Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00022 presentata da TASSI CARLO (MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO - DESTRA NAZIONALE) in data 19920423

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, delle finanze, del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia. - Per sapere: se il Governo abbia controllato la puntuale applicazione della cosiddetta legge della "trasparenza bancaria", anche in termini di eliminazione dei cosiddetti "diritti di valuta" sui versamenti in contanti ovvero in assegni della banca stessa, che, tra l'altro, quanto meno per i contanti erano una vera e propria violazione del notorio "potere liberatorio" della moneta legale. Per la verita', era illegittimo, illegale e addirittura illecito (e avrebbe dovuto essere represso penalmente) il "diritto di valuta" sul versamento in contanti, anche prima dell'entrata in vigore dell'ultima legge soprarichiamata, poiche' appunto con "cartello bancario" veniva, de facto, annullato il tipico potere della moneta legale dello Stato che e', appunto, quello liberatorio, vale a dire di estinzione delle obbligazioni pecuniarie, pari al valore della moneta stessa. E se la moneta legale ha quel potere per l'estinzione di un debito pecuniario di pari valore, a fortiori non poteva essere limitato il suo "potere di accredito" sul conto corrente (vale a dire nel salvadanaio del cittadino presso la banca), con la postergazione del medesimo di alcuni giorni, a volte anche molti, perche' i "giorni" per le banche sono sempre quelli del cosiddetto "calendario bancario" che prevede la settimana di soli cinque giorni, salvo sospensioni ulteriori per feste, scioperi, "ponti" di fine settimana e proteste varie; se risulti che le disposizioni di cui sopra siano state rispettate dalle casse di risparmio, che nacquero come enti "morali" e, addirittura con fini di solidarieta' popolare, dalle banche popolari e, in genere da quelle che raccolgono soprattutto il povero risparmio delle categorie quanto meno abbienti, alle quali si imponevano meno un paio di giorni per l'accredito, in termini di valuta e circa 10 giorni per l'addebito, in caso di ritiro di somme, dal conto o da libretto di risparmio; per quali ragioni proprio le casse di risparmio e le banche popolari continuino a riconoscere ai piccoli risparmiatori (che costituiscono, alla fine, il massimo delle somme presso le stesse versate annualmente) interessi annuali di fatto, non superiori al 3 per cento (dicesi tre per cento) addirittura, a volte, al lordo delle trattenute di legge; se, in merito siano in atto inchieste amministrative, anche della Banca d'Italia, che e' sempre l'organo di controllo sull'attivita' delle banche e se, in merito, siano in atto indagini di polizia giudiziaria o tributaria o procedimenti penali, per i fatti segnalati presso le casse di risparmio o banche popolari dell'Emilia e se, in caso positivo, siano noti i fatti alla Procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare e reprimere le responsabilita' contabili che conseguono agli abusi e alle omissioni anche dei controlli di funzionari pubblici siano essi di carriera o onorari. (4-00022)

L'applicazione, da parte delle aziende di credito, della recente normativa sulla trasparenza bancaria, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, la valuta assegnata alle operazioni bancarie aventi ad oggetto denaro, assegni circolari emessi dallo stesso ente creditizio, nonche' assegni bancari tratti sul medesimo sportello presso il quale avviene il versamento, decorre dal giorno di effettuazione dell'operazione. Tale disposizione consente direttamente la tutela del contraente, sottraendo la materia alla libera contrattazione delle parti. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla stabilita' del sistema e sul regolare funzionamento del mercato, controlla l'osservanza da parte degli enti creditizi delle citate disposizioni di legge. Non compete, invece, all'organo di vigilanza intervenire nel caso dovessero insorgere tra il contraente e l'azienda di credito controversie di natura privatistica, la cui risoluzione e' invece regolata dalle norme del diritto comune. Per quanto concerne, poi, i tassi di interesse applicati dalle banche popolari e dalle casse di risparmio, si precisa che la determinazione dei tassi e delle condizioni delle operazioni e dei servizi bancari e' rimessa all'autonomia contrattuale delle parti, nel rispetto della richiamata legge n. 154 del 1992, sulla trasparenza bancaria che impone obblighi di pubblicita' delle condizioni praticate e prevede inoltre la forma ed il contenuto dei contratti e la modifica delle condizioni contrattuali. Per quanto riguarda, infine, gli adempimenti cui sono tenute, le banche nella qualita' di sostituti d'imposta, si precisa che la materia e' regolata dall'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito con legge 18 maggio 1976, n. 249, e dal successivo decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, convertito con legge 26 febbraio 1982, n. 55. Tale normativa prevede che gli enti creditizi versino all'erario, entro il 30 giugno ed il 31 ottobre di ciascun esercizio, un acconto commisurato alla somma versata nell'anno precedente. La legge 29 dicembre 1990, n. 405, ha stabilito la misura di ciascun acconto semestrale, per il biennio 1991-92, che e' pari al 50 per cento del totale versato nell'anno precedente. In sede consuntiva l'eventuale differenza, se a debito, dovra' essere versata entro il 31 gennaio, se a credito, verra' scomputata sul primo versamento in acconto. Si soggiunge, infine, che il Ministero di grazia e giustizia, interessato al riguardo, ha riferito che, in ordine ai casi segnalati nell'interrogazione, tutte le procure generali della Repubblica hanno comunicato che non risultano in corso indagini di polizia giudiziaria o tributaria. Il Ministro del tesoro: Barucci.



 
Cronologia
domenica 5 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    Si svolgono le elezioni politiche. Esse registrano un vistoso successo della Lega Nord e una flessione dei partiti tradizionali. Nelle votazioni per la Camera dei deputati il risultato è il seguente: DC, 29,65% (206 seggi); PDS, 16,1% (107 seggi); PSI, 13,6% (92 seggi); Lega Lombarda, 8,65% (55 seggi); Rifondazione comunista, 5,6% (35 seggi); MSI-DN, 5,4% (34 seggi); PRI, 4,4% (27 seggi), PLI, 2,86% (17 seggi); Verdi, 2,8% (16 seggi); PSDI, 2,7% (16 seggi); Rete, 1,9% (12 seggi); Lista Pannella, 1,2% (7 seggi); altri, 5,1% (6 seggi).

giovedì 23 aprile
  • Parlamento e istituzioni

    Si svolge in Parlamento la seduta inaugurale dell'XI legislatura



venerdì 24 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    Oscar Luigi Scalfaro è eletto Presidente della Camera, con 309 voti al quarto scrutinio. Al Senato è eletto Presidente, al terzo scrutinio e con 188 voti, Giovanni Spadolini.