Documenti ed Atti
XI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00076 presentata da PARLATO ANTONIO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920423
Ai Ministri del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, delle poste e telecomunicazioni, di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale. - Per conoscere - premesso che: la E. FER SUD srl era un'azienda metalmeccanica napoletana, produttrice di apparecchi per telefonia, stampati auto, articoli per linee elettriche e telefoniche in cavo, e fornitrice - al riguardo - dell'ENEL e della SIP a prezzi piu' contenuti di quelli della concorrenza e percio' dalla stessa vista con livore; i dipendenti della E. FER SUD srl erano una cinquantina mentre l'azienda godeva di un fido a termine di 100 milioni, garantito da immobili e titoli di Stato da utilizzare merce' scoperto di conto corrente e concesso dall'istituto bancario San Paolo di Torino; improvvisamente e senza giustificato motivo veniva incredibilmente protestato, senza che l'E. FER SUD avesse il tempo di saperlo e coprirlo, un assegno di sole lire 800.000, mentre solo successivamente l'istituto bancario in parola comunicava di aver revocato il fido; si noti che l'istituto, sia per l'importo dell'assegno come per il fido sino allora utilizzato (lire 32 milioni sui 100 concessi in scoperto di conto corrente) era coperto da garanzie in larghissima e superiore misura e immediatamente convertibili in contanti sicche' avrebbe potuto e dovuto semmai utilizzare, previa diffida, i titoli avuti in garanzia sino alla concorrenza del credito, senza avventurarsi in una lite temeraria e passibile di domanda risarcitoria del danno; la E. FER SUD cosi' ebbe a citare l'istituto per il risarcimento dei danni derivanti dal protesto anche perche' lo stesso istituto si rifiuto' ostinatamente di far effettuare le opportune rettifiche sul bollettino dei protesti; il San Paolo "contrattacco'" con un ricorso per decreto ingiuntivo (che ottenne con formula provvisoriamente esecutiva) per i 32.000.000 di fido utilizzati; il giudice istruttore del tribunale di Napoli dottor Marcolino unifico' il processo di cui alla citazione per danni instaurata dalla E. FER SUD con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla medesima e successivamente emise ordinanza con la quale sospese la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e dichiaro' che l'assegno avrebbe dovuto esser pagato dal San Paolo in quanto era coperto e che il comportamento della banca era privo di giustificazioni, rinviando per il prosieguo; senonche' avendo, frattanto, il protervo istituto bancario, senza nemmeno restituire ancora i titoli avuti in garanzia, promosso un ricorso di fallimento contro la E. FER, altro giudice dello stesso tribunale, dichiarava quest'ultima fallita: per l'effetto la fabbrica venne sigillata, gli operai licenziati, le commesse perdute, l'immagine commerciale della E. FER distrutta, ogni sua copertura di credito, gia' compromessa con l'ingiustificato protesto, annullata; sono ancora in corso, naturalmente, i giudizi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e quelli unificati presso il giudice istruttore dottor Marcolino; ad avviso dell'interrogante dai fatti esposti si evince con assoluta chiarezza un'incredibile scoordinamento tra giudici dello stesso tribunale, nonche' modalita' del tutto censurabili nella gestione del credito da parte dell'istituto bancario San Paolo di Torino, responsabile di quanto verificatosi a seguito dell'ingiustificato protesto di un assegno di lire 800 mila coperto da un contratto di fido utilizzabile con lo scoperto di conto corrente e sino a 100 milioni garantito da immobili e titoli (questi immediatamente convertibili in denaro) per oltre trecento milioni; il tutto con l'effetto, deliberato o casuale che sia, ma che ancora piu' preoccupa l'interrogante, di favorire aziende concorrenti -: se ministri di cui al presente atto ispettivo, e nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, intendano svolgere accertamenti in ordine a tutti gli aspetti della torbida vicenda che senza responsabilita' a carico della E. FER SUD, ha gettato sul lastrico imprenditore e dipendenti, ed in un'area, quale quella napoletana, gia' colpita da gravissime recessioni economica, produttiva ed occupazionale per risolvere le quali vengono erogati annualmente decine di migliaia di miliardi senza prevenire ed impedire al contempo che, grazie a discutibili e riprovevoli comportamenti del sistema bancario, a quelli che ad avviso dell'interrogante sono errori della magistratura, e magari a influenze di ambienti esterni, aziende sane vengano distrutte da un giorno all'altro, pur senza essere assolutamente nella condizione di decozione ed essendo invece piu' che in grado di assolvere ordinariamente le proprie obbligazioni, specie quando esse si sostanzino in un debito di sole lire ottocentomila, o se si vuole persino di lire 32.000.000, garantito da immobili e titoli di valore dieci volte superiore, con danni irreparabili alla produttivita' ed occupazione locale. Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-31595 del 4 marzo 1992. (4-00076)
Si premette che i presunti anomali comportamenti tenuti dall'istituto bancario S. Paolo di Torino - agenzia n. 1 di Napoli - nei confronti della E.FER.SUD. Srl per aver revocato un affidamento a favore della stessa, nonche' per la concessione di alcuni fidi a tassi elevati, riguardano aspetti attinenti a materie, quali l'erogazione del credito e la determinazione dei tassi sui prestiti, che sono rimesse all'autonomia decisionale dei competenti organi amministrativi delle aziende di credito. La Banca d'Italia ha, comunque, provveduto ad interessare il predetto istituto di credito, il quale ha riferito che la societa' E.FER.SUD risultava titolare di rapporti con l'agenzia n. 1 di Napoli e beneficiava di linee di credito per anticipi su fatture ENEL e sconto di effetti diretti. Poiche' gli effetti diretti non sono stati pagati alla prevista scadenza, l'istituto bancario in questione, dopo aver piu' volte sollecitato la E.FER.SUD. a regolarizzare la propria posizione, ha provveduto alla messa in mora della stessa mediante revoca delle linee di credito. Per quanto concerne la dichiarazione di fallimento della societa', il Ministero di grazia e giustizia ha interessato il tribunale di Napoli, il quale ha comunicato che il fallimento della E.FER.SUD Srl fu dichiarato su ricorso dell'istituto bancario S. Paolo di Torino basato su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. La societa' debitrice, nonostante le fosse stato regolarmente notificato il ricorso, non si costitui' nel giudizio prefallimentare e non eccepi', pertanto, che la provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio era stata revocata. E', quindi, da escludersi il presunto difetto di coordinamento tra i giudici del tribunale di Napoli in quanto la responsabilita' per non aver eccepito la revoca della provvisoria esecuzione va attribuita esclusivamente alla menzionata societa'. In ordine, poi, alla concessione di fidi a tassi elevati a favore di persone anziane, l'istituto bancario ha precisato che su tutto il territorio nazionale vengono applicati tassi omogenei ed in linea con quanto disposto dal consiglio di amministrazione. L'entita' dei tassi viene, comunque, commisurata al rischio ed al tipo di finanziamento ed oscilla nell'ambito del margine compreso tra il prime rate ed il top rate dell'istituto. Il Ministro del tesoro ed incaricato per la funzione pubblica: Barucci.