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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00739 presentata da NOVELLI ROBERTO (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 18/07/2018

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00739 presentato da NOVELLI Roberto testo di Mercoledì 18 luglio 2018, seduta n. 29 NOVELLI , MULÈ , PETTARIN , BERGAMINI , MARIN , CRISTINA , CATTANEO , SCOMA , NEVI , CAPPELLACCI , PAOLO RUSSO , VIETINA , PITTALIS , LABRIOLA , D'ATTIS , GERMANÀ , BARTOLOZZI , BARATTO e BOND . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: il bollo auto storiche e moto d'epoca è stato profondamente modificato con l'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 che ne ha previsto l'esenzione solo per quelle con età pari o superiore a 30 anni, mentre i veicoli storici ventennali, ossia, quelli con età tra 20 e 29 anni sono soggetti alla normale tassa automobilistica regionale di possesso; in particolare, l'articolo 1, comma 666, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 dispone l'eliminazione dell'esenzione dal bollo per gli autoveicoli e per i motoveicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico; la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 non è stata recepita da tutte le regioni allo stesso modo e questo ha comportato l'insorgere innanzi alla Corte costituzionale di diversi conflitti di attribuzione; ciascuna regione infatti, possiede margini di manovra che consentono di intervenire con legge regionale; in particolare, l'articolo 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992 dà facoltà a ciascuna regione di approvare, entro il 10 novembre di ciascun anno, variazioni tariffarie (in più o in meno) nel limite del 10 per cento rispetto agli importi vigenti nell'anno precedente; si è creata così una disparità di trattamento tra i collezionisti delle varie regioni, in quanto tale esenzione è stata fatta salva solo per le regioni che avevano già legiferato in tal senso; nelle seguenti regioni i veicoli tra 20 e 29 anni pagano interamente il bollo auto: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto; le regioni con esenzione consentono ai veicoli tra 20 e 29 anni di età (non adibiti ad uso professionale) esenzioni o agevolazioni importanti; in Emilia-Romagna i veicoli ultraventennali iscritti ai registri Asi, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e Fmi pagano solo una tassa di circolazione, pari a 25,82 euro per le auto e 10,33 per le moto; in Lombardia non pagano alcuna tassa di proprietà né tassa di circolazione i veicoli ultraventennali iscritti ai registri Asi, Storico Lancia, Italiano Fiat e Italiano Alfa Romeo, Fmi; nella provincia autonoma di Bolzano l'agevolazione è del 50 per cento per tutti i veicoli ultraventennali; nel Lazio e in Toscana l'agevolazione è del 10 per cento per tutti i veicoli ultraventennali; nella provincia autonoma di Trento i veicoli iscritti ai registri Asi, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Fmi, Registro storico Aci, pagano solo una tassa di circolazione di 25,82 euro per le auto e di 10,33 per le moto –: se non si ritenga assolutamente necessario ed urgente assumere iniziative normative per sanare questa disparità di trattamento fiscale per i collezionisti di autoveicoli e motoveicoli di interesse storico residenti nelle diverse regioni, anche per evitare distorsioni della concorrenza nel commercio delle auto storiche e per non danneggiare il notevole indotto economico prodotto dalla manutenzione e dalla riparazione di questa specifica categoria di automobili. (4-00739)