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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/03367 presentata da SERRA MANUELA (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 10/01/2017

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-03367 presentata da MANUELA SERRA martedì 10 gennaio 2017, seduta n.737 SERRA, GIARRUSSO, MORONESE, BERTOROTTA, SANTANGELO, PAGLINI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che: l'articolo 1, comma 145, della legge 13 luglio 2015, n. 107, così come modificato dall'articolo 1, comma 231, lettera a) , della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al quale è stata data attuazione con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 aprile 2016, statuisce un credito d'imposta corrispondente al 65 per cento delle somme destinate a titolo di donazione alle scuole statali e paritarie italiane da parte di persone fisiche, enti non commerciali e imprese; tali somme verranno impiegate per la realizzazione di nuove strutture scolastiche o per la manutenzione o il potenziamento delle strutture già esistenti, nonché per interventi a sostegno dell'occupabilità degli studenti; i cittadini che decideranno di contribuire opereranno una scelta libera, individuando una qualsiasi scuola del territorio nazionale a cui destinare l'erogazione liberale. La scuola così individuata riceverà, in via indiretta, il 90 per cento delle somme destinatele, il restante 10 per cento sarà devoluto ad un fondo perequativo che verrà ripartito agli istituti scolastici presenti sul territorio italiano che risulteranno aver ricevuto erogazioni stimate in percentuale inferiore rispetto alla media nazionale; considerato che: l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione del 19 dicembre 2016 n. 155/E, stabiliva il codice tributo n. 6873 che potrà essere utilizzato dai donanti per beneficiare del credito d'imposta in ordine all'erogazione in denaro che intenderanno destinare ad una o più scuole; lo "s chool bonus " permetterà a coloro che effettueranno una donazione di usufruire di un credito d'imposta pari al 65 per cento del quantum delle erogazioni effettuate negli anni 2016 e 2017 e del 50 per cento per quelle eseguite nell'anno 2018; considerato inoltre che, a parere degli interroganti: il sistema scelto, sebbene astrattamente apprezzabile, se calato nella realtà in cui versano le regioni e i territori in cui si estende il Paese, ancora fortemente diseguali e disomogenei, appare discutibile non nelle intenzioni, ma nel merito e per i criteri impiegati; risulta evidente che adottare come criterio l'erogazione di una donazione a favore di una singola scuola, e non dell'intero sistema scolastico nazionale, porge il fianco, ancora una volta, ad una serie di problematiche annose che, ragionevolmente, si scorgeranno quando l'istituto della donazione dispiegherà chiaramente i suoi effetti; vi è il rischio concreto che una parte importante delle donazioni verrà devoluta alle scuole paritarie, rafforzando un sistema scolastico d' elite , mentre gran parte delle scuole statali versa in condizioni estremamente precarie sia in ordine all'edilizia scolastica sia in ordine alle competenze e preparazione acquisita dagli studenti. Sussiste ancora, in modo preoccupante, un gap tra le scuole del Centro Nord e del Centro Sud, a svantaggio di queste ultime; considerato altresì che: secondo un'indagine promossa da "Save the Children" risalente all'anno 2012 è emerso che nel Sud e nelle isole viene registrata la più alta concentrazione di famiglie in condizioni di esclusione sociale, con un tasso di povertà minorile superiore al resto del Paese. Un'indagine OCSE del 2016 certifica una netta differenza nella preparazione tra studenti del Nord e del Sud Italia, a svantaggio di questi ultimi, in particolare nelle materie scientifiche; il rapporto "Ecosistema Scuola", indagine annuale sulla qualità dell'edilizia scolastica e dei servizi della scuola dell'infanzia, sancisce per l'anno 2016 che nei capoluoghi di provincia del Sud Italia 3 scuole su 4 si trovano in zone a rischio sismico con una necessità di interventi di manutenzione urgenti di circa il 60 per cento: quasi 20 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale; il Nord, secondo questa indagine, mantiene una buona capacità di investimenti nella manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, con 62.807 euro ad edificio, cifra in media maggiore di 5 volte rispetto alle altre aree del Paese; considerato ulteriormente che, a parere degli interroganti: è agevole e ragionevole immaginare che le donazioni saranno localizzate nelle scuole presenti nei territori di appartenenza dei donanti; considerato che gran parte della ricchezza del Paese è concentrata al Centro Nord, si corre il rischio che le erogazioni saranno devolute soprattutto alle scuole del settentrione d'Italia, aumentando, in tal modo, il divario già esistente. Occorre mettere in luce che tale meccanismo potrebbe contribuire a svuotare di significato il principio di uguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Carta fondamentale, nonché quanto statuito dal successivo articolo 34; il meccanismo previsto dal comma 148 dell'art. 1 della legge n. 107, che stabilisce una quota perequativa del 10 per cento delle somme donate a favore delle scuole che hanno ricevuto erogazioni nel quantum inferiori alla media nazionale, non sembra essere sufficiente ad impedire il rischio che si creino ulteriormente scuole di serie "a" e di serie "b" nel Paese; l'art. 23 della Carta costituzionale statuisce che: "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge": nessuna richiesta economica o imposizione in questo senso può essere imposta se non prevista tassativamente dalla legge. Per ritenere, dunque, che un contributo, da parte delle famiglie, sia dovuto alle scuole, le stesse dovrebbero avere un potere impositivo, che in realtà non sussiste; in virtù di quanto sancito dall'articolo 34 della Costituzione, che racchiude il principio di obbligatorietà e di gratuità dell'istruzione, gli istituti scolastici non sono ammessi a esigere contributi di qualsiasi natura da destinare all'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all'assolvimento dell'obbligo scolastico. Il conferimento di somme, a titolo di liberalità, agli istituti scolastici da parte delle famiglie è riconosciuto dall'ordinamento e tale contribuzione deve, necessariamente, essere volontaria e la ragione va individuata nel miglioramento dell'offerta formativa. Ne deriva, quindi, che è da considerarsi illegittima ogni condotta contraria volta a subordinare l'iscrizione degli alunni al previo versamento di un contributo a titolo diverso; tuttavia, è ormai consuetudine da parte di diversi istituti scolastici richiedere dei contributi economici alle famiglie senza previamente chiarire la loro natura di meri contributi volontari e non obbligatori. Ciò ha generato e genera delle distorsioni nel perseguimento degli scopi naturali di questo istituto. Tale fenomeno, è appena il caso di rilevare, è alimentato a causa della scarsità di finanziamenti al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (FIS) che necessiterebbe, per essere arginato, come richiesto in una mozione recentemente depositata alla Camera dei deputati dal Movimento 5 Stelle (1-01416), di ulteriori 300 milioni di euro all'anno, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se, a tale proposito, abbia adottato o intenda adottare provvedimenti di competenza, anche di carattere normativo; se intenda, e in che modo, scongiurare il rischio che una forte sperequazione nella destinazione delle donazioni a favore degli istituti scolastici del Paese sia in grado di creare i presupposti per un'ulteriore divisione, su base geografica, del sistema scolastico nazionale, a svantaggio degli alunni, delle loro famiglie e delle opportunità formative e lavorative degli studenti residenti nelle regioni del Centro Sud d'Italia; se sia a conoscenza che, nonostante gli interventi operati dal Ministero, la prassi di alcuni istituti scolastici di richiedere contributi economici alle famiglie senza previamente chiarirne la natura continua ad essere attuale, dando origine, talvolta, a condotte valutabili anche sotto il profilo penale. (3-03367)

 
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