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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/01225 presentata da PINNA PAOLA (SCELTA CIVICA PER L'ITALIA) in data 15/01/2016

Atto Camera Interpellanza 2-01225 presentato da PINNA Paola testo di Venerdì 15 gennaio 2016, seduta n. 548 I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della giustizia, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che: i requisiti per l'adozione, internazionale e nazionale, sono previsti dall'articolo 6 della legge n.184 del 1983, come modificata dalla legge n.149 del 2001 e dal decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n.154. La disposizione sopracitata prevede la sussistenza di diversi elementi alcuni dei quali possono essere verificati formalmente, come il rispetto di determinati limiti di età e il requisito della stabilità del rapporto fra i coniugi, mentre altri richiedono una valutazione più complessa; infatti, in base al suddetto articolo 6 gli aspiranti genitori adottivi «devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il minori che intendano adottare», Per la verifica di questi requisiti occorre una valutazione approfondita nei contenuti e nelle modalità del rapporto di coppia, che viene espletata dai tribunali per i minorenni e realizzata tramite i servizi socio assistenziali degli enti locali, anche in collaborazione con i servizi delle aziende sanitarie locali. Dunque, il tribunale per i minori dispone la verifica preventiva dei presupposti ed esegue gli accertamenti ritenuti necessari al fine di accertare e dichiarare l'idoneità della coppia che ha proposto la dichiarazione di disponibilità; nello specifico: il tribunale per i minorenni incarica i servizi sociali del compito di conoscere la coppia e di valutarne le potenzialità genitoriali raccogliendo informazioni sull'ambiente familiare, sulle motivazioni della domanda, nonché sulla situazione personale e sociale dei coniugi. In altri termini, i servizi sociali devono valutare le risorse, i limiti, le convinzioni, le attitudini degli aspiranti genitori, il desiderio di entrambi all'adozione nonché la loro situazione socio-economica. Al termine del periodo di accertamento i servizi devono redigere una relazione conclusiva. Tale documento viene inviato al tribunale per i minorenni di competenza che lo esamina e successivamente convoca la coppia per uno o più colloqui. A seguito dei suddetti incontri, il tribunale può stabilire che la coppia è idonea all'adozione, che non è idonea o, ancora, può disporre ulteriori approfondimenti rinviando nuovamente i coniugi ai servizi socio-assistenziali; ne consegue che i coniugi che aspirano ad adottare un bambino sono sottoposti a una sorta di «processo», essendo valutati e rivalutati. Un tale iter è previsto unicamente in Italia, il solo Paese in cui i tribunali dei minorenni hanno totale potere decisionale sull'idoneità delle coppie, facoltà che per al tra applicano spesso con eccessiva discrezionalità introducendo, in taluni casi, ulteriori limiti oltre quelli già previsti dalla legge. Come affermato da Marco Griffini, presidente dell'associazione Amici dei bambini (Ai.bi.), «c'e una cultura negativa intorno alla coppia che vuole adottare. La coppia viene supervalutata, superselezionata, quando invece andrebbe accompagnata. La maggior parte delle coppie finisce per rinunciare in partenza, anziché affrontare questa via crucis »; l'Ai.bi. ha recentemente denunciato le ingiustizie e lo stato di abbandono dell'intero sistema delle adozioni nel nostro Paese: negli orfanotrofi italiani vi sono più di trentacinquemila bambini, cosiddetti «minori fuori famiglia», tuttavia, le adozioni nazionali sono pochissime aggirandosi annualmente fra le 1.000 e le 1.300. I dati peggiorano sul fronte delle adozioni internazionali che si sono dimezzate negli ultimi tre anni. Il calo dovuto a una diminuzione sia delle domande sia delle disponibilità all'adozione internazionale e le cause sono spesso da ricercare nella complessità delle storie dei bambini adottabili, nei tempi lunghi e incerti della procedura adottiva e negli alti costi dell'adozione internazionale; vi è, inoltre, un importante problema di trasparenza dei dati. A tal riguardo e stata da più fronti denunciata l'inefficienza della Commissione per le adozioni internazionali (Gai), che da acini non organizza un incontro con le delegazioni straniere né pubblica i dati sul numero dei bambini adottati all'estero. Il Permanent Bureau della Conferenza di diritto internazionale privato de L'Aja ha richiamato l'Italia per il mancato rispetto delle linee guida sull'operatività della Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a il 29 maggio 1993, e la mancata trasmissione dei dati relativi alle, adozioni internazionali; in secondo luogo, nell'ottavo rapporto di aggiornamento (2014-2015) sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, redatto da un gruppo di lavoro composto da 90 soggetti del terzo settore e coordinato da Save the Children Italia, viene fatto presente che la banca dati nazionale dei minori adottabili e delle coppie disponibili all'adozione, prevista dal decreto 15 febbraio 2013 del Ministero della giustizia, non operativa in tutti i tribunali per i minorenni presenti sul territorio nazionale. Da ciò deriva, come affermato nell'ottavo dossier , «la difficoltà nel garantire a ogni bambino adottabile la scelta di una famiglia, con ritardi negli abbinamenti e scarse opportunità per i bambini “speciali”, ovvero di più difficile adozione. Ma soprattutto in questo modo non si è in grado di quantificare l'effettiva situazione e quantità dei minorenni che pur essendo adottabili non vengono adottati»; un'ulteriore problematicità si rileva per quanto concerne le adozioni internazionali da Paesi che non hanno ratificato la Convenzione de L'Aja del 1993 e in cui, nella maggior parte dei casi, il principio di sussidiarietà dell'adozione (desumibile dal combinato disposto degli articoli 7, 8, 9, 20, 21 della Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989, inserita nell'ordinamento italiano con legge n.176 del 1991) e le altre tutele preventive e protettive dei diritti dell'infanzia vengono applicati in minor misura. Un recente e autorevole studio « The best interests of the child in intercountry adoption », pubblicato da UNICEF nel 2014, indica che tale fenomeno e in crescita e riguarda il 78 per cento delle adozioni in Belgio, il 72 per cento di quelle in Francia e il 54 per cento in Italia; infine, come testimoniato dalle coppie che hanno scelto di intraprendere questo percorso, per gli aspiranti genitori ai problemi da sempre presenti (quali gli alti costi, gli anni di attesa e le difficoltà burocratiche) oggi si aggiunge un nuovo ostacolo: la mancanza di fiducia e di certezze. In definitiva, il sistema organico di politiche per l'infanzia su cui il nostro Paese si era impegnato con la ratifica della Convenzione de L'Aja del 1993 non è stato ancora realizzato–: se ritengano opportuno avviare delle politiche sociali volte alla promozione delle adozioni nazionali e internazionali, rendendo più semplice e confortevole il percorso delle coppie che scelgano e il adottare un minore e diffondendo la «cultura dell'adozione»; se condividano l'opportunità di avviare un percorso di snellimento per quanto concerne la burocrazia relativa alle adozioni, anche attraverso una revisione dell'attuale normativa, sempre valorizzando il principio dell'interesse superiore del bambino come considerazione essenziale nella legislazione e nelle procedure che disciplinano l'adozione stessa; quali iniziative intendano mettere in atto per assicurare la piena operatività della banca dati nazionale dei minori adottabili e delle coppie disponibili all'adozione, prevista dal decreto 15 febbraio 2013 del Ministro della giustizia, e la promozione di protocolli operativi con i tribunali per i minorenni per l'attivazione di percorsi formativi delle coppie che presentano domanda di adozione; se intendano adottare particolari iniziative a sostegno alle adozioni complesse, con riferimento ai minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n.104; quali iniziative intendano adottare al fine di garantire un follow-up sistematico sul benessere dei bambini adottati durante gli anni precedenti e sulle cause e sulle conseguenze di eventuali interruzioni dell'adozione; quali iniziative intendano adottare per garantire l'operatività della Commissione per le adozioni internazionali al fine di consentire all'organo di esercitare un ruolo maggiormente incisivo soprattutto nella vigilanza e nel controllo delle procedure di adozione, in particolare nell'operatività degli enti autorizzati all'estero; se, in conformità con la Convenzione de L'Aja e con l'articolo 21, lettera d) , della Convenzione sui diritti del fanciullo, intendano garantire un monitoraggio efficace e sistematico di tutte le agenzie private di adozione, valutando la possibilità di gestire l'elevato numero di queste ultime e assicurando che le procedure di adozione non siano fonte di proventi finanziari per alcuna parte; se ritengano opportuno adoperarsi presso le opportune sedi istituzionali internazionali affinché il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale e le altre tutele preventive e protettive dei diritti dell'infanzia siano applicate pienamente nei Paesi che ad oggi non hanno ratificato la Convenzione de L'Aja, essendo in crescita le adozioni di minori provenienti da suddetti Paesi da parte di coniugi italiani. (2-01225) « Pinna , Caruso , Antimo Cesaro , Sottanelli , Galgano , Capua , D'Agostino , Capelli , Oliaro , Monchiero , Vargiu , Mazziotti Di Celso , Vecchio , Rabino , Fitzgerald Nissoli , Piepoli , Molea ».

 
Cronologia
martedì 22 dicembre
  • Parlamento e istituzioni

    Il Senato approva, con 162 voti favorevoli e 125 contrari, nel testo approvato dalla Camera, l'articolo unico del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (S 2111-B), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia (legge 28 dicembre 2015, n. 205).



venerdì 15 gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In Burkina Faso, un commando jihadista attacca un ristorante ed un albergo della capitale Ouagadougou, causando 30 vittime, tra cui un bambino italiano, Misha Santomenna, e oltre 50 feriti.

martedì 19 gennaio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva in via definitiva il d.d.l. di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (C. 3495) (legge 22 gennaio 2016, n. 9).