge n.138 del 1974, volesse essere preso in considerazione, ossia che se l'Italia intendesse proteggere il proprio patrimonio per la qualità agroalimentare e la trasparenza verso i consumatori, avrebbe la possibilità di farlo tramite l'uso delle denominazioni di origine, tale ulteriore tesi sarebbe ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo del tutto illogica e priva di coerenza. Infatti le denominazioni di origine tutelate dall'Unione europea sono volte a proteggere il nome dei luoghi che designano determinati prodotti che in essi vi nascono e vi prendono reputazione per il peculiare motivo che sono i territori di origine che li rendono irripetibili altrove. Si tratta di un concetto che specializza gli attributi dei prodotti agricoli ed alimentari e non può essere preso a motivo per attribuire al regime di tutela delle DOP e delle IGP il rango di normativa generale sulla gestione per la qualità alimentare e la tutela della salute, ciò che invece ben può perseguire, ed infatti per questo è stata approvata, la legge n.138 del 1974; ad ogni modo, vale la pena far presente che in Italia, la normativa applicabile, da quasi un secolo, definisce chiaramente cosa sia il formaggio, segnatamente per impedire che a suo danno si possano compiere frodi e atti illeciti. Si fa riferimento all'articolo 32 del regio decreto legge 15 ottobre 1925, n.2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n.562, recante «Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari»; tale articolo dispone che «Il nome di formaggio o cacio è destinato al prodotto che si ricava dal latte intero, ovvero parzialmente o totalmente scremato, oppure dalla crema, in seguito a coagulazione acida o presamica, anche facendo uso di fermenti e di sale da cucina»; fatto salvo il chiaro, inappuntabile ed indiscutibile quadro normativo italiano in materia di formaggi, vale la pena anche ricordare che il prestigio e la grande reputazione italiana in tema di prodotti caseari la pone al vertice del commercio internazionale e della rinomanza del pubblico che la visita, proprio perché dedica uno zelo unico ed un rigore elevatissimo nel sapere produrre una vastissima tipologia di formaggi utilizzando solo e semplicemente latte intero, caglio e sale con le particolarità e le specializzazioni che ogni territorio e tradizione locale poi gli applicano, tra cui i caratteri delle designazioni delle denominazioni di origine; è impensabile che l'Italia abdichi al proprio regime di protezione della qualità dei formaggi e non è ipotizzabile che, per questa fattispecie, in ragione di un quasi incredibile principio della libera circolazione delle merci, il Governo prenda pur minimamente in considerazione l'eventualità di procedere alla soppressione della legge n.138 del 1974 o ricerchi motivi ulteriori a quelli assiomatici e basilari di rango principale che già la reggono, per doverne spiegare il perché della sua esistenza e del suo mantenimento nell'ordinamento nazionale, impegna il Governo: a non intraprendere alcuna iniziativa volta a porre in discussione la legge 11 aprile 1974, n.138; a sostenere tale normativa senza alcuna debolezza in ogni sede, segnatamente presso la Commissione europea; a far presente alla Commissione europea, ove essa abbia in animo di richiedere la soppressione della predetta legge, che la normativa italiana in materia di produzione lattiero casearia è tra le più progredite, garantiste e lungimiranti oggi esistenti, che le norme che regolano i divieti di utilizzo dei latti in polvere sono inderogabili per garantire la sicurezza sanitaria e la salute dei consumatori, e che ciò non pregiudica in alcun modo la libera circolazione delle merci, anzi ne garantisce la lealtà. (1-00925) « Mongiello , Oliverio , Fregolent , Michele Bordo , Realacci , Prina , Romanini , Taricco , Venittelli , Amato , Capone , Carella , Cassano , Marco Di Maio , Ferranti , Folino , Cinzia Maria Fontana , Galperti , Ginefra , Grassi , Lodolini , Losacco , Malisani , Mariano , Massa , Monaco , Narduolo , Patriarca , Pelillo , Rubinato , Senaldi , Blazina , Ventricelli , Vico , Zan , Fiorio , Casellato , Tentori , Montroni , Rostellato , Antezza , Carocci , Carloni , Scuvera , Mognato , Manzi , Capozzolo , D'Incecco , Iori , Paola Boldrini , Ragosta , Iacono , Giovanna Sanna , Manfredi , Moscatt , Sgambato ».

 
Cronologia
giovedì 25 giugno
  • Parlamento e istituzioni

    Il Senato approva, con 159 voti favorevoli e 112 contrari, l'emendamento 1.9000 interamente sostitutivo degli articoli del d.d.l. recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (S. 1934), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.



martedì 30 giugno
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera delibera l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni. (Doc. XXII n. 9-39). La Commissione, composta da venti deputati, è istituita per ventiquattro mesi dalla sua costituzione (successivamente prorogata fino al termine della XVII legislatura).



mercoledì 1° luglio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134), che sarà definitivamente licenziato dal Senato il 15 luglio (legge 17 luglio 2015, n. 109).