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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/01407 presentata da MAGI RICCARDO (MISTO-AZIONE-+EUROPA-RADICALI ITALIANI) in data 20/01/2022

Atto Camera Interpellanza 2-01407 presentato da MAGI Riccardo testo di Giovedì 20 gennaio 2022, seduta n. 631 Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro della salute, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'interno , per sapere – premesso che: come si apprende da un comunicato diffuso dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nella riunione della Conferenza Stato-Regioni del 12 gennaio 2022 è stata raggiunta l'intesa sullo schema del decreto del Ministro Patuanelli relativo alle piante officinali, adottato di concerto con i Ministeri della transizione ecologica e della salute, che recepisce quanto disposto dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo n. 75 del 2018; all'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto si legge che la coltura della Cannabis sativa L . delle varietà ammesse per la produzione di semi e derivati è condotta ai sensi della legge n. 242 del 2016, e che la coltivazione delle piante, ai fini della produzione di foglie e infiorescenze o di sostanze attive a uso medicinale, è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che ne vieta la coltivazione senza prescritta autorizzazione del Ministero della salute; ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, le varietà di piante agricole le cui sementi e i materiali di moltiplicazione non sono soggetti a restrizioni di commercializzazione sono indicate nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole», tra cui è indicata la Cannabis sativa L. , a basso contenuto di Delta-9-tetraidrocannabinolo e Delta-8-trans-tetraidrocannabinolo; con circolare 5059 del 23 maggio 2018, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha confermato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 242 del 2016, la coltivazione delle varietà di cui al catalogo sopracitato, escluse dall'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, è consentita senza necessità di autorizzazione, richiesta, invece, per la coltivazione di Canapa ad alto contenuto di THC, specificando che le infiorescenze, pur non essendo citate espressamente nella legge n. 242 del 2016, rientrano nell'ambito dell'articolo 2, comma 2, lettera g) , rubricato, liceità della coltivazione, purché tali prodotti derivino dalle varietà ammesse, il cui contenuto di THC non superi i livelli stabiliti dalla normativa; peraltro, la Corte di giustizia dell'Unione europea si è espressa sul mercato comune della canapa con la sentenza 462/01 del 16 gennaio 2003, in cui ha condannato la Svezia in ragione di alcune normative interne che limitavano la coltivazione della canapa industriale, giudicate in contrasto con il regolamento n. 1308 del 2013, e con una seconda sentenza resa nel caso C-663/18 del 20 novembre 2020, ove, interpretando gli articoli 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in senso ostativo a qualsiasi normativa nazionale che vieti la commercializzazione del Cbd legalmente prodotto in uno Stato membro, qualora estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, ha chiarito che qualunque Stato membro che intenda limitare la circolazione del Cbd (contenuto naturalmente in tassi elevati nella varietà della Cannabis sativa , a fronte di modesti contenuti di THC) dovrà dimostrare che «l'asserito rischio reale per la salute non risulti fondato su considerazioni puramente ipotetiche» alla luce di una valutazione del rischio per la salute basata «sui dati scientifici più affidabili», e che, conseguentemente, l'utilizzo della pianta intera di Canapa sativa , fiori e infiorescenze inclusi, a fini industriali, è lecito. Si consideri inoltre all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 si esclude esplicitamente il divieto di coltivazione delle piante di cui alle tabelle I e II per gli usi industriali consentiti dalla normativa dell'Unione europea; alla lettura dell'articolo 1, comma 4, del recente schema di decreto relativo alle piante officinali, non risulta di immediata comprensione se la coltivazione di Cannabis Light a basso contenuto di THC, ai fini della produzione di foglie o infiorescenze, sia da intendersi, per effetto del nuovo decreto, sussunta nella disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che ne vieterebbe la coltivazione in mancanza di autorizzazione, né se con lo stesso si intenda comportare un effetto interpretativo nei confronti della disciplina di cui alla legge n. 242 del 2016; con riferimento al rapporto tra la legge n. 242 del 2016 e lo schema di decreto interministeriale, come da giurisprudenza di legittimità si rileva che una legge ordinaria, in quanto fonte di rango superiore, non può essere derogata da una di rango inferiore come quella emanata da un decreto ministeriale –: se i Ministri interrogati non ritengano opportuno specificare, anche alla luce di un testo, secondo l'interrogante, dal carattere equivoco, quale è quello dell'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto interministeriale di cui in premessa, relativo alle piante officinali, al fine di tutelare il lavoro di oltre quindicimila operatori della filiera, che la coltivazione di Cannabis sativa L., derivata dalla messa a dimora di sementi comprese nella varietà catalogate ai sensi della direttiva europea n. 53 del 2002, che prevede un range pari a 0,2 per cento, con estensione di tolleranza sino allo 0,6 per cento ai sensi della legge n. 242 del 2016, finalizzata alle destinazioni di cui all'articolo 2, comma 2, della stessa legge e nel rispetto della normativa di settore, non è assoggettata alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. (2-01407) « Magi ».