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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15094 presentata da ROSTELLATO GESSICA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 09/01/2017

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-15094 presentato da ROSTELLATO Gessica testo di Lunedì 9 gennaio 2017, seduta n. 720 ROSTELLATO . — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che: l'apicoltura in Italia è riconosciuta come attività d'interesse nazionale, utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale; le normative sul settore apistico sono varie e a tutti i livelli: a livello europeo, la normativa di riferimento è il regolamento (CE) n.1308 del 31 dicembre 2013; a livello nazionale il settore apistico è stato normato fin dal 1925 con il regio decreto n.2079 «Provvedimenti per la difesa dell'apicoltura» a cui è seguito il decreto ministeriale 27 marzo 1951 sulla «disciplina dell'allevamento delle api regine destinate all'esportazione»; con la legge 12 ottobre 1982, n.753, si è recepita la direttiva 409/1974 sul confezionamento, sull'etichettatura e sulla commercializzazione del miele a cui sono seguiti i decreti ministeriali 20 luglio 1984 relativi ai metodi ufficiali di analisi per il controllo delle caratteristiche di composizione del miele e il decreto ministeriale 25 ottobre 1985 che obbliga all'adozione di registri di carico e scarico di magazzino e reca la disciplina delle operazioni di miscelazione del miele. Solo con la legge n.313 del 2004 si ha finalmente una disciplina organica dell'apicoltura nell'ordinamento nazionale che prevede la denuncia di detenzione di alveari. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 viene creata l'anagrafe apistica nazionale il cui manuale operativo verrà approvato solo nel 2014 con decreto del Ministero della salute; a livello regionale esistono normative diversificate. Per quanto riguarda la regione Veneto il settore apistico è regolamentato dalla legge n.23 del 1994 «Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura»; l'articolo 7, comma 1, della legge regionale n.23 del 1994 del Veneto prevede che «I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devonofarne denuncia all'Unità locale socio-sanitaria competente, anche tramite le forme associate di cui all'articolo 2 -bis entro il trenta novembre di ogni anno»; all'articolo 11 è previsto che «Chiunque non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000»; l'articolo 6 della legge n.313 del 2004, invece, prevede, al comma 1, che a livello nazionale la denuncia per chi detiene apiari debba essere fatta entro il 31 dicembre e, al comma 3, che i «trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore»; inoltre, la legge n.154 del 2016 commina una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 4.000 euro in caso di violazione dell'obbligo di tale denuncia; nell'ambito del sistema delle fonti, il criterio gerarchico, abbinato a quello cronologico, prevede che una norma di pari grado o di grado superiore emanata successivamente ad una norma di pari grado o di grado inferiore prevalga su essa; in base a questo principio, la norma regionale è precedente a quella nazionale e quindi, ad avviso dell'interrogante, sarebbe logico pensare che la data per la comunicazione della denuncia di apiari a livello nazionale prevista al 31 dicembre prevalga su quella del 30 novembre prevista dalla legge regionale del Veneto; va inoltre sottolineato che la regione Veneto non ha provveduto ad aggiornare la legge n.23 del 1994 a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n.313 del 2004–: se gli apicoltori veneti, le loro associazioni e le Unità locali socio-sanitarie debbano considerare la data fissata a livello nazionale del 31 dicembre come data ultima per la comunicazione della denuncia di detenzione degli apiari anche ai fini dell'erogazione dei contributi europei e in relazione all'irrogazione delle eventuali sanzioni, in attesa che la regione aggiorni la normativa di riferimento. (4-15094)

 
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