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Portale storico della Camera dei deputati

Le legislature

I sistemi elettorali

La prima legislazione elettorale del Regno di Sardegna e, dal 1861, del Regno d'Italia, prevedeva un sistema elettorale a base fortemente censitaria, che limitava il diritto di voto alle fase più alte della società, con un meccanismo elettorale uninominale maggioritario a doppio turno chiuso. Era previsto un ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati nel caso in cui, alla prima votazione, nessun candidato avesse ottenuto più di 1/3 dei voti degli aventi diritto e metà dei voti validamente espressi.


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Legislature del Regno di Sardegna: I, II, III, IV, V, VI, VII Legislature del regno d'Italia: VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV

Con la riforma elettorale del 1882, fu notevolmente ampliato il numero degli elettori, concedendo il diritto di voto a tutti i cittadini che avessero seguito almento il corso di studi elementare. La nuova normativa la nuova normativa introdusse ancora, in luogo del sistema uninominale maggioritario a doppio turno chiuso, una forma di sistema plurinominale a doppio turno, basato sullo scrutinio di lista in collegi plurinominali. Condizione per l'elezione al primo scrutinio era che il candidato ottenesse, nel limite dei seggi assegnati al collegio, il maggior numero di voti, purché superiore ad 1/8 degli aventi diritto.


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Legislature del regno d'Italia: XV, XVI, XVII

Tra il 1891 ed il 1892 fu stabilito il ritorno al collegio uninominale a doppio turno. Rispetto alla normativa previgente furono fortemente modificate le
norme sul ballottaggio, stabilendo che fosse eletto al primo turno il candidato che avesse ottenuto più di 1/6 dei voti degli elettori del collegio ed almeno la metà dei suffragi validamente espressi (al netto delle schede nulle). Tra il 1912 ed il 1913 il sistema fu completato con un'ulteriore, rilevante aumento del numero degli elettori (suffragio "quasi universale"), fino a comprendere tutti i cittadini maggiori di 30 anni e i cittadini alfabetizzati tra i 21 ed i 30 anni


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Legislature del regno d'Italia: XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV

Dopo l'introduzione, nel 1918, del suffragio universale maschile, il sistema elettorale fu interessato nel 1919 da una complessiva riforma, con il passaggio ad un sistema proporzionale con scrutinio di lista, parzialmente corretto dalla possibilità del "panachage" (voto aggiunto per candidati di liste diverse da quella votata). Strettamente connessa alla nuova legislazione elettorale fu una profonda modifica del Regolamento della Camera (1920-1922), con la previsione dei gruppi parlamentari e del sistema delle commissioni permanenti


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Legislature del regno d'Italia: XXV, XXVI

Con l'affermazione del regime fascista, la legislazione elettorale fu profondamente modificata con la "legge Acerbo" del 1923, applicata nelle sole elezioni del 1924, che introdusse un sistema maggioritario plurinominale all'interno di un collegio unico nazionale.
Ogni lista poteva presentare un numero di candidati pari ai due terzi dei seggi in palio, ma la ripartizione dei seggi alla Camera dipendeva in maniera sostanziale dal premio di maggioranza riconosciuto alla lista vincitrice: la lista vincitrice che avesse conseguito il 25% dei voti validi avrebbe ottenuto 2/3 dei 535 seggi; i residui 179 sarebbero stati divisi tra le altre liste, applicando, per ogni circoscrizione il sistema proporzionale secondo il metodo Hare o del quoziente


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Legislature del regno d'Italia: XXVII

Dopo la reintroduzione, nel 1925, del collegio uninominale (mai applicato), nel 1928 il Fascismo, ormai divenuto regime, introdusse un sistema elettorale plebiscitario, che prevedeva un Collegio unico nazionale chiamato a votare o a respingere in blocco una lista precostituita di 400 deputati, lista formata dal Gran Consiglio del Fascismo a partire da una rosa di 850 candidati proposti dalle confermazioni corporative nazionali, 200 candidati proposti da associazioni ed enti culturali ed assistenziali ed ulteriori candidati scelti dal Gran Consiglio stesso.


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Legislature del regno d'Italia: XXVIII, XXIX

Con legge 19 gennaio 1939 n. 129, il Fascismo abbandonò del tutto il principio dell'elettività dei membri della Camera, sostituendo alla Camera la Camera dei fasci e delle corporazioni, composta da membri di diritto, in quanto titolari di cariche nel partito o in enti statali o corporativi, che decadevano allo spirare della carica rivestita


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Legislature del regno d'Italia: XXX

Le elezioni dell'Assemblea costituente si svolsero a suffragio universale, dopo che, con decreto legislativo luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 23, fu concesso il voto alle donne. Il decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, stabilì che le elezioni avvenissero sulla base di un sistema proporzionale, fondato su collegi plurinominali a liste concorrenti.


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Legislature della Transizione: costituente

Il sistema elettorale che caratterizzò buona parte della storia repubblicana fu stabilito, per la Camera, con la legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che introdusse un sistema elettorale proporzionale, caratterizzato da circoscrizioni plurinominali concepite come sezioni del Collegio unico nazionale, a liste concorrenti.
La legge 31 marzo 1953, n. 148, attribuì un premio di maggioranza alla lista o alle liste collegate tra loro che, in tutto il territorio nazionale, avessero raccolto il 50,01 dei voti. La norma fu poi abrogata con la legge 31 luglio 1954, n. 615


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Legislature repubblicane: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI

A partire dal 1994 si passò dalla proporzionale pura a un nuovo sistema elettorale prevalentemente maggioritario (Legge 4 agosto 1993, n. 277 o "Legge Mattarella"); il 75% dei deputati (ossia 475) veniva eletto con un sistema maggioritario: in ciascuno del 475 collegi uninominali in cui era diviso il territorio italiano, veniva eletto solo chi in essi raccoglieva il maggior numero di voti. I restanti 155 erano invece eletti con il sistema proporzionale, ripartendoli cioè in proporzione ai voti ottenuti dalle liste concorrenti presentate nelle 26 circoscrizioni, ma con ma uno sbarramento per i partiti che non superavano il 4% dei voti ed una correzione (scorporo) per favorire i partiti perdenti nei collegi uninominali


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Legislature repubblicane: XII, XIII, XIV

All'indomani della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni recate dalla legge n. 270 del 2005, il Parlamento ha approvato un nuovo sistema elettorale per la Camera dei deputati (legge n. 52 del 2015), di impianto proporzionale con premio di maggioranza ed eventuale turno di ballottaggio


La riforma elettorale non ha avuto però applicazione


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La legge 21 dicembre 2005, n. 270 ha introdotto un sistema per l'elezione della Camera dei deputati di tipo interamente proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza in ambito nazionale, che sostituisce il sistema misto precedentemente in vigore.
617 deputati sono eletti nel territorio nazionale in proporzione ai voti ottenuti dalle liste concorrenti presentate nelle 26 circoscrizioni; un deputato viene eletto con metodo maggioritario nel collegio uninominale della Valle d'Aosta; i restanti 12 deputati sono eletti nella circoscrizione Estero secondo le modalità stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e dal relativo regolamento di attuazione


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Legislature repubblicane: XV, XVI, XVII, XVIII