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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/203 presentata da CARRARA MAURIZIO (FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 27/02/2020

Atto Camera Ordine del Giorno 9/02394/203 presentato da CARRARA Maurizio testo di Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313 La Camera, premesso che: il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni; ad avviso del presentatore: come riconosciuto da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura talora da dilettantismo nei modi con cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini; un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione; una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto o, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dal pubblico ministero; un coro di giuristi all'unisono, ha evidenziato come il ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello; la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, sprezzante dei principi costituzionali che reggono il procedimento penale e dei diritti costituzionali inviolabili dei cittadini; il decreto in esame prosegue nell'operazione scientifica di disintegrazione del sistema del «doppio binario», caratterizzata dall'estensione sempre più disinvolta ai reati comuni del regime eccezionale previsto per i reati di tipo mafioso e terroristico; con l'odierno decreto viene immensamente dilatata, perseguendo nella linea scellerata già tracciata dalla legge n.3 del 2019, la possibilità di ricorrere al captatore informatico, il cosiddetto trojan , per tutti i delitti contro la pubblica amministrazione: ugualmente a quanto previsto per i reati mafiosi, sarà sufficiente l’«indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nel domicilio»; siamo ben lontani dai reati comuni, per i quali l'intercettazione domiciliare è ammessa solo se vi «sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa». Inoltre, mentre per i reati comuni è necessario indicare «i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono», per reati mafiosi e per quelli contro la pubblica amministrazione no; la nuova normativa, inoltre, estende il potere del PM di disporre d'urgenza le intercettazioni col trojan anche ai reati contro la pubblica amministrazione, esattamente come avviene per i reati mafioso; peraltro, il decreto della cui conversione si tratta estende l'ambito di applicazione anche agli incaricati di pubblico servizio, oltreché ai pubblici ufficiali, così assoggettando alla sua disciplina una platea ancor più vasta, e drasticamente incerta, di soggetti; è noto, infatti, come la nozione di «incarico di pubblico servizio» abbia contorni assai sfumati e problematici sotto il profilo della tassatività; gravissima, poi, è l'autorizzazione della cosiddetta pesca a strascico delle intercettazioni: in virtù dell'articolato in esame, le intercettazioni diventano utilizzabili non solo per i reati connessi, ma per tutti i delitti per i quali sono astrattamente ammesse, perché la pena prevista è superiore a 5 anni, o perché è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, a patto che siano «rilevanti e indispensabili per l'accertamento»; in disparte la pur decisiva circostanza che si tratta di una formula del tutto generica, e assolutamente inidonea a garantire i principi di legalità e tassatività della fattispecie ex articolo 25 Cost., la modifica proposta comporta un'estensione esorbitante della possibilità di utilizzare le intercettazioni in procedimenti diversi da quello nel quale sono state disposte, configurando – sulla base delle indicazioni rinvenibili nella giurisprudenza costituzionale – una palese violazione dell'articolo 15 della Costituzione, impegna il Governo: a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa al fine di ripristinare il sistema del doppio binario, escludendo i reati contro la P.A. dal novero di quelli per i quali il trojan può essere disposto e al fine di modificare in profondità le condizioni che consentono di estendere le intercettazioni a reati connessi e collegati. 9/2394/ 203 . Carrara .