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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01997 presentata da CARNEVALI ELENA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 12/01/2021

Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-01997 presentato da CARNEVALI Elena testo di Martedì 12 gennaio 2021, seduta n. 449 CARNEVALI e RIZZO NERVO . — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che: il farmaco talidomide produce un effetto teratogeno scientificamente accertato; tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta del secolo scorso, tale farmaco fu venduto anche in Italia; l'assunzione di talidomide in gravidanza causò centinaia di casi di focomelia, amelie, anomalie agli arti superiori di vario grado, anomalie agli arti inferiori, altri danni alle orecchie, agli occhi, agli organi interni, ai genitali, e al cuore, nonché altri molteplici danni a vari distretti senza esclusione dei singoli tessuti e degli organi; il diritto alla salute è protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana; nel 2007 lo Stato italiano, con grave ritardo rispetto agli altri Paesi europei, ha ammesso la propria responsabilità per non aver esercitato la funzione di controllo su medicinali prodotti con talidomide; l'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosce l'indennizzo disciplinato dall'articolo 1 della legge n. 229 del 2005 «ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco», nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia; l'articolo 31, comma 1- bis , del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, attribuisce l'indennizzo ai soli soggetti, affetti dalle patologie sopra indicate, nati negli anni dal 1959 al 1965; in attuazione di tale precetto, l'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, prevede la decorrenza dell'indennizzo dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero dal 1° gennaio 2008; l'articolo 21- ter , comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2016, come convertito, ha riconosciuto la spettanza dell'indennizzo anche ai soggetti nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966; per effetto di tale previsione, per i soli soggetti nati negli anni 1958 e 1966, la decorrenza dell'indennizzo viene fissata alla data di entrata in vigore della legge di conversione, ovvero a partire dal 21 agosto 2016; la Corte Costituzionale è intervenuta con sentenza n. 55/2019, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 21- ter , comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160; secondo il giudice costituzionale, il legislatore avrebbe tutelato diversamente due situazioni identiche nei loro presupposti di fatto, creando tra le stesse una differenza di trattamento ingiustificata e irrazionale, contrastante con il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione; la Consulta sottolinea la necessità che i due gruppi di destinatari del medesimo indennizzo, sia pur identificati in diversi atti normativi, siano trattati in modo eguale, anche quanto alla decorrenza del beneficio; al momento, nessun'azione risulta intrapresa in merito all'adeguamento della normativa vigente alla pronuncia della Corte, che ha riconosciuto alle vittime della somministrazione di tale farmaco nate nel 1958 e nel 1966 il diritto alla percezione degli arretrati dal 1° gennaio 2008 anziché dal 21 agosto 2016 –: se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere alla luce della sentenza n. 55/2019 della Corte Costituzionale, al fine di assicurare ai destinatari sopra indicati l'indennizzo cui hanno diritto. (3-01997)